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Sentenza

Comunicazioni delle parti private – Richiesta di rinvio a mezzo pec ad indirizzo di posta elettronica ordinaria – Effettiva ricezione – Dimostrazione – Onere del richiedente.
Comunicazioni delle parti private – Richiesta di rinvio a mezzo pec ad indirizzo di posta elettronica ordinaria – Effettiva ricezione – Dimostrazione – Onere del richiedente.
SESTA SEZIONE (UP)
19 APRILE  2017,  N. 35217/17

Comunicazioni delle parti private – Richiesta di rinvio a mezzo pec ad indirizzo di posta elettronica ordinaria – Effettiva ricezione – Dimostrazione – Onere del richiedente.
In ipotesi di richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal Difensore dell'imputato a mezzo di posta elettronica certificata ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, incombe sul richiedente accertarsi, dandone dimostrazione, dell'effettiva ricezione della stessa.

Il principio è inedito. Peraltro, nel senso che alle parti private non è consentito nel processo penale effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, Prima Sezione, n. 18235/15, CED 263189 e Terza Sezione, n. 7058/14, CED 258443.
Avv. Antonino Sugamele

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