Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
Corte Costituzionale 19 MAGGIO 2017, N. 117
Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo – preclusione per il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra reati per i quali la pena è espiata e reati per i quali è in corso di espiazione, di verificare la data di commissione del reato per cui è in corso l'esecuzione e, ove differente ed antecedente a quella di accertamento, di tener conto, ai fini della fungibilità della custodia espiata sine titulo, di quella di commissione – manifesta infondatezza.
Ove il giudice dell'esecuzione verifichi che il reato associativo, con pena da espiare, è stato commesso in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine dell'associazione, egli deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 198/2014: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, co. 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 3, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità”; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa.
01-06-2017 22:10
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