Colpisce i propri figli con colpi di cintura.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 gennaio – 11 aprile 2017, n. 18380
Presidente Conti – Relatore Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 4/05/2016 nel procedimento n. 256/2014 R.G.N.R., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di J.S.R.N.C. perché il fatto non sussiste per il capo A (art. 572 cod. pen.: maltrattamenti con vessazioni fisiche e morali in danno del figlio S.G. in presenza di altra figlia minorenne K. ) e perché l'azione non può essere proseguita per il capo B (artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576, n. 5, cod. pen., lesioni personali in danno del predetto figlio minorenne) per mancanza di querela.
2. Nel ricorso dell'avv.to Giorgio Conti, curatore speciale del minorenne N.R.S.G. , parte civile, e della minorenne N.R.K.N. , che il Giudice non ha riconosciuto come persona offesa, si chiede l'annullamento della sentenza deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione: a) alla non sussistenza del reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.; b) alla mancata qualificazione della condotta come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 cod. pen., trascurando che lo stesso imputato ha affermato di avere percosso il figlio con una cintura a scopo educativo; c) alla pronuncia di non luogo a procedere per il reato di lesioni personali aggravate perché - anche escluso il reato ex art. 572 cod. pen. sussiste, comunque l'aggravante ex art. 576 n. 2 cod. pen., con la conseguente perseguibilità d'ufficio delle lesioni personali; d) al disconoscimento della qualità di persona offesa alla minorenne N.R.K.N. .
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Giudice non ha escluso la sussistenza delle maggior parte delle condotte descritte nell'imputazione, ma le ha ricostruite come "comportamenti lesivi nei confronti del figlio S.G. generalmente perfezionati in costanza di abuso di sostanze alcoliche", per i quali anche la "mancanza di coabitazione depone per un reiterarsi sporadico", evidenziando che il minorenne ha "contestualizzato l'episodio in cui era stato picchiato molto duramente dal padre". In altri termini, con congrua motivazione ha escluso che i comportamenti dell'imputato ledano il bene protetto dall'art. 572 cod. pen., perché, per configurare i maltrattamenti, i fatti devono rientrare in una più ampia e unitaria condotta abituale, che imponga un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Resta fermo che le episodiche lesioni di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti di convivenza familiare, quando non integrano il delitto di maltrattamenti, conservano comunque la propria autonomia di reati contro la persona (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, Re. 249036; Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Re. 226794).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L'imputato ha ammesso di avere percosso il figlio due-tre volte con la cintura a scopo educativo e, in una occasione, di averlo leso (ma di avergli anche chiesto scusa) e il ragazzo (nato nel (…), undicenne all'epoca dei fatti) ha riferito di essere stato più volte minacciato o picchiato con la cintura dal padre, dopo avergli risposto malamente o essersi comportato male a scuola, e che nel (omissis) il padre lo aveva colpito alla testa con un accendino.
Il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento del minorenne, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti mortificanti la sua personalità (Sez. 6, n. 34492 del 14/06/2012, Re. 253654) e il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, per cui può essere integrato da un unico atto espressivo dell'abuso (Sez. 5, n. 2100 del 15/12/2009, Rv. 245926), o da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della integrità psichica del minorenne, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo (Sez. 6, n. 18289 del 16/02/2010, Re. 247367).
In relazione al rapporto fra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di abuso di mezzi di correzione può enunciarsi il principio di diritto secondo il quale il reiterato abuso dei mezzi di correzione può condurre alla applicazione della disciplina del reato continuato (se ne ricorrono gli specifici presupposti) o tradursi in una condotta di maltrattamenti (se ne ricorrono gli specifici elementi costitutivi). La linea di discrimine fra le due figure criminose risiede nella diversità dell'elemento soggettivo e, in alternativa non esclusiva, nella diversità fra i beni tutelati.
Sotto il primo profilo, il reato continuato è caratterizzato da un elemento soggettivo intellettivo, costituito dalla previsione di una sequenza ordinata di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente, e da un elemento volitivo costituito da un atteggiamento psicologico, al quale - sul piano probatorio - debbono corrispondere condotte oggettive compatibili con il disegno programmato (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294; Sez. 1, n. 597 del 28/01/1997, Rv. 207211). Invece, il dolo unitario che caratterizza il reato abituale non implica - diversamente dal reato continuato - uno specifico programma criminoso, alla realizzazione del quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, ma solo la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915). In altri termini, il dolo del reato continuato è costituito ab initio invece nel reato abituale si consolida in itinere. Sotto il secondo profilo, le condotte costituiscono abuso di mezzi di correzione se, sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale e al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico, vi è stato eccesso dei mezzi rispetto al fine (Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Rv. 205034) e dal fatto è derivata al soggetto passivo una "malattia", intesa come ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo (stati d'ansia, insonnia, depressione, ai disturbi del carattere e del comportamento...); invece, per il reato di maltrattamenti si richiede che sia lesa la dignità della persona (Sez. 6, n. 19850 del 13/04/2016, Rv. 267000).
3. Per quanto riguarda il capo B, dalla esclusione della fattispecie ex art. 572 cod. pen. deriva la caducazione dell'aggravante ex art. 576 n. 5 cod. pen. (l'avere commesso il fatto in occasione della commissione del reato ex art. 572 cod. pen.) con la conseguenza che il delitto sarebbe "punibile a querela della persona offesa" (art. 582, comma 2, cod. pen.), come ritenuto dal Giudice, che ha dichiarato non doversi procedere. Tuttavia nel ricorso correttamente si deduce che, comunque, ricorre - oggettivamente, senza che la sua affermazione comporti una valutazione discrezionale - l'aggravante ex art. 576 n. 2 cod. pen. (stante il richiamo contenuto nell'articolo 585, comma 1, cod. pen.). Pertanto, nella fattispecie il reato di lesioni personali (capo B) è perseguibile d'ufficio e il terzo motivo di ricorso risulta fondato.
4. Circa il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Giudice non ha ammesso la costituzione di parte civile della figlia dell'imputato, argomentando che in ordine alla aggravante contestata (l'avere commesso il fatto in danno di minori e alla presenza di minori) non sarebbe individuabile un danno da reato. In realtà, la richiesta di costituzione di parte civile è stata collegata proprio al danno patito dalla ragazza quale persona offesa dal reato di maltrattamenti, per le vessazioni psicologiche indirettamente derivatale dalle condotte rivolte contro il fratello, per cui la legittimazione a costituirsi parte civile non era escludibile a priori. Tuttavia, dalla reiezione del primo motivo di ricorso deriva il venire meno del presupposto per l'accoglimento del quarto.
5. Dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso deriva l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio circa la sussumibilità delle condotte di N.C. sotto la fattispecie normativa ex art. 571 cod. pen. e per procedere nei suoi confronti in ordine al reato di lesioni personali descritto nel capo B.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
24-04-2017 21:57
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