Catania. Ginecologa sospesa dalla professione medica per 11 mesi.
SENTENZA sul ricorso proposto da: P.A.D.N. IL . avverso l'ordinanza n. 663/2017 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 19/04/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. I. ( Uditi i difensori Avv.;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 aprile 2017 la Corte d'Appello di Catania rigettava l'appello proposto di A.D. P., ginecologo in servizio presso l'ospedale di Catania, avverso il provvedimento del 10 marzo 2017 con il quale il GIP aveva disposto, ai sensi dell'art. 290 cod proc pen, il divieto di esercizio della professione medica per la durata di mesi 11 dalla notifica dell'ordinanza, durata già fissata da altro provvedimento riguardante la sospensione dal pubblico esercizio di medico emesso ex art. 289 cod proc pen, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di falso ideologico in atto pubblico, nonché le esigenze cautelari. Alla P. era stato contestato di non aver attestato, nella cartella clinica di ricovero della partoriente P. D., la somministrazione del farmaco Atropina durante il travaglio, all'esito del quale era nato il piccolo B., affetto da gravi danni cerebrali. La somministrazione del farmaco aveva compensato il calo di frequenza cardiaca, senza però rimuovere la sofferenza fetale, anzi, mascherandone le cause, con ciò determinando l'insorgenza dei danni gravissimi al neonato al momento della nascita. 2. Il Tribunale, richiamando le motivazioni rese in ordine al riesame proposto avverso la prima misura disposta ai sensi dell'art. 289 cod proc pen, rigettava la doglianza riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, facendo riferimento alle risultanze delle indagini peritali acquisite in sede di incidente probatorio nonché il compendio delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e delle ostetriche. Rigettava inoltre il motivo di appello inerente alla insussistenza del reato di falso, e alla configurabilità di mera omissione di atti d'ufficio, attesa la natura di atto pubblico della cartella clinica. Quanto al nuovo motivo inerente alla incongruenza degli indizi relativi alla somministrazione del farmaco atropina, non essendovi certi riscontri sulla infusione mediante flebo di un quantitativo di farmaco sufficiente alla ripresa del battito fino al momento del parto, il Tribunale ribadiva la sussistenza dei gravi indizi facendo riferimento al mutamento della versione resa dalla P., che in un primo momento aveva negato di aver somministrato il farmaco, e poi aveva invece rappresentato di aver disposto la somministrazione di una dose per eseguire il cd test dell'atropina, nonché alla coerenza tra il dato della avvenuta somministrazione e le risultanze del tracciato cardiografico del nascituro. Quanto, inoltre, al motivo inerente alle esigenze cautelari, basato sull'assunto per cui nell'esercizio privato della professione non si sarebbe presentata una occasione per delinquere, ribadiva il Tribunale che l'esercizio di poteri certificativi è inerente anche alla professione esercitata in forma privata; che, in base alle risultanze acquisite in sede di indagine ( secondo cui le cartelle cliniche non venivano compilate "per tutelarsi"), era sussistente anche il requisito della attualità e concretezza della misura. Infine, il Tribunale rigettava anche la diglianza relativa alla durata della misura, disposta per un periodo di undici mesi ( medesima durata del provvedimento di cui all'art. 289 cod proc pen). 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della P.. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 274 lett. c); 275 e 290 cod proc pen. Erroneamente il Tribunale aveva sostenuto che le esigenze di prevenzione della commissione di reati di falso potevano essere soddisfatte solo applicando anche la misura interdittiva di cui all'art. 290 cod proc pen.In proposito, si richiama giurisprudenza secondo cui non è possibile inibire l'esercizio di una libera professione, ove il reato contestato sia stato commesso in ambito pubblico. Meramente apodittico era l'ulteriore assunto, relativo alla concretezza e attualità: in proposito, il Tribunale aveva richiamato le medesime argomentazioni già spese sulla misura interdittiva dai pubblici uffici, laddove l'eventuale attività certificativa della professione privata non aveva nulla che vedere con la redazione delle cartelle cliniche. In merito, l'affermazione del Tribunale era del tutto congetturale. Con il secondo motivo, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 297, comma 3, cod proc pen. Era erroneo l'assunto secondo cui la durata della misura, fissata in mesi 11, sarebbe dovuta decorrere dalla data della notifica . Così decidendo, il Tribunale aveva operato una inammissibile reformatio in peius del provvedimento del GIP con il quale la misura era stata disposta, realizzandosi di fatto una proroga della prima misura emessa ai sensi dell'art. 289 cod proc pen. Con il terzo motivo, si duole la ricorrente della assenza di motivazione in ordine alla durata della misura, affidata ad una mera clausola di stile. 4. Il Procuratore generale Giuseppina Fodaroni ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2.La ricorrente propone, in questa sede, le medesime doglianze rigettate dal Tribunale con motivazione che risulta immune da censure e resiste al vaglio di legittimità. La Corte territoriale ha invero fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. E' dunque necessario valutare la specificità del caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013 Rv. 256223). 3. Correttamente, il Tribunale considera che il medico è dotato di poteri certificativi, e risponde di falsità ideologica se, nell'esercizio di tale potere, attesta il falso ( art. 481 cod. pen.), così rendendosi responsabile della violazione dei beni-interessi tutelati dal reato di falsità ideologica, senza che sia possibile operare una significativa differenziazione, dal punto di vista della cautela, tra poteri certificativi nell'esercizio della professione in ambito pubblico o privato. In ambedue i casi, invero, si concretizza una potenziale offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti o documenti, bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti di falso. Né, come sottolinea il Tribunale, è pertinente il richiamo a un precedente giurisprudenziale di questa Corte riguardante il caso di un dottore commercialista che commette il falso nell'esercizio del ruolo di tesoriere del gruppo regionale consiliare di un partito politico, poiché in quella particolare ipotesi si era proprio sottolineato che si trattava di attività di carattere politico amministrativo, diversa dalla attività professionale, laddove, nella fattispecie che qui occupa, si tratta sempre della medesima attività medica, esercitata all'interno di una struttura pubblica o in uno studio privato. 4.Parimenti immune da vizi è la motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, desunte dalle dichiarazioni del personale operante nel reparto acquisite nel corso delle indagini, secondo cui le cartelle cliniche non venivano consapevolmente compilate " per tutelarsi", rivelando detto elemento la sussistenza di un reiterato modus operandi ritenuto dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi di illogicità, quale sintomatico della probabile reiterazione della medesima condotta anche per il futuro. Va rammentato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., deve essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, sentenza n.9894 del 16/02/2016 Rv. 266421), pericolo che va apprezzato sulla base anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, Sentenza n.3043 del 27/11/2015, Rv. 265618). E tanto ha valutato la corte territoriale, sulla base degli elementi adeguatamente richiamati nell'ordinanza impugnata. 2. Né si coglie la lamentata violazione del principio di reformatio in peius, posto che la decorrenza della durata del secondo provvedimento interdittivo non può certo retroagire alla data di adozione della prima misura, trattandosi di due distinte misure, attinenti alla inibizione di due distinte attività ( professione pubblica e privata), ciascuna, pertanto, produttiva di propri autonomi effetti. 3. Infine, la motivazione resa in ordine alla determinazione della durata della misura non risulta carente, né incongrua o illogica: il Tribunale si è attenuto ai criteri di legge, richiamando la gravità della condotta e non ravvisando ragioni per differenziare la durata della interdizione della professione privata rispetto a quella svolta in ambito pubblico. 4. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
21-12-2017 22:10
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