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Sentenza

Carbonia. Lite tra fratello e sorella.
Carbonia. Lite tra fratello e sorella.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-12-2016) 10-02-2017, n. 6354
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio - Presidente -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. SCARLINI E. V. S. - rel. Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q.P., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/03/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato ;
Udito l'avv. Zanda Michela, per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 1 marzo 2016, il Tribunale di Cagliari confermava la sentenza del Giudice di pace di Carbonia che aveva ritenuto Q.P. colpevole del delitto di lesioni consumato il (OMISSIS) ai danni della sorella Q.S., provocandole una malattia giudicata guaribile in giorni 10.
Il Tribunale aveva ritenuto infondate le doglianze della difesa in ordine alla regolarità della querela ed alla valutazione del quadro probatorio che si basava sulla ricostruzione operata dalla persona offesa, riscontrata dalla certificazione medica delle lesioni patite, e confermata dalla deposizione della madre (della persona offesa ma anche dell'imputata).
2 - Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputata.
2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla condizione di procedibilità dell'azione penale.
Si rinnovava la censura proposta alla Corte territoriale affermando che la copia della querela prodotta dalla parte civile non era identica all'originale della stessa. Era una copia informatica, stampata da un  militare dell'Arma diverso da quello che l'aveva redatta, non recava la firma della persona offesa (e del citato pubblico ufficiale ricevente) ed aveva contenuto diverso.
2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato il motivo di censura relativo alla sussistenza dell'attenuante della provocazione.
2 - 3 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale vagliato le doglianze relative alla quantificazione delle spese legali e della provvisionale.
2 - 4 - Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale dichiarata l'estinzione del delitto per prescrizione già maturata alla data della sentenza d'appello. 

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che i giudici del merito avevano adeguatamente ricostruito la vicenda inerente alla presentazione ed alla trasmissione della querela, anche con l'audizione dei carabinieri che l'avevano raccolta e poi inviata alla Procura competente, giungendo ad accertare che i carabinieri che l'avevano ricevuta ne avevano trasmesso la sola prima facciata e non la seconda che conteneva le dovute sottoscrizioni, facciata che però avevano depositato, rinvenendola negli atti d'ufficio, a seguito della richiesta del giudice.
L'asserzione difensiva che i due atti differissero era rimasta indimostrata.
2 - Anche il secondo motivo è inammissibile perchè si richiede a questa Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, per rinvenirvi gli estremi della circostanza attenuante della provocazione, quando, tale valutazione, riservata al giudice di merito, era già stata compiuta con argomentazione priva di vizi logici manifesti.
La censura incorre anche nel difetto di specificità non avendo la difesa argomentato le ragioni per le quali tale attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta.
3 - Analogo difetto di specificità vizia il terzo motivo posto che non si precisano, nel ricorso, i motivi per i quali si assumono eccessive le spese legali liquidate dal primo giudice e la misura della provvisionale (quest'ultima, peraltro, non contestabile in sede di legittimità: da ultimo Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486).
4 - Manifestamente infondato è anche il quarto motivo posto che le sospensioni del termine verificatesi nel corso del processo (dal 21/12/09 al 21/04/10, dal 15/07/10 al 02/12/10, dal 15/12/10 al 03/02/11, dal 18/04/13 al 18/07/13) ne hanno spostato la decorrenza fino al 14 dicembre 2016, dovendosi poi tenere conto che l'inammissibilità del ricorso determina l'esaurimento del computo del termine alla pronuncia della sentenza impugnata e quindi al 1 marzo 2016.
5 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
Il vincolo familiare fra le parti impone di disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017
Avv. Antonino Sugamele

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