Cagliari.Detenuto chiede al Giudice un permesso per incontrare in albergo la fidanzata.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 maggio – 8 giugno 2017, n. 28650
Presidente Di Tomassi – Relatore Centonze
Rilevato in fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto dal detenuto A.S.G. , finalizzato a ottenere un permesso della durata di quattro ore, ai sensi dell'art. 30 Ord. Pen., finalizzato a consentirgli di incontrare la propria fidanzata presso una struttura alberghiera.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni di eccezionalità previste dall'art. 30 Ord. Pen. per consentire all'A. di usufruire del permesso richiesto.
2. Avverso tale ordinanza l'A. ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo avviato dal condannato e del suo diritto a vivere una vita affettiva che, pur nella sua condizione detentiva, non poteva essere negato.
Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che non ricorrevano i presupposti per la concessione del permesso richiesto dall'A. ai sensi dell'art. 30 Ord. Pen., riconducibili alle ipotesi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, nonché, eccezionalmente, alle ipotesi di eventi familiari di particolare gravità.
Ne discende che il provvedimento impugnato appare adottato sulla base di una valutazione ineccepibile dei presupposti previsti dall'art. 30 Ord. Pen., certamente non riconducibili alla richiesta dell'A. di incontrarsi con la propria fidanzata, che deve essere invece ricondotta al diverso ambito dei permessi premio di cui all'art. 30-ter Ord. Pen. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: "Il permesso ordinario va distinto dal permesso premio che rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria in funzione del premio previsto nonché, al tempo stesso, uno strumento di rieducazione, consentendo un iniziale reinserimento del condannato in società" (cfr. Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).
Le esigenze affettive dell'A. , dunque, possono trovare astrattamente tutela, ma nel diverso ambito dei permessi premio di cui all'art. 30-ter Ord. Pen., il cui accoglimento postula la sussistenza di differenti presupposti applicativi, correttamente richiamati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari a pagina 2 del provvedimento impugnato.
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da A.G.S. deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
09-06-2017 16:14
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