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Sentenza

Brigadiere della guardia di finanza, accusato di violata consegna per aver omesso, nelle funzioni di sottufficiale di ispezione alla caserma B., di prestare adeguata vigilanza allo spazio di ormeggio ed alle unità navali presenti.
Brigadiere della guardia di finanza, accusato di violata consegna per aver omesso, nelle funzioni di sottufficiale di ispezione alla caserma B., di prestare adeguata vigilanza allo spazio di ormeggio ed alle unità navali presenti.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GUP del Tribunale militare di Roma, con ordinanza del 18
novembre 2016, dichiarava non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis
c.p., D.L.A. brigadiere della guardia di finanza,
accusato di violata consegna per aver omesso, nelle funzioni di
sottufficiale di ispezione alla caserma "B.", di prestare
adeguata vigilanza allo spazio di ormeggio ed alle unità navali
presenti. Argomentava il giudice territoriale che l'imputato,
incaricato, come innanzi, di funzioni di vigilanza, veniva colto da
ufficiali del corpo mentre, con un fucile subacqueo, era intento a
pescare in uniforme; tanto, motivava ancora il GUP, integrava
senza ombra di dubbio la condotta di reato contestata, da
considerare comunque, nella sua concretezza, di assai tenue
offensività, considerato il breve tempo che caratterizzò il
comportamento in esame; concludeva infine il giudice territoriale
annotando l'infondatezza della istanza difensiva volta ad ottenere
l'archiviazione per insussistenza del fatto, fondata sulla inesistenza
della mancata consegna, perché comunque sottoposte a controllo le
unità navali attraccate ed in ogni caso priva di rilevanza penale la
condotta dell'indagato.
E' necessario precisare che l'ordinanza in esame risulta adottata
sull'opposizione dell'indagato alla originaria richiesta del P.M. di
archiviare la notitia criminis per la particolare tenuità del fatto.
2. Avverso l'ordinanza detta ricorre per cassazione il D.L.,
assistito dal difensore di fiducia, sollevando, preliminarmente,
eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 411 c.p.p. e
denunciando poi violazione dell'art. 120 c.p.m.p. e vizio della
motivazione al riguardo.
2.1 Quanto alla eccezione di costituzionalità, rappresenta la difesa
ricorrente la non manifesta infondatezza della questione in
riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., 6 par. 3 CEDU e 2 Prot. N. 7
CEDU, nonché in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella
parte in cui non prevede che l'ordinanza di archiviazione per
particolare tenuità del fatto sia ricorribile per cassazione ai sensi
dell'art. 606 c.p.p.. Opina il difensore che, rispetto alla disciplina
generale di cui all'art. 409 co. 6 c.p.p., che consente la ricorribilità
per cassazione delle ordinanze di archiviazione esclusivamente nei
casi di nullità previsti dall'art. 127 co. 5 c.p.p., ovverosia quando
sono violate le regole del contraddittorie previste a pena di nullità,
per l'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 411 co. 1-bis c.p.p. è
prevista la iscrizione nel casellario giudiziale, circostanza questa
idonea a cagionare conseguenze pregiudizievoli a carico
dell'interessato, al quale deve essere riconosciuto, per questo, la
possibilità di impugnare un provvedimento il quale presuppone,
comunque, una delibazione sul fatto ed un riconoscimento della sua
rilevanza penale; evidenzia altresì la difesa ricorrente che analogo
riconoscimento di applicabilità della disciplina di cui all'art. 131-
bis c.p.p. in fasi diverse del processo ne consente la impugnabilità
per cassazione (si veda l'ipotesi di cui all'art. 469 c.p.p.).
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell'art. 120 c.p.m.p. e vizio della motivazione
sul punto, in particolare osservando che la motivazione sviluppata
dal GUP si appaleserebbe apparente in relazione ai diffusi motivi di
opposizione, del tutto ignorati là dove non considerate le
dichiarazioni rese dai militari, colleghi del ricorrente, nella loro
contraddittorietà e là dove non considerato che l'indagato non
aveva pescato alcunchè e che, per questo, non aveva violato alcuna
consegna.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Giova, preliminarmente, sintetizzare e delimitare la situazione
processuale sottoposta a giudizio. D.L.A. si è opposto
alla richiesta del P.M. di archiviazione della notitia criminis a suo
carico perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. ovverosia
perché accertata una condotta ritenuta di particolare tenuità; il GUP
militare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 411 co. 1-
bis c.p.p., con decreto, erroneamente qualificato come ordinanza, ha
accolto la domanda di archiviazione del P.M. e contro di esso
ricorre per Cassazione il D.L. stesso eccependo, come innanzi
anticipato, la illegittimità costituzionale dell'art. 409 co. 6 c.p.p. là
dove non contempla la ricorribilità per Cassazione del decreto di
archiviazione, comunque iscrivibile nel casellario giudiziale e, nel
merito, la insussistenza del reato contestatogli.
3.2 Orbene, appare necessario a questo punto rammentare che, ai
sensi dell'art. 24 dpr 14.11.2002, n. 313, co. 1 lett. f-bis) (come di
recente introdotto) i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato
la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non sono riportati nel
certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato; analoga disposizione detta il successivo art. 25 per
il certificato penale a richiesta dell'interessato.
Tali provvedimenti, viceversa, sono iscritti nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. O del richiamato dpr
313/2002, statuizione questa che rende evidente la ragione di tale
iscrizione, quella di informare l'autorità giudiziaria, all'occorrenza,
di precedenti provvedimenti che abbiano escluso la punibilità ai
sensi dell'art. 131 bis c.p. al fine di consentirle la valutazione di
cause ostative all'adozione di ulteriori, analoghi provvedimenti. Ai
sensi infatti della norma di riferimento, comma 3, plurime condotte
di reato di particolare tenuità rientrano nella nozione giuridica di
"comportamento abituale" ostativo alla concessione del beneficio.
3.3 Cionondimeno non può non rilevarsi che, ai sensi della norma
richiamata (l'art. 3 co. 1 lett. f, dpr 313/2002), l'iscrizione al
casellario è imposta dalla legge soltanto in costanza di
provvedimenti giudiziari applicativi della norma di favore (l'art.
131-bis c.p.) definitivi, giacchè in tali termini si esprime il testo
legislativo.
Ne consegue che il decreto di archiviazione, in quanto
provvedimento non definitivo, non è iscrivibile nel casellario
giudiziale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 30685 del 26/01/2017, Rv.
270247), di guisa che ad esso non possono collegarsi effetti lesivi a
carico dell'indagato, il quale non ha pertanto alcun interesse ad
impugnarlo per cassazione.
Ciò integra il presupposto logico per ritenere manifestamente
infondata la proposta eccezione di costituzionalità e per dichiarare
inammissibile il ricorso dappoichè non ricorribile per cassazione il
provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 409 co. 6 c.p.p., che ne
Roma, addì 27 settembre 2017
Il cons. est. Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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