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Sentenza

Battaglia senza fine tra un avvocato e dei magistrati.
Battaglia senza fine tra un avvocato e dei magistrati.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 febbraio – 9 marzo 2017, n. 11525
Presidente Davigo – Relatore Iasillo

Osserva

Z.C. - imputato del reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 7 e 11 c.p. nel procedimento penale n. 1503/15 R.G., pendente dinanzi al Tribunale di Forlì in data 18/10/2016 ha proposto richiesta di rimessione del processo di cui sopra ad altro giudice per motivi di legittimo sospetto.
In particolare il richiedente rileva che a causa del promovimento di cause civili nei confronti di alcuni giudici del Tribunale di Forlì "si scatenò una vivace reazione ed un'imponente ostilità nei confronti dell'Avvocato Z.C. da parte della magistratura forlivese e non solo" (pagina 9 della richiesta di rimessione). A tal proposito lo Z. evidenzia il contenuto di segnalazioni a suo carico al Consiglio dell'ordine degli Avvocati da parte del Presidente del Tribunale di Forlì pro tempore, alle quali egli rispondeva con esposti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministero di Giustizia; ricorda, poi, di un incontro tra magistrati del Tribunale di Forlì e rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati nel quale si sarebbe trattato l'”affaire Z. " (pagina 14 della richiesta di rimessione). Orbene sulla base di quanto sopra che secondo lo Z. rileva "in maniera lampante la situazione di ostilità ed avversità della magistratura forlivese nei confronti dell'Avvocato Z.C. " (pagina 12 ed anche 77 della richiesta di rimessione), si arriva al procedimento penale del quale si richiede la rimessione ad altro giudice. Procedimento che per lo Z. riguarda "un fatto inesistente e per un reato che neppure la più fervida immaginazione avrebbe ipotizzato" (pagina 77 della richiesta di rimessione). Procedimento che secondo il richiedente sarebbe caratterizzato da nullità e abnormità già rappresentati avanti a questa Corte Suprema con due ricorsi (rigettati in data 06/04/2016).
In data 15/11/2016 il difensore di Z.C. - Avvocato Menotto Zauli deposita memoria ex art. 121 del c.p.p. con la quale evidenzia, nuovamente, tutte la ragioni che sono alla base della richiesta di rimessione della quale chiede l'accoglimento.
Successivamente viene presentata altra memoria datata 02/02/2017, ex art. 127 del c.p.p., nella quale si sottolineano le anomalie riscontrate nel processo penale del quale si chiede la rimessione e le ragioni della richiesta ex art. 45 del c.p.p. (la predetta memoria è firmata dall'Avvocato Z.C. e dall'Avvocato Monica Masotti).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Infatti, la richiesta di rimessione si fonda, principalmente, sulla circostanza che Z.C. ha promosso cause civili nei confronti di tre Magistrati del Tribunale di Forlì. Per questo fatto "si scatenò una vivace reazione ed un imponente ostilità nei confronti dell'Avvocato Z.C. da parte della magistratura forlivese e non solo" (pagina 9 della richiesta di rimessione). A tal proposito lo Z. evidenzia il contenuto di segnalazioni a suo carico al Consiglio dell'ordine degli Avvocati da parte dei due Presidenti del Tribunale di Forlì pro tempore, alle quali egli rispondeva con esposti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministero di Giustizia; ricorda, poi, di un incontro tra magistrati del Tribunale di Forlì e rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati nel corso del quale si parlò della questione relativa all'Avvocato Z. . E afferma, poi, che sulla base di quanto sopra si rileva "in maniera lampante la situazione di ostilità ed avversità della magistratura forlivese nei confronti dell'Avvocato Z.C. " (pagina 12 ed anche 77 della richiesta di rimessione) e, pertanto, si arriva al procedimento penale del quale si richiede la rimessione ad altro giudice.
1.2. Orbene è necessario premettere che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per la "translatio iudicii" in presenza di un comunicato dell'A.N.M. locale, in cui, secondo il ricorrente, veniva stigmatizzato il suo comportamento processuale, in ragione del fatto che oltre a non essere riportato il suo contenuto nell'istanza, in ogni caso un'eventuale iniziativa del gruppo associativo della magistratura rimane comunque un'iniziativa esterna al corpus dell'ufficio giudiziario locale, anche in considerazione del fatto che mancano gli elementi per affermare una compatta adesione all'iniziativa; Sez. 2, Sentenza n. 3055 del 03/12/2004 Cc. - dep. 31/01/2005 - Rv. 230697; Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003 Cc. - dep. 26/03/2003 - Rv. 223638). Con una sentenza del 2015 di questa Corte si conferma il principio di cui sopra e la stessa Corte rileva, poi, che in applicazione di tale principio si deve escludere che possano avere rilevanza, ai fini della rimessione, esternazioni pubbliche della locale articolazione territoriale dell'A.N.M. e di magistrati estranei al processo in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione nei confronti del presidente del collegio giudicante che stava procedendo alla trattazione del giudizio in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 23962 del 12/05/2015 Cc. - dep. 04/06/2015 - Rv. 263952). Infine, in tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (in applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini della rimessione, del "clima" in cui si celebra il processo quale determinato dalle condotte degli imputati o degli altri soggetti chiamati a parteciparvi - nella fattispecie: le intemperanze di un imputato e di un collaboratore di giustizia nei confronti, rispettivamente, del pubblico ministero di udienza e del collegio difensivo, cui avevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di vari soggetti del mondo politico ed istituzionale, ovvero della stessa magistratura ed avvocatura associata costituisca un elemento perturbatore della serenità del giudicante, giacché in caso contrario si affiderebbe alla patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento per potere "scegliere" fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 Cc. - dep. 30/12/2016 - Rv. 268531).
1.3. Tanto premesso risulta in modo chiaro la manifesta infondatezza della richiesta di rimessione. Invero alla luce dei principi sopra evidenziati non può, certo, aver rilievo - per ritenere sussistente l'invocata causa di rimessione - che dei Magistrati insieme ai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati discutano del fatto che un Avvocato abbia promosso delle cause nei confronti di tre Giudici o che vi sia un "ricorso continuo e sistematico da parte dell'Avvocato Z. alla ricusazione di diversi giudici del Tribunale" (si veda pagina 17 della richiesta di rimessione); né può aver rilievo che i Presidenti pro tempore del Tribunale investano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'esame di alcuni comportamenti di un Avvocato ritenuti, a loro giudizio, meritevoli dell'attenzione dell'Organo che ha, tra i suoi compiti, anche il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. Né, infine, può aver rilievo il fatto che il primo "esposto" al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia stato inviato anche alla Procura della Repubblica (quello del luglio 2009 firmato dal Presidente del Tribunale di Forlì, tra l'altro, ora non più in servizio presso tale Tribunale visto che i successivi "esposti" sono stati firmati dal Presidente Pescatore; si vedano pagina 16 e 19 della richiesta di rimessione). Infatti, in tale "esposto" - riportato alle pagine 16 e seguenti della richiesta di rimessione - si evidenzia che "il ricorso continuo e sistematico da parte dell'Avvocato Z. alla ricusazione di diversi giudici del Tribunale inevitabilmente compromette il regolare svolgimento dell'attività del Tribunale..." (pagina 17 della richiesta di rimessione). Dunque il Presidente del Tribunale ha ritenuto di portare a conoscenza il fatto di cui sopra anche al Procuratore della Repubblica affinché questi verificasse se fossero ravvisabili dei reati. E ciò rientra, chiaramente, nel potere dovere del Presidente di un Tribunale e non evidenzia, certo, la sussistenza di una delle cause di rimessione. Né vi è alcun collegamento tra questo "esposto" del Presidente del Tribunale inviato nel 2009 anche alla Procura della Repubblica, con l'attuale processo penale che ha avuto inizio ben 6 anni dopo (infatti il n. di R.G. del processo è 1503/2015) e su denuncia querela di un privato cittadino. Si deve, comunque, sottolineare che le condotte di cui sopra riguardano solo alcuni dei Magistrati del Tribunale di Forlì del settore civile per fatti datati (la riunione tra Magistrati e Avvocati di cui si è sopra parlato si sarebbe svolta il 18/06/2009 come si afferma a pagina 16 della richiesta di remissione; gli "esposti" al Consiglio dell'Ordine sono del luglio 2009 il primo; gli altri tre esposti al Consiglio dell'Ordine, di un diverso Presidente del Tribunale, sono: due del settembre 2012 e l'ultimo dell'08/02/2013. Si vedano le pagine da 19 a 29 della richiesta di rimessione).
1.4. È, altresì, evidente come il fatto che l'Avvocato Z. abbia iniziato cause civili nei confronti di Magistrati del Tribunale di Forlì (tra l'altro solo 3) non possa far ravvisare la sussistenza della grave situazione locale che caratterizza la rimessione del processo. Si deve, in proposito, rilevare che questa Corte Suprema ha affermato che agli effetti del disposto dell'art. 36, comma primo, lett. d)- cod. proc. pen., l'inimicizia tra magistrato e parte non è riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice, ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 396 del 15/01/1999 Cc. - dep. 29/04/1999 - Rv. 213282). Ancora, non può costituire motivo di ricusazione per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe le iniziative sono "fatto" riferibile solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare (in motivazione, la S.C. ha precisato che invece può costituire motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all'origine della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti vizi "in procedendo", cagionati da sue determinazioni; Sez. 5, Sentenza n. 8429 del 10/01/2007 Cc. - dep. 28/02/2007 - Rv. 236253). Inoltre, in tema di ricusazione, non costituisce motivo di inimicizia grave, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la pendenza di una causa civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei confronti del giudice, a seguito della trattazione di altro procedimento (Sez. 6, Sentenza n. 45512 del 14/12/2010 Cc. - dep. 27/12/2010 - Rv. 248958). Poi, la presentazione di una denuncia contro un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità (Sez. 6, Sentenza n. 38176 del 22/09/2011 Cc. - dep. 24/10/2011 - Rv. 250780). Infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, 54, secondo comma, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono uno specifico obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato querela nei confronti dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento (in motivazione, la Corte ha precisato, che, tale circostanza non può assumere portata generale ma, impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi per "gravi ragioni di convenienza", può in concreto integrare l'ipotesi di "inimicizia grave", quando, ad esito di un rigoroso scrutinio, si possa ritenere che la presentazione della denuncia o querela abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente professionale; Sez. 3, Sentenza n. 10120 del 10/02/2016 Cc. - dep. 11/03/2016 - Rv. 266715).
1.5. Dunque non è necessariamente ricusabile, addirittura, lo stesso giudice che procede nei confronti di chi lo ha denunciato o lo ha citato in giudizio civile. Pertanto non si vede come possa considerarsi causa di rimessione dell'odierno processo penale il fatto che siano stati citati in giudizio civile dall'avvocato Z. tre Magistrati del settore civile, tra l'altro, in epoca non recente (due citazioni sono del 2009 e una del 2012; quindi qualcuno dei predetti Magistrati potrebbe anche non essere più in servizio presso il Tribunale di Forlì, come è già avvenuto per il Presidente del Tribunale che per primo presentò resposto" al Consiglio dell'ordine degli Avvocati). In proposito questa Corte ha più volte affermato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un'istanza di rimessione nella quale erano state dedotte violazioni del dovere di astensione riguardanti singoli magistrati e non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso; Sez. 5, Sentenza n. 5655 del 14/11/2014 Cc. - dep. 06/02/2015 - Rv. 264269).
2. Detto tutto ciò, si deve, poi, rilevare che le questioni di cui sopra sono insorte solo con alcuni magistrati del settore civile e mai con i magistrati del settore penale. Comunque, mai con il Magistrato D.R. che è il Giudice della causa della quale si richiede la rimessione. Del Giudice D. lo Z. parla nelle pagine da 51 a 53 e sottolinea che la stessa probabilmente è a conoscenza di tutte le circostanze di cui sopra e che potrebbe voler solidarizzare con il Presidente del Tribunale e con i suoi colleghi. Dunque tutto il ragionamento del richiedente sul come si comporterà il Giudice D. si fonda su mere illazioni, senza che vi sia un fatto oggettivo a sostegno dei semplici sospetti del richiedente. In proposito questa Corte ha affermato che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 6, Sentenza n. 22113 del 06/05/2013 Cc. - dep. 23/05/2013 - Rv. 255375).
3. Infine, le varie doglianze sulla genesi del procedimento penale del quale si chiede la remissione e sulle varie anomalie processuali evidenziate alle pagine da 62 a 74, non hanno alcuna incidenza sull'accertamento della grave situazione locale che caratterizza la rimessione del processo. Invero, si tratta di fatti e questioni che saranno decisi dal Tribunale e, poi, eventualmente dalla Corte di appello e da questa Suprema Corte; Suprema Corte che è stata già chiamata a decidere su questioni inerenti il processo de quo ed ha rigettato i due ricorsi proposti dallo Z. .
4. Ai sensi degli articoli 48 e 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 2.000,00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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