Arresti domiciliari: autorizzato a recarsi in udienza preferisce girovagare per la città.-
Tribunale di Bari -
Sezione I penale -
Sentenza 20 marzo 2017 n. 1292
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 17 del mese di Marzo DUEMILADICIASETTE
IL GIUDICE MONOCRATICO DR.SSA M. CHIDDO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Con la presenza del P.M. avv. Sc.
Con l'assistenza della sig.ra R.Gr.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale
Nella causa penale di primo grado
contro
(...) nato (...)
IMPUTATO
del reato di cui all'art. 385, 3 co., c.p., per essersi allontanato senza giustificato motivo dalla
sua abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari giusta ordinaria nr.4531/2016 r.g.
P.M. e n. 1254/2016 r.g. TRIB. del Tribunale di Bari data 26.03.2016.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del P.M. del 17.3.2017 Gu.On. veniva presentato in stato di arresto per la
convalida e il giudizio direttissimo.
All'esito del giudizio di convalida, il difensore dell'imputato chiedeva la definizione del
processo secondo le forme del giudizio abbreviato.
Il giudice ammetteva il rito richiesto ed all'udienza odierna il rappresentante del P.M. e il
difensore dell'imputato formulavano le proprie richieste, trascritte in verbale.
Ritiene il giudicante che si possa accedere ad una pronuncia di penale responsabilità
dell'imputato.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza n. 4531/2016 del 26.3.2016 aveva disposto la detenzione
domiciliare per il Gu. da eseguirsi presso la propria abitazione. Ciò posto, dal verbale di
arresto si evince che, dalle ore 22:00 sino alle ore 23:
50 del 16.3.2017, i c.c. della stazione di
Mola di Bari effettuavano un controllo del detenuto domiciliare ma appena giunti presso
l'abitazione non trovavano l'imputato in casa. I militari erano stati contattati, verso le ore
21:20, dalla sorella del detenuto, Gu.Is., la quale aveva riferito che il fratello si era allontanato
in prima mattinata per recarsi all'udienza presso la Terza Sezione della Corte di Appello di
Bari, essendo stato regolarmente autorizzato, ma non aveva ancora fatto rientro. I militari,
verso le ore 00:30, ritornavano presso l'abitazione e trovavano il Gu. il quale riferiva di non
essersi recato in udienza e di aver trascorso la giornata in giro per la città. L'uomo veniva,
pertanto, posto in stato di arresto.
Lo stesso confermava in sede di interrogatorio di garanzia, durante l'udienza di convalida
dell'arresto, di essere uscito in prima mattinata ma di non essersi recato in udienza presso la
Corte d'Appello in quanto sprovvisto del denaro per acquistare il titolo di viaggio, avendo
pre
ferito girovagare per la città.
Alla luce delle risultanze istruttorie, pacifica appare la responsabilità penale dell'imputato.
Egli era in detenzione domiciliare e si è allontanato dall'abitazione arbitrariamente in quanto
non legittimato da alcun provved
imento autorizzativo dell'A.G.
Non è emerso, in sede di convalida dell'arresto, che lo stesso si sia allontanato per far fronte
ad indispensabili esigenze di vita, e quanto alla consumazione del reato, è noto che la
fattispecie de qua si perfeziona con il semplice allontanamento dal domicilio,
indipendentemente dalla durata.
Occorre evidenziare che la misura cautelare degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284 c.p.
è una misura coercitiva custodiale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carc
ere che -
in
ragione di meno stringenti esigenze socialpreventive o probatorie (artt. 274 e 275 c.p.p.)
-
l'indagato o imputato è ammesso a sopportare in luogo diverso dal carcere, cioè presso la
propria abitazione o altre equipollenti strutture domiciliar
i o assistenziali. Sicché i limiti, di
natura spaziale, motoria e relazionale, imposti allo status libertatis del soggetto indagato o
imputato (o condannato, in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 8 ord. penit.)
con una misura custodiale c
arceraria sono interamente riprodotti nella custodia cautelare
domiciliare.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in diverse pronunce, che la fattispecie
criminosa dell'evasione ex art. 385 c.p. è integrata da un reato proprio a forma libera, nel
se
nso che il bene giuridico protetto, cioè l'esigenza dell'amministrazione della giustizia di
assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale,
realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere
offeso con qualsiasi
modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l'esigenza di effettivi e
rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il
soggetto ad eludere la vigilanza sullo
stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Di tal che non
assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, ne' la durata maggiore o
minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, ne' la distanza maggiore o
minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi
allontanato il soggetto cautelato (cfr. Cass. Sez. 6, 27.4.1998 n. 6394, Bemi, rv. 210912;
Cass.11979/12).
Il reato punito dall'art. 385 c.p., è e rimane caratterizzato da dolo generico, ad integrare il
quale è sufficiente che la condotta dell'imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia
sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento
spazio
- temporale che gli
è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare, e quindi non
possono usualmente svolgere rilievo esimente i motivi e le cause psicologiche che hanno
orientato e determinato la condotta "contra legem
" dell'agente (Cass. Pen. Sez. 6, 44969 del
06/11/2008 Rv. 241658 lussi).
Non può, pertanto, ritenersi, in alcun modo, giustificata la condotta dell'imputato, in spregio
delle cautele e delle prescrizioni che la misura impostagli era diretta a garantire, e, quindi, la
condotta posta in essere configura il reato di evasione determinata dall'abbandono del
domicilio.
Alla stregua dei criteri previsti dall'art. 27 c. 3 Cost. e dei parametri di cui all'art. 133 c.p.,
ritenuti insussistenti -
in considerazione dei precedenti penali dell'imputato -
presupposti per
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato l'aumento per la
contestata recidiva e considerata la diminuente per il rito, si stima equa la condanna alla pena
di anni uno di reclu
sione (p.b. anni uno -
aumento per la recidiva di 1/2= 18 mesi-
1 /3 ex art.
442 c.p.p.= 1 anno di reclusione).
Non sussistono i presupposti per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Alla stregua dell'art. 535 c.p.p., sussis
te l'obbligo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 4442,533, 535 c.p.p., dichiara Gu.On. colpevole del reato a lui ascritto
e, considerato l'aumento per la contestata recidiva e la diminuente per il rito, lo condanna al
la
pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Bari il 17 marzo 2017.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2017.
20-07-2017 14:39
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