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Sentenza

Arresti domiciliari: autorizzato a recarsi in udienza preferisce girovagare per la città.-
Arresti domiciliari: autorizzato a recarsi in udienza preferisce girovagare per la città.-
Tribunale di Bari -
 Sezione I penale -
 Sentenza 20 marzo 2017 n. 1292
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 17 del mese di Marzo DUEMILADICIASETTE
IL GIUDICE MONOCRATICO DR.SSA M. CHIDDO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE 
Con la presenza del P.M. avv. Sc.
Con l'assistenza della sig.ra R.Gr.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale 
Nella causa penale di primo grado
contro 
(...) nato (...)
IMPUTATO
del  reato  di  cui  all'art.  385,  3  co.,  c.p.,  per  essersi  allontanato  senza  giustificato  motivo  dalla  
sua  abitazione  dove  era  ristretto  agli  arresti  domiciliari  giusta  ordinaria  nr.4531/2016  r.g.  
P.M. e n. 1254/2016 r.g. TRIB. del Tribunale di Bari data 26.03.2016.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con  decreto  del  P.M.  del  17.3.2017  Gu.On.  veniva  presentato  in  stato  di  arresto  per  la  
convalida e il giudizio direttissimo.
All'esito  del  giudizio  di  convalida,  il  difensore  dell'imputato  chiedeva  la  definizione  del  
processo secondo le forme del giudizio abbreviato.
Il  giudice  ammetteva  il  rito  richiesto  ed  all'udienza  odierna  il  rappresentante  del  P.M.  e  il  
difensore dell'imputato formulavano le proprie richieste, trascritte in verbale.
Ritiene   il   giudicante   che   si   possa   accedere   ad   una   pronuncia   di   penale   responsabilità
dell'imputato.
Il  Tribunale  di  Bari,  con  ordinanza  n.  4531/2016  del  26.3.2016  aveva  disposto  la  detenzione  
domiciliare  per  il  Gu.  da  eseguirsi  presso  la  propria  abitazione.  Ciò  posto,  dal  verbale  di  
arresto  si  evince  che,  dalle  ore  22:00  sino  alle  ore  23:
50  del  16.3.2017,  i  c.c.  della  stazione  di  
Mola  di  Bari  effettuavano  un  controllo  del  detenuto  domiciliare  ma  appena  giunti  presso  
l'abitazione  non  trovavano  l'imputato  in  casa.  I  militari  erano  stati  contattati,  verso  le  ore  
21:20, dalla sorella del detenuto, Gu.Is., la quale aveva riferito che il fratello si era allontanato 
in  prima  mattinata  per  recarsi  all'udienza  presso  la  Terza  Sezione  della  Corte  di  Appello  di  
Bari,  essendo  stato  regolarmente  autorizzato,  ma  non  aveva  ancora  fatto  rientro.  I  militari, 
verso  le  ore  00:30,  ritornavano  presso  l'abitazione  e  trovavano  il  Gu.  il  quale  riferiva  di  non  
essersi  recato  in  udienza  e  di  aver  trascorso  la  giornata  in  giro  per  la  città.  L'uomo  veniva,  
pertanto, posto in stato di arresto.
Lo  stesso  confermava  in  sede  di  interrogatorio  di  garanzia,  durante  l'udienza  di  convalida  
dell'arresto, di essere uscito in prima mattinata ma di non essersi recato in udienza presso la 
Corte  d'Appello  in  quanto  sprovvisto  del  denaro  per  acquistare  il  titolo  di  viaggio,  avendo  
pre
ferito girovagare per la città.
Alla  luce  delle  risultanze  istruttorie,  pacifica  appare  la  responsabilità  penale  dell'imputato.  
Egli era in detenzione domiciliare e si è allontanato dall'abitazione arbitrariamente in quanto 
non legittimato da alcun provved
imento autorizzativo dell'A.G.
Non  è  emerso,  in  sede  di  convalida  dell'arresto,  che  lo  stesso  si  sia  allontanato  per  far  fronte  
ad  indispensabili  esigenze  di  vita,  e  quanto  alla  consumazione  del  reato,  è  noto  che  la  
fattispecie    de    qua    si    perfeziona    con    il    semplice    allontanamento    dal    domicilio,    
indipendentemente dalla durata.
Occorre evidenziare che la misura cautelare degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284 c.p. 
è una misura coercitiva custodiale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carc
ere che -
 in 
ragione  di  meno  stringenti  esigenze  socialpreventive  o  probatorie  (artt.  274  e  275  c.p.p.)  
- 
l'indagato  o  imputato  è  ammesso  a  sopportare  in  luogo  diverso  dal  carcere,  cioè  presso  la  
propria  abitazione  o  altre  equipollenti  strutture  domiciliar
i  o  assistenziali.  Sicché  i  limiti,  di  
natura  spaziale,  motoria  e  relazionale,  imposti  allo  status  libertatis  del  soggetto  indagato  o  
imputato (o condannato, in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 8 ord. penit.) 
con  una  misura  custodiale  c
arceraria  sono  interamente  riprodotti  nella  custodia  cautelare  
domiciliare.
La   Suprema   Corte   di   Cassazione   ha   affermato,   in   diverse   pronunce,   che   la   fattispecie   
criminosa  dell'evasione  ex  art.  385  c.p.  è  integrata  da  un  reato  proprio  a  forma  libera,  nel  
se
nso  che  il  bene  giuridico  protetto,  cioè  l'esigenza  dell'amministrazione  della  giustizia  di  
assicurare  il  costante  rispetto  dei  provvedimenti  giudiziari  limitativi  della  libertà  personale,  
realizzati   con   gli   strumenti   della   custodia   inframurale,   può   essere 
offeso   con   qualsiasi   
modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l'esigenza di effettivi e 
rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il 
soggetto ad eludere la vigilanza sullo
 stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Di tal che non 
assumono  rilievo  alcuno,  ai  fini  del  perfezionamento  del  reato,  ne'  la  durata  maggiore  o  
minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, ne' la distanza maggiore o 
minore  dalla  abitazione  eletta  a  sede  esecutiva  della  misura,  dalla  quale  si  accerti  essersi  
allontanato  il  soggetto  cautelato  (cfr.  Cass.  Sez.  6,  27.4.1998  n.  6394,  Bemi,  rv.  210912;  
Cass.11979/12).
Il  reato  punito  dall'art.  385  c.p.,  è  e  rimane  caratterizzato  da  dolo  generico,  ad  integrare  il  
quale  è  sufficiente  che  la  condotta  dell'imputato  dallo  stretto  ambito  del  suo  domicilio  sia  
sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento
 spazio 
- temporale che gli 
è  preclusa  dalla  corretta  esecuzione  della  misura  cautelare  infradomiciliare,  e  quindi  non  
possono  usualmente  svolgere  rilievo  esimente  i  motivi  e  le  cause  psicologiche  che  hanno  
orientato  e  determinato  la  condotta  "contra  legem
"  dell'agente  (Cass.  Pen.  Sez.  6,  44969  del  
06/11/2008 Rv. 241658 lussi).
Non  può,  pertanto,  ritenersi,  in  alcun  modo,  giustificata  la  condotta  dell'imputato,  in  spregio  
delle cautele e delle prescrizioni che la misura impostagli era diretta a garantire, e, quindi, la 
condotta  posta  in  essere  configura  il  reato  di  evasione  determinata  dall'abbandono  del  
domicilio.
Alla  stregua  dei  criteri  previsti  dall'art.  27  c.  3  Cost.  e  dei  parametri  di  cui  all'art.  133  c.p.,  
ritenuti insussistenti -
 in considerazione dei precedenti penali dell'imputato -
 presupposti per 
il   riconoscimento   delle   circostanze   attenuanti   generiche,   considerato   l'aumento   per   la   
contestata recidiva e considerata la diminuente per il rito, si stima equa la condanna alla pena 
di anni uno di reclu
sione (p.b. anni uno -
 aumento per la recidiva di 1/2= 18 mesi-
1 /3 ex art. 
442 c.p.p.= 1 anno di reclusione).  
Non  sussistono  i  presupposti  per  la  fruizione  del  beneficio  della  sospensione  condizionale  
della pena.
Alla stregua dell'art. 535 c.p.p., sussis
te l'obbligo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 4442,533, 535 c.p.p., dichiara Gu.On. colpevole del reato a lui ascritto 
e, considerato l'aumento per la contestata recidiva e la diminuente per il rito, lo condanna al
la 
pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Bari il 17 marzo 2017.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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