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Sentenza

Armi. Omessa custodia - Armi - Omessa custodia - Reato di mera condotta e di pericolo - Perfezionamento - Mancata adozione delle cautele necessarie
Armi. Omessa custodia - Armi - Omessa custodia - Reato di mera condotta e di pericolo - Perfezionamento - Mancata adozione delle cautele necessarie
Sentenza 11 maggio 2016, n. 2236  Data udienza 27 aprile 2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

Presidente Raimondo Loforti

Consigliere Filippo Messana

Consigliere Mario Conte

Il 27/04/2016 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. An.Pa. e con l'assistenza del Cancelliere Dott. El.Ba.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9 gennaio 2014, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, condannava Caltagirone Salvatore alla pena (sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.) di mesi quattro di arresto in ordine al reato di cui all'art. 20 bis L. 110/75.

La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità sull'esito delle investigazioni poste in essere dalla P.G. dopo il suicidio del Ca.Re., fratello dell'imputato, il quale si era sparato, dopo essersi impossessato dell'arma tenuta nell'abitazione dell'odierno imputato.

Proponeva impugnazione la difesa, lamentando l'erronea lettura delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, che non ha considerato che i due fratelli non erano conviventi e che l'arma era ben custodita e chiedendo, pertanto, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ovvero, in via subordinata, la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche.

All'odierna udienza, svolta la relazione, nella contumacia dell'odierno imputato, regolarmente citato e non comparso, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che il gravame sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti che verranno testé indicati.

Con riguardo al primo motivo di gravame, relativo all'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, va premesso che la vicenda prende le mosse dal. suicidio del fratello dell'odierno imputato, il quale, in data 9.7.2010, dopo essersi impadronito dell'arma detenuta nella propria abitazione dall'odierno imputato, si era sparato in aperta campagna.

Ciò posto va rilevata, ad avviso di questo Collegio, la legittimità e la correttezza del ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure che ha ritenuto evidente la prova del reato posto in essere dall'odierno imputato, proprio in considerazione del fatto che il suicida aveva agevolmente prelevato l'arma in questione all'interno della sua camera da letto.

Va, a tal proposito, evidenziato che la difesa ha sostenuto che dall'istruttoria dibattimentale non è affatto emerso che i due soggetti convivessero, sussistendo ben due testi che avevano escluso tale circostanza.

Occorre ricordare sul punto che il reato di omessa custodia di armi previsto dall'art. 20 bis L. n. 110 del 1975 è di mera condotta e di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, (v. Cass. 10.4.2013 n. 18931, imp. Po.).

Orbene, indipendentemente dall'accertamento effettivo della convivenza tra di due soggetti, non può negarsi che dalla istruttoria in atti sono emerse due circostanze assolutamente dirimenti.

La prima concerne la quotidiana frequentazione della casa dell'odierno imputato da parte della vittima, soggetto affetto da evidenti problemi psicologici, come ammesso dallo stesso imputato.

In secondo luogo, per stessa ammissione del Ca., è risultato che lo stesso teneva l'arma in questione in un armadio con la chiave inserita nella toppa.

E proprio le suddette modalità di ritrovamento delle armi, custodite all'interno della camera da letto, ma senza alcuna precauzione volta a garantirne la conservazione sicura, devono portare a ritenere certa la mancanza di cautela seguita dall'odierno imputato, non avendo lo stesso lasciato le stesse in un luogo in cui chiunque poteva liberamente appropriarsene.

Diverso ragionamento può essere fatto con riguardo al secondo ed ultimo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Ritiene, invero, questo Collegio che le stesse possano essere concesse al Caltagirone, il quale, a fronte di una condotta non particolarmente accorta, come sopra descritta, è pur sempre soggetto anziano ed incensurato ed ha comunque tenuto un atteggiamento collaborativo nel corso del giudizio.

Ciò comporta che la pena può essere ridotta a mesi due di arresto (pena base mesi quattro di arresto, ridotta per le generiche alla pena come sopra indicata).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame deve essere accolto nei limiti testé indicati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 e 605 cpp;

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 9.1.2014 appellata da concesse le attenuanti generiche, riduce a mesi due di arresto la pena allo stesso inflitta e conferma nel resto la sentenza impugnata.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo il 27 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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