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Sentenza

Appello inviato con raccomandata. Effetto anticipatorio. Data di spedizione. Validità.
Appello inviato con raccomandata. Effetto anticipatorio. Data di spedizione. Validità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 maggio – 1 agosto 2017, n. 38206
Presidente Amoresano – Relatore Cerroni

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2016 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da D.M.R. nei confronti della sentenza del 20 novembre 2015 del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1 lett. a) ed e), d.lgs. 22 aprile 1941, n. 633.
2. Avverso il predetto provvedimento l'imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo d'impugnazione.
2.1. La ricorrente ha così osservato che, corretta essendo l'individuazione del 18 febbraio 2016 come dies a quo per la proposizione dell'appello, l'atto di appello era stato portato il 4 aprile 2016, nei termini quindi di quarantacinque giorni ex lege, alla filiale di (omissis) della Nexive, come da distinta della raccomandata con avviso di ricevimento n. (omissis) , a nulla rilevando la data dell'8 aprile 2016 individuata dalla Corte territoriale.
La trattazione in camera di consiglio aveva così impedito la dimostrazione dell'inoltro del gravame entro il termine utile di scadenza.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Dalla documentazione prodotta, nonché dall'esame del fascicolo d'ufficio (cui la Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato), si osserva in primo luogo che il termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brindisi, pronunciata il 20 novembre 2015, effettivamente decorreva dal 18 febbraio 2016.
In proposito, infatti, nel dispositivo della sentenza il Tribunale aveva indicato in giorni novanta, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione, invero depositata tempestivamente il 22 gennaio 2016.
Ciò posto, il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, e quindi in effetti dal 18 febbraio 2016, ossia dopo novanta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza. In ragione del fatto che il quarantacinquesimo giorno scadeva di domenica (3 aprile 2016), l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione era pertanto il 4 aprile 2016.
4.2. In proposito, la ricorrente ha allegato di avere presentato l'atto di appello il 4 aprile 2016 alla filiale di (omissis) della Nexive, società di posta privata, in piego raccomandato da inoltrare al Tribunale di Brindisi, Giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.
Al riguardo, sulla busta contenente il piego raccomandato così inoltrato al Tribunale di Brindisi (allegato al foglio 45 del fascicolo d'ufficio colà formato) era incollata fascetta adesiva con l'indicazione del numero progressivo della raccomandata. Detto numero progressivo (n. (omissis) ) corrisponde a quello presente nel foglio restituito al mittente ("orig. al mittente"), ossia all'avvocato Maria Grazia Annelio, recante la data del 4 aprile 2016.
È altresì appena il caso di ricordare che la stessa Corte territoriale non ha sollevato questione di sorta in ordine alla ritualità della spedizione avvenuta a mezzo "Formula Certa", servizio di posta privata della società Nexive. Invero, in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, Panichi e altro, Rv. 263643).
Ciò posto, non vi è neppure questione in ordine all'ulteriore opzione processuale all'evidenza applicata dalla Corte territoriale, secondo cui il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata, è da applicare anche nell'ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella quale l'attività incombente sul notificante è completata con l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale.
In effetti la Corte di Appello ha al riguardo osservato che l'atto di appello è stato "proposto con atto spedito a mezzo posta "Formula Certa" in data 8/4/2016 dall'avv. M.G. Annelio del Foro di Brindisi difensore di fiducia". Laddove l'unico riferimento alla data dell'8 aprile (questa sì certamente tardiva ai fini impugnatori) è contenuto al foglio 85, intestato Tracking spedizioni Nexive, nel quale sono indicate in effetti la filiale di accettazione ((omissis) ), la data di accettazione (08/04/2016 ore 06:00:00) e la destinazione (via (omissis) , ossia la sede del Tribunale). In altre parole, secondo il richiamato principio la Corte territoriale ha comunque astrattamente fatto coincidere il momento di spedizione della raccomandata con quello, logicamente e storicamente precedente, di accettazione all'ufficio postale della raccomandata stessa.
Vero è, peraltro, che proprio l'inconsueto orario di pretesa accettazione induce a ritenere che (tenuto altresì conto che la Corte ha provveduto a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, altresì applicando espressamente la procedura di cui ai successivi commi 2 e 3 senza previa instaurazione del contraddittorio) si sia trattato non di presentazione del piego all'operatore postale, ma di momento di lavorazione interna del medesimo piego, nell'ambito del servizio postale già attivato dal richiedente in data anteriore, come si evince dall'esaminata documentazione (v. supra), sulla cui corrispondenza al vero non è stata avanzata questione di sorta. Tanto più che tale produzione, effettuata nella presente sede di legittimità, non era stata resa possibile in precedenza, stante la procedura de plano adottata dalla Corte di Appello.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, l'ordinanza siccome pronunciata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce.
Avv. Antonino Sugamele

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