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Sentenza

Abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi - Proprietario del terreno - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi - Proprietario del terreno - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del  d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui egli  non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, obbligo che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

La pronuncia riafferma sul punto il principio già enunciato da Terza Sezione, n. 50997/15, CED 266030, Terza Sezione, n. 40528/14, Cantoni, CED 260754 e Terza Sezione,  n. 49327/13, CED  257294, precisando che lo stesso resta fermo anche in relazione al rapporto di coniugio che non è tale da potere costituire il coniuge custode o responsabile delle azioni dell'altro.
Avv. Antonino Sugamele

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