Un uomo fermato con hashish e marijuana. Quantitativo modesto ma il bilancino attesta che la droga è destinata ad uso non esclusivamente personale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 luglio – 4 agosto 2016, n. 34455
Presidente Conti – Relatore Villoni
Ritenuto in Fatto
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha respinto la richiesta di riesame proposta da J.P. avverso l'ordinanza del 03/02/2016 con cui il GIP del Tribunale di Avezzano gli ha imposto l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna ed autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di residenza per recarsi al lavoro, in relazione ad un'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti dei tipi marijuana e hashish riferita a quantitativi modesti, ancorché ritenuti destinati ad uso non esclusivamente personale (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge penale, sostenendo che il Tribunale ha ritenuto la destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi unicamente in base al rinvenimento di un bilancino di precisione, facendogli indebito carico dell'onere probatorio sul punto spettante invece al PM; deduce, inoltre, che il Tribunale non ha debitamente considerato che il bilancino non è stato rinvenuto nella propria abitazione, bensì in altra non appartenente al proprio nucleo familiare.
Denunzia, inoltre, gli stessi vizi con riferimento all'affermata sussistenza dì un pericolo di recidiva nel reato, fondato ancora una volta ed esclusivamente sul rinvenimento del citato bilancino, da cui è stato desunto finanche il connotato della professionalità della condotta ascrittagli; in tal modo, sostiene, il Tribunale ha contravvenuto alla nuova disciplina in tema di misure cautelari introdotta dalla l. n. 47 dei 2015, desumendo la concretezza e attualità delle esigenze cautelari unicamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.
Quale terzo e ultimo motivo di ricorso, rimasto però allo stadio di mera enunciazione, il ricorrente deduce mancata valutazione ed assunzione .
Considerato in Diritto
1. II ricorso è infondato e va rigettato.
2. Sebbene il Tribunale abbia fondato gran parte delle sue argomentazioni sul rinvenimento del ricordato bilancino elettronico di precisione, ciò non appare di per sé sufficiente a far ritenere contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione concernente la destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi nonché la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva. Trattasi di valutazioni certamente suscettibili di essere rimesse in discussione, specie in una fase, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata da una fisiologica fluidità delle imputazioni e che altrettanto indubitabilmente potrebbero richiedere una radicale riconsiderazione per l'emergere di risultanze indiziarie in senso favorevole all'indagato (a mero titolo d'esempio, la rivendicazione di possesso del bilancino da parte di un soggetto terzo).
Ciò non è però sufficiente a trasformare quelle che appaiono allo stato evenienze dei tutto ipotetiche in vizi del provvedimento, che si caratterizza per argomentazioni non condivise dal ricorrente ma incensurabili sotto il profilo della intrinseca illogicità.
Non è certamente illogico, infatti, ritenere che la disponibilità da parte dello indagato del bilancino di precisione fosse funzionale alla pesatura dello stupefacente in vista del confezionamento in dosi da immettere sul mercato dello spaccio minuto.
E' vero, peraltro, che detta disponibilità è compatibile con l'esigenza di pesare gli stupefacenti per finalità di consumo esclusivamente personali, ma nel precedente come in questo caso si verte nel campo di valutazioni parimenti plausibili, insuscettibili come tali di censura sotto il profilo logico.
L'ultimo motivo di ricorso è, infine e come anticipato, rimasto allo stadio di mero enunciato e deve, pertanto, ritenersi generico ai sensi dell'art. 591 lett. a) seconda ipotesi cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
07-08-2016 11:48
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