Un medico dice alla propria paziente: Ti faccio fare un trattamento sanitario obbligatorio.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 febbraio – 6 luglio 2016, n. 27915
Presidente Lapalorcia – Relatore Scarlini
Ritenuto il fatto
1 - Con decreto del 3 settembre 2015, il Giudice di pace di Ragusa disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di C.F. per i delitti previsti dagli artt. 594 e 612 cod. pen., consumati in danno di G.L., in considerazione della tardività dell'atto di opposizione (depositato poi in Procura e non presso la cancelleria del Giudice di pace), della tardività della presentazione della querela in relazione all'ingiuria (avvenuta il 24 novembre 2014 mentre la querela era stata depositata il 5 marzo 2015) e del fatto che l'espressione minacciosa proferita ("io chiamo la polizia e ti faccio fare un TSO ! perché io lo posso fare!") non era idonea a produrre effetti intimidatori.
2 - Avverso tale decreto propone ricorso la persona offesa G.L., a mezzo dei proprio difensore e procuratore, eccependo la violazione di legge e la violazione del contraddittorio fra le parti.
Il Giudice non aveva tenuto in alcun conto le argomentazioni spese dalla persona offesa nell'atto di opposizione, la cui presunta tardività non ne comportava l'inammissibilità. Né aveva rilievo il fatto che l'atto fosse stato depositato in Procura. Né la querela era tardiva posto che era stata presentata il 5 marzo 2015 in relazione ad un fatto del 9 dicembre 2014.
La valenza intimidatoria delle espressione usata era avvalorata dal rapporto medico paziente che intercorreva fra l'indagato e la persona offesa. Si riportava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione.
3 - Il Procuratore generale chiede l'accoglimento del ricorso non risultando tardiva la querela rispetto ai fatti denunciati (pag. 5 della stessa) e si tratta di profilo assorbente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato in riferimento all'archiviazione dei delitto di minaccia mentre è inammissibile in ordine al delitto di ingiuria a seguito della intervenuta depenalizzazione disposta dall'art. 1 d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7.
Quanto al delitto di minaccia infatti la querela non è tardiva (come già peraltro rilevato dal giudice in ordine a tale imputazione) essendo stata presentata il 5 marzo 2015 per un fatto avvenuto il 9 dicembre 2014.
Il Giudice di pace aveva però violato il contraddittorio non tenendo in alcun conto le osservazioni formulate dalla persona offesa nell'atto di opposizione, limitandosi ad affermare che l'espressione proferita ("io chiamo la polizia e ti faccio fare un TSO! perché io lo posso fare!") non era idonea a produrre effetti intimidatori, senza però motivare adeguatamente il contesto in cui questa era stata pronunciata e senza valutare che essa si inseriva in un rapporto fra medico, che ben poteva attivare le procedure prospettate, e paziente, che le avrebbe dovute subire.
Ferma, di contro, rimanendo la possibilità, per il Giudice del nuovo esame, di valutare anche se tale prospettazione concretasse la minaccia di un male che possa definirsi ingiusto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al reato di minaccia con rinvio al Giudice di pace di Ragusa per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
08-07-2016 14:05
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