Truffa.
Cassazione penale, sez. II, 12/03/2015, (ud. 12/03/2015, dep.05/06/2015), n. 24077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. ALMA Marco M - Consigliere -
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n.4319 della Corte d'appello di Milano, 4^
sezione penale, del 23.05.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza di condannarla pena di giustizia, emessa in data 29.4.2011, dal Tribunale di Como, in composizione monocratica, nei confronti di B.F., per i reati di cui alle imputazioni art. 81 cpv c.p., A) artt. 110 e 640 c.p., B) artt. 110, 485 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2; K) artt. 110 e 640 c.p., P) artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, W) artt. 110 e 640 c.p., X) artt. 110, 485 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 99 c.p., come di seguito meglio specificati::
A) p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso con M.E. e Br.Pi., e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento, dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare prodotti informatici, per un importo complessivo di Euro 4.111,30, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare il succitato materiale informatico presso gli uffici dell'impresa ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'importo di Euro 4.111,30, meglio indicato al capo B;
inducevano in errore b.R., titolare della ditta "Net Assist s.n.c", con sede in (OMISSIS) (denuncia del 07.07.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 2 notebook Toshiba Tecra Si) per un controvalore complessivo pari a Euro 4.111,30. Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
B. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè agendo in concorso con M.E. e B. P., e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub A, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr. (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.
F., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004, con importo di Euro 4.111,30, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
C. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso con M.E. e Br.Pi., e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento, dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare attrezzature agricole, per un importo complessivo di Euro 3.439,20, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la succitata merce presso la sede della Castelli Riparazioni Macchine Agricole sita in (OMISSIS), utilizzando la ditta di autotrasporti di G. S. con sede in (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS), meglio indicato al capo D,inducevano in errore C.S., titolare della ditta "Castelli riparazioni macchine agricole s.n.c." (denuncia del 14.07.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata per un controvalore complessivo pari a Euro 3.439,20. Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
D. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub C, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr. (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a MA.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004, con importo di Euro 3.439,20, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
E. p. e p. dagli artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare prodotti per bambini per un importo complessivo di Euro 885,00, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la succitata merce presso gli uffici dell'impresa ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'importo di Euro 885,00, meglio indicato al capo F;
inducevano in errore Co.Ip. titolare della "Nido s.r.l." con sede in (OMISSIS) (denuncia del 21.07.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 3 passeggini completi di accessori e riti marsupi) per un contro-valore complessivo pari a Euro 885. In (OMISSIS).
F p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sul) I al Fine di procurarsi un vantaggio, formavano Un Uso assegno, avente riti (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la banca Sanpaolo IMI filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004, con importo di Euro 885,00, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS)30 maggio 2004 (OMISSIS)Giussano (MI), via Silvio Pellico nr. 26 (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare arredi per giardino, per un importo complessivo di Euro 6.515,26, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la succitata merce presso la sede della "Danpo s.n.c" con sede in (OMISSIS), utilizzando la ditta di autotrasporti di G.S. con sede in (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della mente sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS), dell'importo di Euro 6515,26, meglio indicato capo H;
inducevano in errore P.A. e Pa.Er., titolari della ditta (Danpo s.n.c.) con sede in (OMISSIS), (denuncia del 22.07.2004, ratificata il 23.07.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 3 dondoli Tartaruga, nr. 6 lettini e nr. 3 carrelli portavivande tartaruga) per un controvalore complessivo pari a Euro 6515,26; con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
H. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p, perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub G, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr. (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 30.06.2004, con importo di Euro 6.515,26, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
I. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare apparati telefonici per un importo complessivo di Euro 3.672,00, Attraverso preventivi accordi-ancle-scritti;
- nei ritirare la succitata ine.Tc. e presso gli uffici dell'impresa ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata, consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'importo di Euro 3.672,00, meglio indicato al capo J;
inducevano in errore P.D., titolare della ditta "Sunset Boulevard" s.r.l. con sede in (OMISSIS), (denuncia del 09.07.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 9 auricolari Bluetooh modellò HS810, nr. 3 telefoni cellulari marca Nokia modello 6230, nr. 3 telefoni cellulari marca Sony Ericsson modello 2600 e nr. 3 telefoni cellulari marca Motorola modello V600) per un controvalore complessivo pari a Euro 3.672,00;con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
I p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè agendo in concorso tra loro e altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub 1, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr. (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004 per l'importo di Euro 3.672,00, contraffatto nell'intero supporto cartaceo.
In Como in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
K. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare una macchina fotocopiatrice, completa di accessori, per un importo complessivo di Euro 2.522,40, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare il succitato macchinario presso gli uffici dell'impresa ubicata a (OMISSIS);
- nel promettere il pagamento, per l'acquisto della mercè sopraindicata, mediante RI.BA. a 30 giorni presso la Banca Sanpaolo IMI, inducevano in errore:
- la Lario Copy s.r.l., legalmente rappresentata da R.A. (denuncia del 30.07.2004), - CR.Fu., quale rappresentante commerciale della società sopraindicata che materialmente formalizzava il contratto, in ordine alla bontà ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (fotocopiatrice marca Kyocera modello KM 1620), tramite RI.BA. bancaria presso la banca Sanpaolo per un controvalore complessivo di Euro 2.522,40; Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
L. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e con ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare apparati telefonici per un importo complessivo di Euro 2.370,00;
- nel ritirare la succitata merce presso il negozio denominato Tiesseti Telefonia Mobile s.r.l. con sede in (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'importo di Euro 2.370,00, meglio indicato al capo M, inducevano in errore DA.Re., titolare della "Tiesseti Telefonia Mobile s.r.l" con sede legale a (OMISSIS) e sede- commerciale in (OMISSIS) (denuncia del 07.09.2004), in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 30 telefoni cellulari marca Nokia modello 35101), per un controvalore pari a Euro 2.370,00; Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
M. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub L, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno avente nr. (OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004, con importo di Euro 2.370,00, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima all'(OMISSIS).
N. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare nr. 4 presse da stiro, per un importo complessivo di Euro 6.320,00;
- nel ritirare la succitata merce presso gli uffici dell'impresa ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'importo di Euro 6.320,00, meglio descritto nel capo O, inducevano in errore:
- la TDN Global Service s.r.l.) legalmente rappresentata da T. C., (denuncia del 21.07.2004 depositata presso la Procura di Benevento il 03.08.2004);
- L.M., quale rappresentante commerciati della società sopraindicata che materialmente formalizzava il contratto;
in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 4 macchine per stirare marca Shel presa) per un controvalore pari a Euro 6.320,00;
Con l'aggravante di aver cagionato alta parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
O. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub N, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr. (OMISSIS) relativo ai conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004 per l'importo di Euro 8.320,00, contraffatti nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima ai (OMISSIS).
P. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.co.se.le.in. (OMISSIS).v.V.n.2.c.d.r.a.e.d.
v.i.DI BRINDISI Simona q.s.
-.n.a.t.p.u.i.c.d.
E.2.a.p.a.a.s.
-.n.r.l.s.m.p.l.".T. S.s.i.
(OMISSIS).i.a. M.F., presso l'istituto di credito banca Monte Dei Peschi di Siena filiale (OMISSIS);
inducevano in errore TA.No., socio della ditta Fotogramma s.n.c. con sede in (OMISSIS), (denuncia del 13.07.2004) in ordine alla bontà ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 12 televisori marca Sony modello KIN 21 SR2S e nr. 2 televisori Sony MAT 26 HG'), in particolare formando una falsa richiesta di bonifico bancario per l'importo di Euro 28.913,22 da addebitare sul conto (OMISSIS) acceso presso il Monte dei Peschi di Siena, agenzia (OMISSIS), intestato a MA.Fr..
Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nei mese di (OMISSIS).
Q. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
nell'utilizzare la denominazione impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr., con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare, in tempi diversi, prodotti per autoveicoli, per un importo complessivo di Euro 14.788,06, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la predetta merce in più riprese (in data 11.06.2004, in data 01.07.2004 ed in data 20.07.2004) presso la sede della AU.DI. s.n.c. con sede in (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento parziale della merce sopraindicata consegnando due falsi assegni bancari nr. (OMISSIS), meglio descritti nei capo R.;inducevano in errore la "AU.DI di Pagani & S.n.c.", legalmente rappresentata da bo.Da. (denuncia del 20.07.2004 sporta dai Carabinieri e denuncia del 15.10.2004 depositata do questa Procura) in ordine alla bontà dei titoli di credito ed alla effettività dei pagamenti della merce acquistata (batterie, accessori e olii per auto) per un controvalore complessivo di Euro 12.216,00 quale anticipo del totale di Euro 14.788,06.
Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
R. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 648 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub O. acquistavano, detenevano o comunque ricevevano almeno uno degli assegni in bianco nr. (OMISSIS) con intestazione "Banca di credito popolare", provento di furto in danno dell'Istituto Centrale delle Banche popolari Italiane S.P.A. di (OMISSIS) (denuncia del 06.10.2002 da Stazione Carabinieri di Torre del Greco (NA), compilandoli entrambi con data 20.07.2004, rispettivamente per l'importo di Euro 8.000,00 e Euro 4.216,00;
S. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub Q al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno, avente nr.
(OMISSIS) ed intestazione 'Banca di credito popolare1 riconducibile ai furto in danno dell'istituto Centrala delle Banche popolari Italiane S.PA di Milano (denuncia del 06.10.2002 da Stazione Carabinieri di Torre del Greco (NA), datato 20.07.2004, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS)Giussano (MI), via Silvio Pellico nr. 26 (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare: scooter muniti di targhetta d'identificazione, per un importo complessivo di Euro 8.750,00, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la mercè anzidetta presso la sede della "Maggi s.r.l." sita in (OMISSIS);
- nel pattuire il pagamento della merce sopraindicata, mediante bonifico bancario per un importo pari a Euro 8.750,00, inducevano in errore la "Maggi S.r.l." con sede in (OMISSIS), legalmente rappresentata da m.N., (denuncia del 13.09.2004, depositata il 04.10.2004 di questa Procura), in ordine alla effettività del pagamento della merce acquistata (5 ciclomotori nuovi marca Peugeot modello Ludix 10V e un usato marca Peugeot tipo Elyseo) pattuito mediante bonifico bancario per un importo di Euro 8.750,00. Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.
In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
U. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fin di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare, in due riprese, macchine per la pulizia industriale, dapprima per un importo complessivo di Euro 4.044 e, successivamente, per un importo complessivo di Euro 3.193,00, attraverso preventivi accordi;
- nel ritirare la merce anzidetta in data 03.05.2004 e 08.06.2004 presso gli uffici dell'impresa Ma.Fr. sita a (OMISSIS);
- nel pattuire il pagamento della merce sopraindicata mediante l'emissione di ricevute bancarie le cui scadenze a 30 e 60 giorni venivano concordate per il 30.06.04-31.07.04-31.07.04-10.09.04;
inducevano in errore:
- la società "Cleaning Equipment S.r.L" di cui è Amministratore delegato Ba.Ma.Ro. (denuncia del 29.09.2004);
- Mi.Ma. quale addetto alle vendite della suddetta società, che materialmente concordava la fornitura, in ordine alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 2 idropulitrici Karcher modello HDS 550 C, nr. 1 lavasciuga marca OMM modello 400 C, nr. 1 lavasciuga Ambros modello Kobra 2500) concordato a mezzo di Ri.BA presso la Banca Sanpaolo Imi (Euro 2022,00 con scadenza 30.06.2005, Euro 2022,00 scadenza 31.07.2004; Euro 1596,66 con scadenza 31.07.2004 e Euro 1596,66 con scadenza 10.09.2004) per un importo complessivo di Euro 7.237,32. Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
V. p. e o. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare scooter, muniti di relative targhette d'identificazione, per un importo complessivo di Euro 8.000,00, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nei ritirare la succitata merce presso gli uffici dell'impresa Ma.Fr. ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata, con assegno bancario nr. (OMISSIS) dell'Istituto di credito Sampaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 30.06:2004, relativo al conto corrente bancario (OMISSIS), intestato a Ma.Fr.; dell'importo di Euro 8.000,00, rimasto insoluto per mancanza di fondi sul conto dell'emittente, inducevano in errore Fa.At., titolare della "AEFFE MOTOR" con sede in (OMISSIS) (denuncia del 14.10.2004, depositata il 15.10.2004 do questa Procura) in ordine alla bontà ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 5 scooter marca Daelim modello S fave) per un importo complessivo di Euro 8.000,00. Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
W. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso in concorso tra loro e con altre, persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare merce, composta da arredamenti in vimini, per un importo complessivo di Euro 8.734.07, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la merce presso il magazzino "Emme Trasporti di Fino Momasco (OMISSIS), ivi fatta depositare dal venditore a mezzo corriere della società "Van Europa" sita in (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata, consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS), dell'importo di Euro 8.734,07, meglio descritto nei capo X;
inducevano in errore PO.Eu., titolare della ditta "La Pagoda", con sede in (OMISSIS), (denuncia del 18.08.2004) in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento della merce acquistata (nr. 8 salottini completi di tavolo, divano e poltrone e nr. 60 arene tagliate a misura) per un controvalore complessivo pari a Euro 8.734,07.
Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. In (OMISSIS).
X. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 485, art. 49 c.p., comma 1 perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui ai capo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere i delitti di cui al capo sub W, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno bancario nr.
(OMISSIS) relativo al conto corrente bancario (OMISSIS) intestato a Ma.Fr., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004, con importo di Euro 8.734.07, contraffatto nell'intero supporto cartaceo.
In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
Y. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 640 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, ai fine di procurarsi un ingiusto profitto con albi danno, con artifizi e raggiri consistiti:
- nell'utilizzare la denominazione "impresa di costruzione edile individuale Ma.Fr.", con sede legale in (OMISSIS) e costituendo un ufficio fittizio in (OMISSIS), completo di relativo arredamento e dove veniva impiegata D.B.S. quale segretaria;
- nell'ordinare merce costituita da radiotelefoni cellulari, per un importo complessivo di Euro 4.849,20, attraverso preventivi accordi anche scritti;
- nel ritirare la succitata merce presso gli uffici dell'impresa Ma.Fr. ubicata a (OMISSIS);
- nell'effettuare, infine, il pagamento della merce sopraindicata consegnando un falso assegno bancario nr. (OMISSIS), meglio descritto nei capo Z;
inducevano in errore:
- la "Smart S.r.l." con sede legale in (OMISSIS) e filiale in (OMISSIS), di cui è legale rappresentante A.G. (denuncia presentata il 27.07.2004);
- F.P., quale responsabile del negozio sito in (OMISSIS); in ordine alla bontà del titolo di credito ed alla effettività del pagamento delle merce acquistata (nr. 9 telefoni cellulari Motorola modello V600), per un controvalore complessivo di Euro 4.849,20. In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
Z. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo sub Y, al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso assegno bancario avente nr. (OMISSIS), relativo al conto corrente (OMISSIS) intestato a M.F., acceso presso la Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS), datato 01.07.2004 per l'importo di Euro 4.849,20, contraffatto nell'intero supporto cartaceo. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
Al. p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 485 e 491 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere più delitti in danno di altrettanti commercianti, al Fine di procurarsi un vantaggio, formavano i sottoelencati falsi assegni tutti riconducibili al conto corrente bancario nr. (OMISSIS) intestato a MU.Fr., acceso presso la banca Sanpaolo Imi - filiale di (OMISSIS) (denunce del 06.07.2004 - 07.07.2004 - 09.07.2004 -12.07.2004 - 16.07.2004 - 23.07.2004 - 04.08.2004, presentate da m.L., Direttore della Banca Sanpaolo Imi filiale (OMISSIS)), contraffatti nell'intero supporto cartaceo:
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo di Euro 1.202,40, a favore di Carne più;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) l'01.07.2004 dell'importo di Euro 5.508,00, a favore di Commerciale Legnami;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo Euro 3.164,03, a favore di Sandrini Serrande.
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo Euro 4.567,32, a favore di Blu Ticket Soc. r.l.;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo Euro 400,00 a favore di P.G.;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo Euro 18.349,00, a favore di R.M.;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo di Euro 6.146,00, a favore di Idros S.r.l.;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo di Euro 2.800,00 a favore di B.F.;
- assegno nr. (OMISSIS) emesso a (OMISSIS) dell'importo di Euro 2.965,00 a favore di Dal Pozzolo Felice& C S.n.c..
In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS).
Per B.F. e Br.Pi. con la recidiva reiterata specifica infraquiquennale.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l'avvocato Francesca Binaghi, difensore di fiducia di B., chiedendo l'annullamento della sentenza, deducendo cinque motivi di ricorso:
a) Inosservanza o erronea applicazione della legge, in riferimento all'art. 420 ter, comma 102, artt. 178 e 179 c.p.p., mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 23.05.2014 per legittimo impedimento a comparire del difensore impegnato avanti ad altra autorità giudiziaria.
b) Violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 1, art. 606 c.p.p., lett. b) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato ex art. 606 c.p.p., lett. e);
c) Violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ex art. 606 c.p.p., lett. b) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e) in tema di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in ordine alle dichiarazioni rese dal coimputato, che comporta un'accentuazione dell'obbligo di motivazione;
d) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. E) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.n. e) Violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 81 c.p. ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza n. 277/05 emessa nei confronti di B.F. in data 28.04.2005.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 In ordine alla prima censura va rilevato che il difensore non ha dedotto un impegno professionale preesistente alla fissazione dell'udienza dibattimentale avanti alla Corte territoriale ma, come rilevato, puntualmente, dai giudici del merito, ha dedotto un onere difensivo assunto nonostante il precedente impegno difensivo.
La peculiarità della situazione ha indotto la Corte, in una con la mancata puntuale giustificazione dell'impossibilità di nominare un sostituto, a ritenere non legittimo l'impedimento e a rigettare l'istanza di rinvio.
2.2 Tale decisione si allinea, in piena coerenza e fondatezza, ai principi dettati da questa Corte in ordine alla non sostituibilità della presenza del difensore nel processo oggetto del contemporaneo impegno professionale e alla necessità di una valutazione con temperatrice, da parte del giudice del processo di cui si chiede il rinvio, dell'interesse difensivo e di quello pubblico all'immediata trattazione del procedimento. E' stato infatti deciso, fin dalla decisione delle Sezioni Unite n. 4708 del 1992 - rv 190828 - che:
"Perchè l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. R provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità....".
2.3 Coerentemente, è stato, inoltre, affermato che non può essere formulata in modo apodittico l'impossibilità di sostituzione, sussistendo l'obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sostituto e i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, perchè: "Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. "N. 7418 del 2013 rv 259520.
2.4 Alla luce dei predetti principi,la doglianza dedotta è manifestamente infondata, non avendo emergendo dagli atti una idonea giustificazione dell'impossibilità di nominare,in uno dei due procedimenti, il sostituto nè l'attestazione dell'assenza di un codifensore nè, tanto meno, i motivi che ne imponevano la presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività da svolgervi.
2.5 Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso sub b) e c) che si sostanziano entrambi nella inammissibile sollecitazione, per la Corte di legittimità, a sostituire la propria valutazione del materiale probatorio raccolto (riconoscimenti fotografici e dichiarazioni testimoniali) a quella formulata dalla Corte di merito.
I giudici dell'appello hanno individuato il fondamento della responsabilità del B. non solo nelle dichiarazioni del coimputato C.P. ma anche nelle omologhe dichiarazioni rese dalla teste D.B., valutando particolarmente attendibile il narrato della D.B., per il particolare ruolo di segretaria svolto nella fantomatica ditta, artatamente creata dagli imputati. La Corte ha reputato che la teste aveva ben conosciuto tutti i soggetti implicati nell'attività truffaldina, a cominciare dallo stesso B. che era stato colui che l'aveva assunta e, pertanto, ha ritenuto del tutto attendibile l'indicazione dei diversi ruoli avuti dagli imputati nella complessa attività decettiva ed i riconoscimenti fotografici dalla stessa eseguiti.
2.6A fronte della logica e pertinente motivazione resa dalla Corte sulla valenza delle evidenze probatorie acquisite esula dall'ambito del giudizio di legittimità qualsiasi diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito: è noto,infatti, che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco). Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.
2.7 Inammissibile è la censura, basata sul preteso principio del "ne bis in idem" sostanziale,relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche giustificato dagli stessi elementi che hanno giustificato la determinazione della pena ed il giudizio di recidivanza.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte vuole che "La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente (qual è nel caso in esame la molteplicità di condanne) essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale, "(n. 1376 del 1997 rv 209841; n.45623 del 2013 rv 257425; "Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva).; n. 933 del 2013 rv 258011 "Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità." A tal proposito, comunque, deve ricordarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez. 6, 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6, 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic).
2.8 Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa alla motivazione del mancato riconoscimento della continuazione. La critica del ricorrente si incentra sulla valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto l'inesistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due pronunce, perchè relativi a fatti di reato diversi e commessi,nel configurarsi del concorso di persone, da soggetti diversi. La motivazione della Corte territoriale è logica e coerente perchè procede da elementi di fatto oggettivi difficilmente smentibili, ma comunque tali da non poter formare, per la loro natura, oggetto di valutazione da parte di questa Corte.
2.9 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015
13-03-2016 15:11
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