Tribunale di Trapani. Diabetico si allontana, senza autorizzazione, dalla propria abitazione presso cui si trovava agli arresti domiciliari. Sostiene di essersi sentito male e di essersi recato da una vicina. Il tribunale lo assolve. La Corte di Appello di Palermo lo condanna e la Cassazione conferma la pena: 4 mesi di reclusione.
Cassazione penale, sez. VI, 04/02/2016, (ud. 04/02/2016, dep.21/03/2016), n. 11876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
C.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2014 emessa dalla Corte d'appello di
Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato MARSIGLIA Maria Rosa, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'applicazione
dell'art. 131-bis cod. pen..
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria resa il 17 novembre 2010 dal Tribunale di Trapani e appellata dal pubblico ministero, ha condannato C.S. alla pena di quattro mesi di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p., per essersi allontanato, senza autorizzazione, dalla propria abitazione presso cui si trovava agli arresti domiciliari.
2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di prendere in considerazione che l'allontanamento dalla propria abitazione era stato determinato unicamente da un improvviso malore causato dalla sua condizione di diabetico e dalla necessità di doversi recare a casa di una vicina per utilizzare il misuratore del tasso glicemico, circostanza questa che ha condotto il primo giudice ad una decisione di assoluzione, ritenendo sussistente lo stato di necessità.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. La Corte d'appello ha ribaltato la decisione assolutoria di primo grado procedendo ad una attenta lettura critica delle risultanze processuali e motivando in modo completo e logico le ragioni della colpevolezza dell'imputato. In particolare, i giudici di secondo grado hanno smontato le tesi difensive recepite nella prima sentenza, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, questi non si sarebbe trovato solo al momento del malore, ma in compagnia della moglie con cui si sarebbe recato dalla vicina per misurare il tasso glicemico. Questa circostanza, riferita dalla stessa vicina, P.C., è stata ritenuta rilevante per escludere l'esistenza di una grave situazione di pericolo per la persona, caratterizzata da indilazionabilità e urgenza: in altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che nella specie non ricorressero i presupposti per lo stato di necessità, dal momento che il C. poteva essere assistito dalla moglie e, comunque, avrebbe avuto il tempo di avvisare gli organi preposti al controllo.
Si tratta di una motivazione coerente e logica, rispetto alla quale il ricorrente si limita a riproporre la sussistenza della situazione dello stato di necessità.
3.2 Riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve escludersene la sola ipotizzabilità in considerazione del fatto che all'imputato è stata contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2016 10-04-2016 22:45
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