Tribunale di Trapani. Chiede l'autorizzazione per lavori di sistemazione esterna di un immobile, attestando uno stato dei luoghi totalmente difforme da quello realmente esistente sul lotto, rendendo false attestazioni a pubblico ufficiale.
Corte appello Palermo, sez. IV, 04/05/2016, (ud. 21/04/2016, dep.04/05/2016), n. 2096
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello del distretto di Palermo, IV Sezione Penale
Composta dai Signori:
Presidente - Maria Daniela Borsellino
Consigliere - Enzo Agate
Consigliere - Michele Calvisi
riunita in Camera di consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.) il 22/04/2016 con l'intervento
del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica
Dott. Giuseppe Fici e con l'assistenza del Cancelliere Girolama D'Elia
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
(omissis...)
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17 luglio 2014, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, dichiarava C.A.C., nella qualità di proprietaria committente, e M.A., nella veste di direttore dei lavori e di redattore di una relazione asseverata che attestava il falso, colpevoli delle contravvenzioni edilizie previste dagli artt. 44 lett. b),72 e 65,94 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in concorso morale e materiale tra loro e con T.V., marito della C. separatamente giudicato, in assenza del permesso a costruire e senza la previa autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile, in zona a rischio sismico, diversi interventi edilizi abusivi meglio precisati nel capo d'imputazione, tra cui una piscina di forma ovoidale, un vano da destinare a spogliatoio, un altro da destinare a locale tecnico; un ulteriore locale di modeste dimensioni per la collocazione dei motori al servizio della piscina; un altro piccolo locale a ridosso del muro di cinta e un ampliamento del muro di cinta sito in P. nella via (omissis...), fatti accertati il 14 maggio 2012 (capi A, B e C della rubrica).
Il Tribunale affermava la responsabilità di entrambi gli imputati anche per il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, previsto dall'articolo 483 c.p., perché, il 2 maggio 2012, al fine di realizzare gli abusi edilizi, M. redigeva una relazione asseverata allegata all'istanza depositata dalla C. presso l'Ufficio tecnico del Comune di Paceco per chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di lavori di sistemazione esterna del detto immobile, in cui si attestava uno stato dei luoghi totalmente difforme da quello realmente esistente sul lotto, così rendendo false attestazioni a pubblico ufficiale.
Riuniti i reati nel vincolo della continuazione, condannava gli imputati alla pena di 10 giorni di arresto e € 8.000 di ammenda, concedendo alla sola C. il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ordinava la demolizione dell'opera abusiva e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Nella sentenza si dava atto che a seguito di sopralluogo eseguito il 14 maggio 2012 nell'abitazione familiare di proprietà della C., alla presenza del coimputato separatamente giudicato T., si accertava la realizzazione, in un ampio cortile posto nella parte retrostante del casale, di diverse opere abusive, analiticamente descritte nel verbale di sopralluogo, in assenza del permesso a costruire e di comunicazioni all'ufficio del Genio Civile e in violazione della normativa in materia di costruzioni in cemento armato.
Il Tribunale dava atto che dalle ritrazioni fotografiche in atti emergeva che le opere abusive erano in corso di definizione all'epoca del sopralluogo, affermava la responsabilità anche dell'imputato per concorso nella realizzazione delle opere abusive e per il reato di falso contestato al capo D, e tuttavia nel determinare la pena faceva esclusivo riferimento ai reati contravvenzionali.
Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello il difensore di M.A., chiedendo l'assoluzione del suo assistito sul rilievo che le opere edilizie contestate erano state realizzate su terreno di esclusiva proprietà della C. e che non era stata dimostrata la presenza in loco dell'imputato M., il quale peraltro non era mai stato nominato direttore dei lavori abusivi realizzati.
La difesa ha dedotto inoltre che la piscina e i locali abusivi adiacenti alla stessa erano stati realizzati in epoca di molto antecedente al sequestro e precisamente prima del 30 settembre 2011, poiché deve ritenersi che da quella data nessun estraneo potesse entrare nella casa del T., sottoposto agli arresti domiciliari, in ragione dei controlli quotidiani che venivano effettuati dagli organi di P.G., che non avevano accertato la violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare.
Inoltre dalla documentazione prodotta emerge che il progetto e la realizzazione della piscina erano iniziati nel febbraio 2010 dalla società I.. A sostegno di tale assunto ha evidenziato che nel verbale di sopralluogo del 14 maggio 2012 si attestava che "non risultano in atto lavori in corso".
Relativamente al reato di falso contestato al capo D, il difensore ha dedotto che l'architetto M. aveva redatto soltanto una relazione asseverata per la realizzazione di opere esterne in un fabbricato di civile abitazione, consistente in percorsi pedonali, aiuole, collocazione di zoccoletto esterno, allegata all'istanza del 9 maggio 2012, depositata presso il comune di Paceco dalla C., e tale dichiarazione non poteva essere ritenuta atto pubblico, né poteva in alcun modo ricollegarsi a responsabilità dell'imputato, se non in via congetturale.
Inoltre a giudizio della difesa il M. aveva asseverato il vero, poiché la sua relazione riguardava non lo stato dei luoghi ma i lavori che avrebbero dovuto essere realizzati.
All'odierna udienza, celebratasi nell'assenza dell'imputato, il Procuratore generale e il difensore hanno concluso come in atti. È stata quindi data lettura del dispositivo.
La difesa non ha contestato la consistenza materiale degli abusi accertati in occasione del sopralluogo, ma ha sostenuto che l'imputato ne era del tutto estraneo perché tali opere erano state realizzate nel corso dell'anno 2011 e il predetto non era mai stato nominato direttore dei lavori.
Tale assunto è infondato.
La documentazione depositata in atti dalla difesa dovrebbe comprovare l'estraneità dell'imputato ai reati edilizi anche a lui ascritti, poiché consumati in epoca pregressa, e senza alcun contributo da parte del M., che non era stato nominato direttore dei lavori.
È vero che nel verbale di sopralluogo si attestava che "al momento del sopralluogo non risultavano in atto lavori in corso", ma tale affermazione deve essere correttamente interpretata, nel senso che non erano stati rinvenuti in loco operai intenti a lavorare. Ed infatti dalle ritrazioni fotografiche emerge all'evidenza che i lavori erano in corso di realizzazione, come si evince dalla presenza di diversi strumenti di cantiere, delle casseformi in legno degli zoccoletti di cemento non ancora rimosse, del cemento a vista della scala che conduceva alla piscina, di scope e secchi lasciati per terra, a riprova della provvisorietà della sospensione.
Il concorso dell'imputato si desume anche dal tenore della narrativa dell'Autorizzazione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Paceco in data 12 marzo 2015, prodotta dalla difesa, da cui emerge che il 6 maggio 2012 e cioè in epoca anteriore al sopralluogo, il predetto M. quale tecnico incaricato dai committenti, aveva attestato la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie; aveva rilasciato il certificato di idoneità sismica e aveva vistato per approvazione i calcoli statici della struttura per la piscina.
A ciò si aggiunga che è processuale che il M. abbia redatto la relazione asseverata del 2 maggio 2012, allegata alla comunicazione di inizio lavori di sistemazione esterna depositata il 2 maggio 2012 dalla C. presso l'Ufficio tecnico del Comune di Paceco, attestando una situazione dei luoghi che non era rispondente allo stato dei luoghi, poiché, per ammissione dello stesso appellante, la struttura prefabbricata della piscina (del tutto omessa negli elaborati grafici del M.) era già stata collocata ed erano in corso diversi interventi abusivi in muratura, per la creazione di nuovi locali di servizio. E' evidente che con tali condotte, poste in essere in epoca antecedente alla data del sopralluogo e del sequestro l'imputato, pur non essendo formalmente stato nominato direttore dei lavori, trattandosi di opere abusivamente realizzate, ha contribuito ad agevolare la realizzazione degli abusi edilizi in corso all'epoca, che non poteva certamente ignorare e deve pertanto essere ritenuto responsabile in concorso delle contravvenzioni edilizie a lui ascritte. La successiva autorizzazione in sanatoria rilasciata il 12 marzo 2015 relativamente alla realizzazione della sola piscina non ha efficacia estintiva delle contravvenzioni edilizie e in materia di sicurezza addebitate all'imputato, poiché prevedeva la demolizione dei manufatti abusivi realizzati.
Né può sostenersi che l'imputato non abbia asseverato il falso nella dichiarazione allegata all'istanza della C., oggetto del reato contestato al capo D, essendosi limitato ad indicare i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti, poiché nella detta relazione in cui vengono descritti percorsi pedonali, aiuole e zoccoletti, si attesta anche esplicitamente la rispondenza allo stato dei luoghi degli elaborati grafici, nei quali non era indicata nessuna delle opere abusive in corso di realizzazione e neppure la struttura della piscina.
Peraltro lo stesso imputato nel corso dell'udienza del 17 luglio 2014 non ha negato l'addebito, ma ha tentato di giustificare la propria condotta sostenendo che a causa della sua malattia, un glaucoma, era stato costretto ad avvalersi di un collaboratore, non meglio indicato, per la predisposizione della relazione asseverata e per superficialità aveva firmato senza avere effettivamente controllato lo stato dei luoghi, "perché era pressato dall'impresa di costruzioni che doveva presentare tale dichiarazione all'Inps e all'Inail ".
Tale assunto difensivo non è certamente idoneo a giustificare la condotta dell'imputato, il quale risponde non soltanto delle contravvenzioni edilizie, punibili a titolo di colpa, ma anche del delitto di falso che richiede il dolo generico, poiché per sua stessa ammissione ha redatto una relazione senza avere visionato lo stato dei luoghi ed effettuato i sopralluoghi dovuti, esplicitamente richiamati nella detta dichiarazione.
E tuttavia deve convenirsi con la difesa e il Procuratore Generale che la condotta contestata al capo D integra il meno grave reato previsto dall'art. 481 c.p. come anche recentemente ribadito dalla Corte di Legittimità secondo cui "Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 50621 del 18/06/2014).
Per queste considerazioni deve confermarsi il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato quale concorrente della C. nei reati edilizi contestati ai capi A, B e C della rubrica, mentre si impone la diversa qualificazione della condotta ascritta al capo D ai sensi dell'art. 481 c.p..
La pena, stabilita in giorni dieci di arresto ed € 8.000 di ammenda, è illegale poiché avrebbe dovuto essere applicata come pena base quella prevista per il più grave delitto di falso.
E tuttavia in ragione del divieto di reformatio in peius la stessa in assenza di impugnazione della pubblica accusa non può essere né aumentata, né rideterminata.
Certamente non ricorrono neppure i presupposti per ridurla, come vorrebbe la difesa, essendo stata determinata in misura molto contenuta, sia rispetto alla obiettiva gravità della condotta sia in relazione alla personalità dell'imputato già gravato da un precedente.
PQM
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.;
in parziale riforma della sentenza resa il 17 luglio 2014 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, appellata da (omissis...) qualifica ai sensi dell'art. 481 c.p. il fatto contestato al capo D.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Palermo, il 21 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2016. 15-08-2016 22:45
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