Tribunale di Trapani. 4 mesi di reclusione per il danneggiamento di un portone. Pena detentiva convertita in pena pecuniaria.
Cassazione penale, sez. II, 23/02/2016, (ud. 23/02/2016, dep.03/03/2016), n. 8849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere -
Dott. ALMA Marco Mari - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M.R., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2015 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo che la sentenza
impugnata sia annullata senza rinvio perchè il fatto non è più
previsto dalla legge come reato;
udito per l'imputato l'Avv. SOLINA Nicolò, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.11.2012 il Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, dichiarò S.M.R. responsabile del reato di danneggiamento aggravato in pregiudizio di B.A. e la condannò alla pena di mesi 4 di reclusione, convertita in pena pecuniaria per complessivi Euro 4.560,00.
L'imputata fu altresì condanna al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile B.A..
2. L'imputata propose gravame ma la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 16.1.2015 confermò la pronunzia di primo grado e condannò l'imputata alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio sostenute dalla parte civile.
3. Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo:
1. vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti, risultante da atti specificamente indicati; la Corte territoriale ha indicato la persona offesa in M.H.E. ritenendo che non avesse motivi di astio nei confronti dell'imputata, ma la persona offesa è B.A., costituitosi parte civile;
2. mancata acquisizione da parte del Tribunale di documenti decisivi (relativi ad una controversia civile che escludevano l'altruità del bene danneggiato), anche in violazione dell'art. 238 cod. proc. pen. 3. vizio di motivazione in ordine alla insussistenza del presupposto della altruità del bene danneggiato in quanto l'imputata ha il compossesso dell'immobile di via (OMISSIS) di cui il portoncino è elemento strutturale; sono stati ritenuti attendibili alcuni testimoni nonostante le deduzioni difensive; L.M.A. ha sconfessato la versione della moglie St.Gi.; R. R. e D.G.L. hanno riferito della preesistenza dei graffi sul portone; non sono state valutate tutte le doglianze svolte nei motivi di appello, fra cui il fatto che la M. era controparte dell'imputata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha precisato che M.H.E., indicata come persona offesa, è coniuge della parte civile B.A. e con lui convive nell'abitazione il cui portone ha visto l'imputata (ex moglie della parte civile) danneggiare.
2. Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto non decisiva la documentazione di cui si chiedeva l'acquisizione.
Tale decisione non implica violazione di legge o manifesta illogicità, posto che sussiste il reato di cui all'art. 635 cod. pen. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento.
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36366 del 11/06/2003 dep. 22/09/2003 Rv.
226734).
Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento.
3. Il terzo motivo di ricorso è generico.
E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
4. Il reato contestato non è stato depenalizzato con D.Lgs. n. 7 del 2016 in quanto è contestata la esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2016 10-04-2016 22:21
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