Tribunale di Marsala. La violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, è ravvisabile ove l'imputato pone in essere toccamenti delle parti intime della vittima, rientrando nelle parti intime anche la zona erogena del petto posta fra i due seni.
Corte appello Palermo, sez. III, 06/07/2015, (ud. 12/06/2015, dep.06/07/2015), n. 2605
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3a Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. Dott. RAIMONDO LOFORTI Presidente
2. Dott. EGIDIO LA NEVE Consigliere (relatore)
3. Dott. MARIO CONTE Consigliere
il 12/06/2015 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato
dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. GIUSEPPE
FICI e con l'assistenza del Cancelliere Elena Barbagallo
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.5.2013 il Tribunale di Marsala ha dichiarato El. Br. colpevole del reato di violenza sessuale consumata, così qualificata l'originaria imputazione, in danno di Ma. Ma. - commesso in Pa. il (omissis...). - e, con la circostanza attenuante del fatto di minore gravità e le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, con pena sospesa, con le pene accessorie di legge e condanna al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € 5.000,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato nonché la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 660 c.p. con conseguente rideterminazione della pena; in subordine, la riqualificazione del reato nella forma tentata, con riduzione della pena.
Con l'atto di appello, preliminarmente, il difensore ha eccepito la nullità della sentenza poiché il Tribunale non avrebbe provveduto a sospendere il processo al fine di disporre la nomina di un interprete, poiché l'imputato non conosceva la lingua italiana, essendo di origine tunisina.
Ciò sarebbe stato rappresentato da tutti i testimoni escussi e dalla stessa persona offesa.
Con il secondo motivo è stata chiesta l'assoluzione, posto che vi sarebbero contraddizioni tra le dichiarazioni di Ma. Vi. - padre della persona offesa - e il teste Ka. Ka., avendo quest'ultimo dichiarato che l'imputato aveva svolto, alle dipendenze del Mangione, attività lavorative negli anni passati.
La teste Ci. Fr. avrebbe dichiarato, inoltre, che l'imputato era solito passare dal suo negozio per chiederle se era possibile lavorare.
È stato, così, prospettato che El. Br., allorché all'ora di pranzo (verso le ore (omissis...):) ebbe a recarsi a casa della famiglia Ma., non l'aveva fatto allo scopo di molestare Ma., ma aveva agito per riscuotere la paga relativa ai lavori, che aveva fatto nei giorni precedenti per conto di Ma. Vi..
Dopo l'esecuzione di quei lavori, l'imputato non avrebbe avuto più modo di rapportarsi con Ma. Vi. al fine di essere saldato e, quando quest'incontro si era verificato, Ma. Vi., per pagarlo, avrebbe assunto l'impegno di vedersi il giorno che ha preceduto i fatti, intorno alle ore (omissis...):, presso il bar che i due normalmente frequentavano.
Quella giornata, però, era successo che a motivo di un dolore, Ma. Vi. non si era potuto recare all'appuntamento e, nel tentativo di rimediare alla mancanza, aveva chiesto alla figlia maggiore di contattare il titolare dell'esercizio per riferire a Br. che l'appuntamento doveva essere rimandato.
Tuttavia, non è dato sapere né se la figlia di Ma. Vi. abbia avuto modo di rapportarsi con il titolare del bar cui ebbe a riferire a tal proposito né se il titolare del bar abbia riferito alcunché all'imputato o, se pur riferendo, l'imputato abbia compreso quello che gli veniva detto.
L'indomani, comunque, verso l'ora di pranzo, El. Br. si sarebbe recato presso l'abitazione dove risiedeva la figlia del Ma. allo scopo di incontrare i genitori della persona offesa per farsi pagare.
Sarebbe evidente, così, che vi sarebbe stata una valida ragione per indurre El. Br. a recarsi sul luogo dei fatti, allo scopo di contrastare le tesi sostenute da tutti i componenti la famiglia Ma. e dalla stessa persona offesa, avendo gli stessi affermato che non vi era alcuna plausibile ragione perché l'imputato si dovesse trovare sul luogo dei fatti, a quell'ora.
Solo per un caso sul posto era giunta la persona offesa, la quale, peraltro, ha dichiarato che, non appena l'imputato l'aveva vista, le era andato incontro e si era messo a parlare, anche se lei non capiva quello che diceva e, tuttavia, aveva capito che stava facendo riferimento al pagamento dei lavori che aveva fatto nei giorni precedenti.
Nell'ottica difensiva, El. Br., anche per giustificare la sua presenza sul posto, per come riusciva a fare, aveva cercato di dare una spiegazione alla ragazza e non può escludersi che, in questo contesto, abbia solo abbracciato Ma. Ma. con atteggiamento affettuoso, di certo male interpretato da quest'ultima il suo affetto.
El. Br. avrebbe compreso l'imbarazzo insorto nella ragazza ed avrebbe cercato di porvi rimedio, solo che, piuttosto che risolvere e chiarire la cosa, con gli ulteriori gesti che aveva posto in essere, aveva aggravato la situazione.
Così, il suo gesto non avrebbe avuto alcun significato di concupiscenza sessuale, le avrebbe chiesto scusa diverse volte e, poi, avrebbe cercato di spiegarle che lei era come una "sorella", nel senso che si trattava di un abbraccio affettuoso.
Nel tentativo di rassicurarla, l'imputato avrebbe tentato nuovamente di abbracciarla o avvicinarla, tanto che, senza volere, per un gesto maldestro, la sua mano era finita nel petto della ragazza, nella linea di demarcazione che distingue i due seni.
El. Br., allorché ha avuto modo di spiegare il gesto da lui compiuto al suo connazionale Ka. Ka., avrebbe detto che era sua intenzione poggiare la mano sulla spalla della ragazza e sarebbe del tutto plausibile, tenuto anche conto che l'imputato è molto più basso della persona offesa (basta guardare al suo documento identificativo che insiste agli atti del procedimento in allegato anche istanza di G.P.), che la mano, per un gesto mal controllato o mal gestito, poteva essere finita nella scollatura della maglietta, proprio nella linea di demarcazione che distingue i due seni.
Nell'ottica difensiva, la persona offesa avrebbe compiuto un errore di percezione del gesto posto in essere dall'imputato, poiché la stessa si sarebbe spaventata nella circostanza.
L'imputato si sarebbe, così, rivolto a Ka. Ka. che, nell'ambito cittadino, costituiva un punto di riferimento tra autorità locali e tunisini.
Sarebbe, così, incomprensibile la condotta tenuta da Ma. Vi., che, dopo aver chiarito con Ka. Ka. che non era successo nulla e dopo essersi recato dai carabinieri per ritirare la denuncia sporta, aveva, poi, sostenuto la costituzione di parte civile della figlia.
Il padre della p.o sarebbe stato spinto alla costituzione di parte civile a causa dei danni economici, che gli stavano procurando alcuni fatti di reato in cui era incorso.
Con il terzo motivo è stata chiesta l'assoluzione per difetto assoluto di prova in relazione al convincimento erroneo della persona offesa circa le reali intenzioni dell'imputato, tanto che il padre della p.o. - per il tramite di Ka. Ka. - aveva tacitato l'equivoco con un caffè consumato con l'imputato.
In questo contesto, le dichiarazioni di Ma. Vi. e Ci. Fr. - padre e madre della p.o. - sarebbero interessate e, perciò, inattendibili.
Così, il Giudice di prime cure non avrebbe spiegato la ragione per cui non ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese da Ka. Ka., come pure il criterio della prevalenza delle prove a carico rispetto a quelle evidenziate dalla difesa.
Con il quarto motivo è stata chiesta l'assoluzione, prospettando che la linea di demarcazione tra i due seni non costituirebbe zona erogena e, comunque, la mano dell'imputato non avrebbe toccato nessuno dei due seni della persona offesa - non vi sarebbe né violenza né minaccia.
È stato anche chiesto, in via residuale, la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 660 c.p., sussistendo il biasimevole motivo e, in ulteriore subordine, è stato chiesto il riconoscimento del tentativo, poiché il gesto fugace non sarebbe stato idoneo a consentire il toccamento del seno, poiché la mano dell'imputato si sarebbe fermata nella parte del corpo che distingue la linea di demarcazione tra i due seni.
Per l'effetto andava ridotta la pena inflitta.
L'atto di gravame non è fondato.
Preliminarmente, si osserva che l'imputato era in grado di comprendere la lingua italiana come dimostra l'istanza del patrocinio a spese dello Stato - riversata in atti - sottoscritta personalmente dall'imputato, che, ovviamente, l'aveva letta e compresa prima di sottoscriverla.
Alla prima udienza utile, peraltro, il difensore dell'imputato non ha sollevato alcuna questione preliminare e lo stesso difensore aveva chiesto l'esame dell'imputato - non effettuato, poiché il predetto era rimasto contumace -.
Lo stesso Ka. Ka. - in Italia da 34 anni - aveva dichiarato che conosceva l'imputato e che il predetto era a Partanna da 25 anni e lavorava in campagna come manuale.
Orbene, non è dato constatare la dedotta impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana - che deve essere dichiarata e dimostrata - non sortendo il diritto alla traduzione degli atti e quello di essere assistito da un interprete dalla sola condizione di non cittadinanza dell'imputato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 40660 del 9.10.2012).
Del resto, la nullità che si ravviserebbe nel caso in cui il Giudice si rifiuti di provvedere in senso conforme all'accertata impossibilità di comprendere la lingua italiana avrebbe carattere relativo e, come tale, sarebbe sanato dall'acquiescenza del difensore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 882 del 17.12.1998).
Dunque, avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla persona offesa - ritenuta credibile, perché non contraddittoria ed immune da vizi, non mossa da motivi di astio, di rancore o di risentimento personale nei confronti dell'imputato - il giudizio di responsabilità può ben essere fondato sulla stessa in considerazione delle pronunce sul punto, ripetute nel tempo, del Giudice della legittimità ("Nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi" Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44644 del 18/10/2011).
Peraltro, la Corte condivide il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, posto che la stessa è apparsa contenuta e rigidamente ancorata al crudo accadimento dei fatti, senza dispensare giudizi.
Si osserva, così, che il Ka. Ka., tra l'altro, aveva dichiarato che l'imputato era solito con tutti, mentre parlava, mettere le mani sulle spalle.
Il predetto teste, peraltro, non aveva assistito personalmente all'accaduto ma si era limitato a riportare quanto dettogli dal Ma. in ordine al ritiro della querela e al chiarimento avuto con l'imputato.
L'imputato avrebbe detto al citato teste che avrebbe posto la mano sulla spalla della ragazza, dicendole di chiamare suo padre e, perciò, quest'ultima si sarebbe spaventata.
Di diverso tenore è la dichiarazione resa dalla persona offesa, allorquando di ritorno da scuola, l'imputato l'aveva fermata e le aveva iniziato a parlare ("diciamo che non voleva che io entrassi in casa perché comunque mi teneva a parlare con lui. Poi ha iniziato ad abbracciarmi e io diciamo ho cercato di divincolarmi. Poi quando io ero arrivata davanti alla porta di casa ha messo la mano dentro la maglietta. A quel punto io l'ho spinto e ho aperto la porta di casa e sono entrata. Lui ha cerato di..., diciamo, è rimasto davanti alla porta a parlare ma io poi sono entrata in casa").
Dunque, l'imputato l'aveva abbracciata e, dopo che la ragazza si era diretta verso la porta di casa, le era andato appresso, parlandole e, approfittando del fatto che la ragazza si era fermata, le aveva messo la mano nella maglietta, dentro la scollatura, toccandola nel mezzo tra i seni.
La teste Ci. Fr. - madre della persona offesa - ha confermato che la figlia, subito dopo i fatti, all'ora di pranzo, le aveva telefonato, piangendo ("disperatamente dicendo: 19-08-2016 15:19
Richiedi una Consulenza