Tribunale di Marsala. Furto aggravato in concorso e danneggiamento ai danni di un ristorante.
Corte appello Palermo, sez. III, 03/07/2015, (ud. 19/06/2015, dep.03/07/2015), n. 2700
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3a Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. Dott. EGIDIO LA NEVE Presidente (relatore)
2. Dott.ssa DANIELA TROJA Consigliere
3. Dott. MARIO CONTE Consigliere
il 19/06/2015 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato
dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. FLORESTANO
CRISTODARO e con l'assistenza del Cancelliere Elena Barbagallo
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2013 il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato La. Ma. e Li. Gi. colpevoli dei reati di furto aggravato in concorso e danneggiamento ai danni del ristorante "La Fenice" - commessi in Marsala Contrada (omissis...) in data 24.6.2013 - e li ha condannati, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, con pena sospesa per entrambi gli imputati.
Avverso la sentenza il difensore del Li. ha proposto appello e - con il primo motivo - ha chiesto l'assoluzione da entrambi i reati, prospettando l'insufficienza dell'indizio costituito dalla presenza del Li. nelle vicinanze della Fenice come pure è stato evidenziato che l'imputato indossava abiti diversi da quelli che indossava il soggetto che si era allontanato dalla Fenice.
Con il secondo motivo dell'atto di gravame è stata chiesta l'improcedibilità per difetto della querela, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose e riqualificato il reati ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p. nonché l'assoluzione - per non aver commesso il fatto - dal reato di danneggiamento.
L'appuntato Fa. avrebbe indicato terzi soggetti presenti sul posto; il Maresciallo Mi. avrebbe dichiarato che i proprietari della Fenice erano residenti da sempre in quel luogo, in Contrada (omissis...).
Tali dichiarazioni avrebbero riscontrato quelle degli imputati, che hanno riferito della costante presenza dei proprietari del ristorante, in prossimità del luogo dove si trovava parcato l'auto del La..
Il delitto, comunque, andava ritenuto nella forma tentata, poiché è avvenuta sotto la percezione dei proprietari e dei carabinieri.
Le dichiarazioni del liquidatore della società Fenice D'Al. Gi. sarebbero state erronee ed imprecise, di tal che si sostiene che la cabina possa essere stata aperta da soggetti diversi dagli imputati.
Non vi sarebbe, così, prova della rottura del lucchetto da parte degli appellanti - il D'Al. non si sarebbe recato nella struttura da un mese -. La querela sporta dal D'A.. non sarebbe valida, poiché non sarebbe stata ricevuta da un ufficiale di p.g. e non sarebbe stata manifestata la volontà di perseguire il colpevole.
Anche il difensore del Larice ha appellato la sentenza e ha chiesto - con unico motivo - l'improcedibilità per difetto della querela, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose e riqualificato il reato ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p. nonché d'assoluzione per non aver commesso il fatto relativamente al reato di danneggiamento.
Gli atti di gravame non sono fondati.
Infatti, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, risulta provata l'azione furtiva e la sua riconducibilità agli odierni appellanti con il grado di certezza che si richiede.
Così, i militari si erano portati immediatamente sul posto e, dopo aver notato l'autovettura, avevano visto "i due giovani che uscendo dalla parte posteriore della proprietà recavano due sacchi bianchi che introducevano nell'auto. Alla vista dei militari uno dei due individui - riconosciuto dall'appuntato sc. Fa. come Li. Gi. sottoposto all'obbligo di dimora... si dava immediatamente alla fuga a piedi facendo momentaneamente perdere le sue tracce, mentre l'altro soggetto veniva immediatamente fermato dai militari e identificato in La. Ma.".
Dunque, non vi è dubbio che i due imputati avevano già realizzato lo spossessamento della res furtiva contenuta nei due sacchi bianchi posti nell'autovettura del La..
Dalle dichiarazioni del D'A.. si evince, poi, che lo stesso era stato nella sala, prima dell'episodio del 24.6.2013, a fine maggio e "la seconda delle cabine era chiusa con un lucchetto. C'erano due ante di ferro e due ganci esterni dove era agganciato il lucchetto. Non c'era serratura nelle porte ma la chiusura era assicurata dal lucchetto"... "le cabine elettriche poste all'esterno della struttura, ma comunque all'interno del recinto, sono due. Preciso che in data 20.10.2012 ho sporto una denuncia per furto e, in quella occasione, ho constato e denunciato che la porta di una delle due cabine elettriche era stata parzialmente asportata. Si trattava di una porta a due ante e una di queste era stata rubata. A causa di ciò non ho potuto chiudere la detta cabina elettrica dove erano ubicati i quadri comando con interruttori e cavi elettrici".
Dunque, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, un mese prima, era stata parzialmente asportata solo una delle due porte delle cabine elettriche ed erano stati riscontrati i danni conseguenti a quel fatto.
Dal verbale di arresto si evince, poi, che i carabinieri erano giunti sul posto, dopo la segnalazione della centrale operativa, notando già i due soggetti che uscivano dalla parte posteriore del locale con due sacchi di colore bianco, nelle mani, che introducevano in un'autovettura e il D'Al. riscontrava, alla presenza dei militari, lo scasso di due porte in ferro, che davano accesso alle cabine elettriche site all'esterno della sala.
Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, è stato riscontrato lo scasso di entrambe le porte in ferro con asportazione del gruppo stabilizzatore di corrente, con fuoriuscita dell'olio per il raffreddamento in esso contenuto e l'asportazione di vari componenti in rame con le giunture e tappi (vedi verbale di ricezione della querela).
Gli oggetti in rame venivano, così, rinvenuti sia nei due sacchi di colore bianco sia nell'autovettura del La., a seguito di perquisizione.
Il D'Al., inoltre, riconosceva il materiale rinvenuto nella disponibilità del La. come quello asportato dalle cabine elettriche (vedi verbale di arresto).
Non può essere accolta, perciò, la richiesta di riqualificare il reato ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p., poiché l'azione furtiva non si è svolta sotto la costante osservazione dei carabinieri né dei proprietari - come risulta dal verbale di arresto - e avendo i militari, all'atto del loro intervento, notato che i due imputati avevano già con sé due sacchi bianchi, con la refurtiva, che posizionavano nell'autovettura - altri oggetti trafugati venivano, peraltro, rinvenuti nell'autovettura del La..
Così, alla vista dei militari il Li. si dava immediatamente alla fuga mentre il La. veniva prontamente bloccato.
Dunque, l'azione delittuosa si era già svolta e completata("In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo" Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32736 del 25/06/2013).
Né può essere esclusa, così, l'aggravante contestata concernente la violenza sulle cose, fondata sulla rottura del lucchetto, posto a chiusura di una delle cabine elettriche e la conseguente rimozione del gruppo stabilizzatore - non essendo qui rilevante l'arco temporale di un mese durante il quale il D'Al. non si era recato nella struttura, come già sopra evidenziato
PQM
P.Q.M.
Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.;
conferma la sentenza del GUP del Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 18.10.2013, appellata da La. Ma. e Li. Gi., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Palermo, il 19 giugno 2015
Depositata in Cancelleria il 03/07/2015
19-08-2016 15:37
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