Trapani. Omissione o rifiuto atti di ufficio.
La diffida ad adempiere è necessario presupposto del delitto ex art. 328, comma 2, c.p. e non rileva se palesemente pretestuosa ed irragionevole; non può valere come diffida la mera istanza volta ad ottenere celere ed urgente informazione sullo stato della pratica.
L'avvio di fatto di un procedimento amministrativo in realtà non dovuto non fa sorgere un dovere di risposta penalmente sanzionato da parte del pubblico ufficiale, non potendosi affermare, logicamente e giuridicamente, l'esistenza dell'obbligo di concludere un procedimento che non avrebbe dovuto essere neppure avviato e non profilandosi, nel caso di mancata risposta, alcuna lesione degli interessi protetti, né quello al buon andamento della p.a. – che non avrebbe dovuto attivarsi – né quello del privato, che, in radice, non è destinato ad essere soddisfatto attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo.
ll privato ha titolo per dolersi dell'omissione di atto d'ufficio solo quando sia titolare di una posizione giuridica destinata a ricevere tutela attraverso l'adozione di un atto amministrativo. Pertanto, il meccanismo sanzionatorio delineato dall'art. 328, comma 2, c.p. non scatta immancabilmente a fronte di ogni richiesta del privato che prospetti la competenza dell'ufficio ma presuppone la sussistenza di un obbligo di avvio del procedimento
10-04-2016 21:51
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