Trapani. Giudice di Pace. L'imputato ricorre in cassazione sostenendo che la frase da lui pronunciata ...ma che cazzo di giudice di pace è lei? ... non avrebbe portata offensiva. Così come la frase ... se lei non mi paga, le faccio vedere io, non finisce qui .... non avrebbe valenza intimidatoria.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo 1), attesa la depenalizzazione della fattispecie , la Corte, avvalendosi dei
poteri conferiti dall'art.620 lett.1) c.p.p., provvede a rideterminare la pena in ordine al reato di minaccia nella misura di euro 25 di multa, tenuto conto delle pene
edittali previgenti rispetto alla riforma introdotta con 1.119/13 e della formulazione dell'art.24 c.p. prima dell'entrata in vigore della 1.94/09, nonché della valutazione
operata dal Giudice di merito in ordine alla gravità del fatto.
26-11-2016 17:57
Richiedi una Consulenza