Trapani. Dirigente Genio Civile Regionale e funzionario direttivo costringono un geologo a consegnare 500 e 1000 euro in contanti per ottenere il rilascio di un parere, assumendo sistematicamente un atteggiamento burocratico ed ostruzionistico da ostacolare l'approvazione della pratica cui la persona offesa era interessata nonchè prospettando l'ostilità da parte dell'ufficio che avrebbe impedito allo stesso di lavorare in futuro.
Cassazione penale, sez. VI, 09/03/2016, (ud. 09/03/2016, dep.09/05/2016), n. 19125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. BASSI Alessand - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/04/2015 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo che la
sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla confisca e che
il ricorso sia rigettato nel resto;
udito il difensore della parte civile l'Avv. PELLEGRINO Stefano,
che si è associato alle richieste del P.G.;
udito il difensore dell'imputato l'Avv. REINA Antonino, che ha
insistito per l'accoglimento dei motivi.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2012, il Tribunale di Trapani ha condannato C.G. per due episodi di concussione (sub capi A) e B) della rubrica), unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi in concorso con P.A., per avere -
nelle qualità, rispettivamente, di dirigente tecnico del Genio Civile Regionale di (OMISSIS) e di funzionario direttivo in servizio presso il Genio Civile di (OMISSIS) - costretto il geologo G. R. a consegnare loro le somme in contanti di 500 Euro e di 1.000 Euro, per il rilascio del parere previsto dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13 in particolare, minacciando G. di assumere sistematicamente un atteggiamento burocratico ed ostruzionistico così da ostacolare l'approvazione della pratica cui la persona offesa era interessata nonchè prospettando l'ostilità da parte dell'ufficio che avrebbe impedito allo stesso di lavorare in futuro;
fatti commessi rispettivamente il (OMISSIS).
2. Con il provvedimento che si impugna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha qualificato i fatti ascritti a C. ai sensi dell'art. 319-quater c.p. ed ha, di conseguenza, ridotto la pena al medesimo inflitta in anni quattro e mesi sei di reclusione; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea ed ha confermato la decisione nel resto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
2.1. La Corte ha preliminarmente rilevato come la vicenda processuale abbia preso avvio dalla denuncia presentata in data 3 febbraio 2009 dall'Arch. Ca.Gi. e dall'Ing. L.M. presso la Squadra Mobile di Trapani, cui hanno fatto seguito la convocazione in Questura, il 4 febbraio 2009, del geologo G.R. e dunque l'attivazione, a partire dal 5 febbraio 2009, dei servizi di intercettazione telefonica ed ambientale che consentivano di monitorare in diretta gli episodi oggetto di contestazione del (OMISSIS).
La Corte ha evidenziato come il primo Giudice abbia affermato la colpevolezza dell'appellante sulla scorta delle deposizioni dei testi Ca., L. e G., lungamente escussi dinanzi al Tribunale di Trapani, nonchè dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, costituenti conferma delle dichiarazioni e, nel contempo, elementi di prova autonomi a carico dell'appellante.
Il Collegio ha dunque ripercorso la motivazione della sentenza del Tribunale, riportando sinteticamente il contenuto delle deposizioni rese da Ca. e L. (v. pagine 5 e seguenti della motivazione), i quali riferivano:
- di essere stati incaricati della redazione del piano di lottizzazione in località (OMISSIS) (oggetto della contestazione sub capo B); di avere, a tale fine, incontrato in data (OMISSIS) - presso i locali del Genio Civile di (OMISSIS) - gli imputati P.A. e C.G., il quale, nell'accomiatarsi, aveva chiesto loro un nuovo incontro in camera caritatis nonchè di acquisire in copia il verbale della commissione edilizia che aveva espresso parere favorevole all'approvazione del progetto; nell'occasione, C. pronunciava all'indirizzo del G. la frase minacciosa "Con te facciamo i conti dopo, devi venire da me in ginocchio";
- di avere appreso durante una conversazione telefonica di quella stessa sera con G., che C. gli aveva chiesto di dare 1.000,00 Euro al P.;
- di avere incontrato a (OMISSIS), pochi giorni prima del rilascio del parere, C., il quale aveva subordinato l'effettivo rilascio del parere ad un previo contatto telefonico con un esponente politico di (OMISSIS), all'epoca candidato alle elezioni comunali; C. non aveva invece avanzato nei loro confronti nessuna richiesta di natura economica.
La Corte ha dunque ricordato - per sintesi - anche il contenuto delle deposizioni di G.R. rese innanzi al Tribunale (v. pagina 7 della motivazione), il quale riferiva:
- con riguardo alla pratica relativa alla lottizzazione che interessava la ditta G. di (OMISSIS) (oggetto della contestazione di cui al capo A), che P. si era offerto di aiutarlo e di sollecitare a tale fine C., ed aveva poi manifestato la propria delusione perchè si aspettava che gli interessati lasciassero almeno "duecento Euro per il fastidio perchè i ragazzi dovevano mettere dei bolli, dei timbri";
- che aveva incontrato P. e C. presso il Genio Civile di (OMISSIS) assieme ai due progettisti L. e Ca., per discutere del progetto oggetto del capo B); in tale occasione, C. gli aveva rinfacciato un favore fattogli in passato ed aveva rimarcato che il suo destino professionale quale geologo dipendeva da lui; quindi, C. aveva chiesto delle integrazioni documentali e proposto ai due progettisti di incontrarsi in camera caritatis a (OMISSIS);
- che, quando erano ormai rimasti da soli, P. e C. avevano avanzato al medesimo G. una serie di richieste economiche, facendo riferimento in modo espresso ad una tangente con la frase "prendi una carta da 1.000 e la dai a P.", proposizione poi ripetuta in diverse occasioni anche nel periodo in cui G. insisteva per avere il parere relativo alla pratica di (OMISSIS);
- che, da quel momento in poi, C. aveva tirato fuori ogni pretesto per ritardare la definizione della pratica;
- che, quando gli fu comunicato che il parere era pronto, G. consegnò 500 Euro a P.;
- che, dopo il pagamento della prima tangente, era continuato lo "stillicidio dei rinvii" per la definizione dell'altra pratica (sub capo B); in particolare, C. aveva insistito nel suo atteggiamento tracotante dicendo che G. "doveva fare tutto quello che diceva lui" se voleva continuare a lavorare sicchè quest'ultimo, non sapendo come risolvere la questione, si era recato a (OMISSIS) portando con sè la somma di 1.000,00 Euro per ottenere l'agognato parere; dopo una serie di contatti telefonici, aveva incontrato P.A. in strada davanti al Genio Civile ed aveva però preteso che, alla consegna del denaro, assistesse anche C., sicchè P. lo aveva accompagnato in un ristorante ove quest'ultimo stava mangiando; qui, G. aveva consegnato 1.000,00 Euro al P. e, dopo avere subito da C. un rimprovero imprevisto per aver esagerato nell'importo della tangente (essendo a suo dire sufficienti 500 Euro), G. si era allontanato prendendo il parere che C. aveva posato sul tavolo del ristorante.
La Corte ha poi dato conto dei riscontri valorizzati dal Tribunale a conferma del narrato dei testimoni, costituiti:
a) dalle dichiarazioni rese dal coimputato P.A., esaminato nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 210 codice di rito, il quale ha confermato la narrazione del G. con riferimento ai colloqui intercorsi prima che iniziasse l'attività di intercettazione ed ai toni con cui C. si era rivolto al G. prospettandogli una durata inusitata della pratica (v. pagine 11 e seguenti della motivazione);
b) dal contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali e dalle riprese delle videocamere presso l'ufficio dei due funzionari, ed in particolare dalle allusioni alle prassi di altri uffici, come quello di (OMISSIS), in merito al pagamento di somme; dalle richieste di integrazione documentale; dagli scambi di battute intercettate in ambientale il (OMISSIS) tra gli imputati C. e P., nelle quali si parla dell'imminente arrivo del G. per ritirare la pratica e si fa riferimento espresso alla dazione di denaro ( C. dice: "fammi dire una cosa, o ci porta i soldi giusti o niente"); dalle riprese della consegna della tangente da parte del G. lo stesso (OMISSIS) (v. pagine 12 e seguenti della motivazione); dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali relative all'episodio dell'11 marzo 2009, concernenti le modalità dell'incontro con P. ed il fatto che quest'ultimo avesse detto a G. che non doveva niente a C. (il quale aveva ricevuto la promessa di un incarico di consulenza professionale da parte del sindaco di (OMISSIS)) nonchè del fatto che G. avesse preteso di consegnare il denaro in presenza di C. e della successiva consegna dei soldi e ritiro del parere nel ristorante (v. pagine 17 e seguenti della motivazione);
c) dagli esiti dei servizi di polizia giudiziaria in merito agli spostamenti del G. in data 11 marzo 2009 (v. pagina 21).
2.2. Nel passare alla disamina dei motivi di appello, il Giudice di secondo grado ha, in primo luogo, evidenziato come l'eccezione in rito di inutilizzabilità delle intercettazioni, oltre a non essere mai stata dedotta nè nel giudizio di impugnazione cautelare nè in primo grado, risulta infondata, in quanto, dalla documentazione acquisita agli atti, si evince che le operazioni di registrazione sono state compiute presso i locali della Procura della Repubblica di Trapani, mentre presso i locali della Squadra Mobile è avvenuto il semplice riascolto, mediante la procedura di instradamento, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (v. pagine 30 e 31 della motivazione).
2.3. Nel merito, il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni svolte dal primo Giudice - salvo il punto della qualificazione giuridica dei fatti - ed, in particolare, ha ripercorso le dichiarazioni a carico rese dai testi L. e Ca. e dalla persona offesa G.; ha rilevato come la prospettata estraneità del C. ai fatti risulti confutata dal contenuto di diverse intercettazioni, telefoniche ed ambientali, e dalle registrazioni del sistema di video ripresa; ha rimarcato come sia destituita di fondamento l'ipotesi difensiva secondo la quale G. avrebbe agito al solo scopo di incastrare gli imputati C., concordando le proprie mosse con gli inquirenti, ipotesi smentita non solo dai diretti interessati e dai verbalizzanti, ma anche dal tenore delle conversazioni captate.
2.4. In punto di qualificazione giuridica dei fatti, dopo avere dato atto degli approdi giurisprudenziali in materia di tratti distintivi tra i delitti di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p., la Corte ha posto in evidenza come le condotte dilatorie poste in essere dall'imputato mediante la prospettazione di possibili ed ingiustificati ritardi tecnici nella trattazione degli affari che interessavano G. e, quindi, l'uso strumentale dei propri poteri, dolosamente preordinato a creare una condizione di soggezione del soggetto privato, configurino l'abuso di potere, elemento che non può essere posto in dubbio per il solo fatto che non fosse interamente trascorso il termine perchè si formasse in via definitiva il silenzio rifiuto sulla richiesta di parere L. 2 febbraio 1974, n. 64, ex art. 13 di competenza del Genio Civile e si realizzasse un concreto pregiudizio per le ragioni dei privati interessati alla definizione del progetto. Il Giudice d'appello ha, d'altra parte, evidenziato come, nel comportamento tenuto dagli imputati P. e C., non sia ravvisabile una costrizione propriamente intesa - quale prospettazione, in forma esplicita od implicita, di un male ingiusto alla vittima -, bensì, piuttosto, una coazione psicologica derivante dal timore di un ritardo nel rilascio del parere, inquadrabile nella fattispecie incriminatrice della induzione indebita.
2.5. Il Collegio di merito ha escluso l'applicabilità a C. delle circostanze attenuanti generiche ed ha proceduto all'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p..
Il Giudice d'appello ha altresì confermato la disposta confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies rilevata la sproporzione delle risorse economiche dell'imputato rispetto ai redditi illecitamente percepiti, come comprovato dalle conclusioni della perizia contabile disposta nel corso del giudizio di primo grado, ritenuta la consulenza di parte - di cui si è chiesta l'acquisizione non assolutamente necessaria ai fini del decidere.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Reina Antonino, difensore di fiducia di C.G., e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 271 c.p.p. e all'art. 268 c.p.p., comma 3, per avere la Corte d'appello ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite in esecuzione del decreto emesso ex art. 267 c.p.p., comma 2, dalla Procura di Trapani in data 5 febbraio 2009, convalidato con decreto del giudice delle indagini preliminari del 6 febbraio 2009. Evidenzia il ricorrente come la Corte abbia disatteso l'eccezione già dedotta con l'atto d'appello sebbene sia carente in atti la prova in merito al luogo ove veniva compiuta la registrazione delle conversazioni intercettate. Espunti i risultati delle intercettazioni dal compendio probatorio, l'impianto d'accusa non reggerebbe alla c.d. prova di resistenza.
3.2. Violazione ed erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e agli artt. 318 e 319-quater c.p. nonchè travisamento della prova per omessa valorizzazione del contenuto del sms del (OMISSIS) delle ore 11:15 e delle intercettazioni dell'11 marzo 2009 n. 2231 e n. 153.
Con riguardo alla prima imputazione, il ricorrente ha evidenziato che il Giudice di merito ha errato nel ritenere integrato il reato di cui all'art. 319-quater c.p. in quanto mancano: a) sia l'abuso di potere del pubblico ufficiale e la sua concreta esteriorizzazione attraverso un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima, dovendosi ravvisare nell'accordo tra G. (privato) ed P. (pubblico agente) finalizzato alla velocizzazione dell'iter amministrativo una situazione di par condicio contractualis, integrante il diverso reato di corruzione; b) sia una deviazione della procedura dai canoni legali, là dove il parere in oggetto veniva rilasciato nei termini di legge; c) sia l'induzione alla dazione di somme di denaro, avendo la persona offesa agito al solo scopo di cogliere in flagranza di reato il pubblico ufficiale, emergendo dalle intercettazioni l'estraneità ai fatti del C., il quale esplicitava in modo aperto la propria disapprovazione rispetto all'iniziativa corruttiva del G., invitandolo a desistere. Quanto al secondo episodio delittuoso, il ricorrente ha rilevato come la Corte distrettuale non abbia individuato il concreto elemento processuale (testimoniale o emergente dalle intercettazioni) avente capacità di dimostrare ontologicamente l'abuso di potere consumato dal C., valorizzando la "drammatizzazione della richiesta" e dunque spostando il baricentro della prova dal realistico logico apprezzamento della realtà processuale ai meccanismi psicologici del foro interno della persona offesa; la linearità della condotta del pubblico agente è, del resto, comprovata dal fatto che il parere L. 2 febbraio 1974, n. 64, ex art. 13 veniva rilasciato dopo soli due giorni dalla emissione del parere favorevole della commissione edilizia. In ogni caso, la condotta andrebbe inquadrata sotto la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 c.p.. Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce come G. si sia rivolto agli inquirenti già il (OMISSIS), sicchè egli si determinava alla dazione solo simulatamente e allo scopo di consentire l'arresto in flagranza di P. e C. 3.3. Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., per avere la Corte denegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione meramente apparente, in quanto connotata da asserzioni apodittiche e da formule di stile, trascurando la condizione di incensuratezza del ricorrente e la condotta di incidenza marginale nell'economia del reato dal medesimo tenuta.
3.4. Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 323-bis c.p., per avere la Corte omesso di rispondere in merito alla sollecitata applicazione della circostanza in parola sebbene l'integrazione dell'attenuante sia dimostrata dallo stesso passaggio della sentenza nel quale si è riconosciuto come il ricorrente abbia agito "al solo fine di favorire il coimputato, effettivo percettore delle somme indebite in contestazione".
3.5. Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies per avere la Corte rigettato la richiesta di revoca della confisca parziale disposta dal giudice di primo grado. Sotto un primo aspetto, il ricorrente denuncia che l'estensione della confisca al reato di cui all'art. 319-quater c.p. è successiva alla consumazione dei reati per i quali è pronunciata sentenza e non è, pertanto, applicabile, stante il principio di irretroattività della sanzione penale. Sotto diverso aspetto, il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, della consulenza di parte, rigettata con motivazione assertiva circa l'insussistenza dei presupposti di assoluta necessità ai fini del decidere. La Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere non utilizzabili ai fini della determinazione dei redditi leciti percepiti dal condannato dei coefficienti presuntivi di reddito desunti dalle fatture emesse nel periodo di tempo dal 1981 al 1987, sul presupposto che non è stato dimostrato l'incasso dei corrispettivi fatturati. In ogni caso, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni deve essere circoscritta entro un ambito temporale ragionevole con la conseguenza che non si sarebbe potuto tenere conto dei beni acquisiti in epoca di gran lunga antecedente alla commissione dei fatti ed alla assunzione dell'imputato presso la Regione Sicilia - avvenuta il (OMISSIS) -, dunque operata in violazione del principio della c.d.
"perimetrazione cronologica" sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite, seppure in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla statuizione concernente la disposta confisca e va invece rigettato nel resto.
2. E' infondato il primo motivo col quale il ricorrente si duole della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
2.1. La deduzione si appalesa generica, là dove - a prescindere dalla fondatezza della censura - la difesa non ha indicato le specifiche acquisizioni probatorie che sarebbero minate da inutilizzabilità e, dunque, i riverberi ai fini del giudizio di colpevolezza, che si fonda su una pluralità di dati conoscitivi, di natura orale e documentale, nonchè sulle risultanze dei servizi di osservazione e controllo, oltre che sulle emergenze delle operazioni intercettive.
2.2. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha correttamente argomentato l'infondatezza dell'eccezione, dando conto dei presupposti processuali (registrazione delle conversazioni presso la Procura e riascolto presso gli uffici della Polizia giudiziaria) e, dunque, dei principi di diritto applicati per affermare la validità del procedimento di formazione della prova.
Costituisce invero principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale, in tema di captazione di flussi comunicativi, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U., n. 36359 del 26/06/2008 - dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395). Di recente, si è ribadito che la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015 - dep. 17/02/2015, Biondo, Rv. 263430).
3. Non coglie nel segno neanche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la conferma del giudizio di penale responsabilità, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della qualificazione giuridica dei fatti.
3.1. Le considerazioni poste a base del motivo si sviluppano tutte sul piano del merito ed, anzichè denunciare taluno dei vizi rientranti nell'alveo di cui all'art. 606 c.p.p., sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali e, soprattutto, la rivalutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, promuovendo dunque un sindacato non praticabile nella sede di legittimità.
3.2. D'altronde, il compendio motivazionale del provvedimento impugnato si appalesa inappuntabile, là dove è preciso nel descrivere le fonti di prova poste a base del ragionamento dei giudicanti nonchè puntuale e circostanziato nell'indicare i motivi sulla scorta dei quali, poste certe premesse in fatto, sia stato possibile pervenire ad una determinata ricostruzione storico fattuale e, di conseguenza, a confermare il giudizio di penale responsabilità a carico dell'appellante.
3.3. Come bene evidenziato dai Giudici della cognizione di primo e di secondo grado - valutata unitariamente la trama argomentativa intessuta nelle relative pronunce (in linea con i principi tracciati da questa Corte, v. da ultimo, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615) -, il procedimento ha preso avvio, non dalla denuncia della persona offesa G.R., bensì dalle dichiarazioni dei due professionisti Ca.Gi. e L. M., i quali si rivolgevano agli inquirenti per denunciare le richieste di denaro avanzate dai due funzionari pubblici C. e P. (v. denuncia da loro presentata il (OMISSIS)), mentre G. veniva sentito successivamente, su iniziativa della Polizia giudiziaria, scaturigine delle dichiarazioni che - secondo una condivisile massima d'esperienza - i Giudici del merito hanno ritenuto indicativa dell'assenza di un intento calunniatorio. Alle fonti orali si sono poi aggiunti gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e delle video riprese nonchè le risultanze dei servizi di osservazione e controllo compiuti dalla Polizia giudiziaria.
Il materiale probatorio - che a ragione il Tribunale ha definito "imponente" - si connota per una non comune convergenza ed univocità di lettura, là dove i concordi contributi dichiarativi si incrociano perfettamente con le evidenze obbiettive dei servizi captativi audio e video - connotate da passaggi di valenza confessoria - e con le condotte dei personaggi coinvolti nella vicende, monitorate in diretta dagli inquirenti (v. pagine 2 e seguenti della sentenza di primo grado e pagine 37 e seguenti della sentenza impugnata).
3.4. La valutazione delle dichiarazioni del G. compiuta dai decidenti di merito risulta del resto esatta, là dove la persona offesa deve essere riguardata quale un testimone, di tal che le dichiarazioni da essa rese non sono assoggettate alla regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Ne discende che le propalazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
Ad ogni modo, le dichiarazioni della persona offesa G., sebbene utilizzabili a prescindere da elementi di riscontro, risultano corroborate da plurimi e convergenti elementi, essi stessi muniti di una valenza probatoria autoportante: le dichiarazioni dei testi L. e Ca., le intercettazioni - costituenti fonte di prova diretta in quanto connotate da contenuti univoci (v. da ultimo, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842) -, le sequenze filmate all'atto della prima dazione nonchè i movimenti di G., P. e C. osservati dagli operanti in occasione della seconda dazione.
3.5. Con motivazione puntuale, aderente alle emergenze delle intercettazioni e conforme a logica, il Giudice d'appello ha rilevato come la prospettata estraneità del C. ai fatti risulti smentita per tabulas dal contenuto di diverse intercettazioni, segnatamente: dalla conversazione registrata in ambientale il (OMISSIS) presso gli uffici del Genio Civile di (OMISSIS) nell'imminenza dell'arrivo di G. (nella quale C. diceva:
"fammi dire una cosa, o ti porta i soldi giusti o niente"); dalla conversazione che seguiva con lo stesso G. e dalle registrazioni del sistema di video ripresa, là dove la "contrarietà" del ricorrente che emerge dal filmato concerne, non l'atto della dazione in sè, ma soltanto le modalità di consegna (nella conversazione C. dice: "no, qua queste cose non le devi stare in ufficio R., quelle cose che le riprendere te le metti in tasca, poi, fuori l'ufficio"); dalla conversazione n. 746 di valenza sostanzialmente confessoria (nella quale C. dice: "io, questi soldi, lui li ha dovuti dare perchè gli ho fatto tutto questo bordello, perchè non gli avrebbe usciti 500 Euro, come vedi, se li fatti dare, è venuto, li ha portati, e ricordati che io sono un grande amico") (v. pagine da 39 a 42 della sentenza in rassegna).
Altrettanto incensurabile in questa Sede è il corredo argomentativo posto a fondamento della conferma della condanna per il reato di cui al capo B). Correttamente i Giudici della cognizione hanno valorizzato la perfetta simmetria fra le dichiarazioni rese dai testi Ca. e L. e quelle rese dal G. nonchè il tenore delle conversazioni, in particolare della ambientale n. 132 dell' (OMISSIS), che rende palese il sottile "gioco di squadra" messo in atto dagli imputati C. e P. nell'alternare rinvii manifestamente ingiustificati e successive rassicurazioni, volto ad indurre il geologo G. alla dazione di una somma di denaro certamente indebita, come confermato dalle intercettazioni dello stesso giorno del misfatto (in particolare, dalla n. 2288), sia dallo scambio di battute intercettate fra lo stesso C. e P. (v. pagine da 42 a 52 della sentenza impugnata; v. pagine 269 e seguenti della sentenza di primo grado).
I Giudici di merito hanno inoltre ben evidenziato gli elementi sulla scorta dei quali abbiano ritenuto provati gli elementi sostanzianti la materialità dei fatti: tanto l'abuso di potere del pubblico ufficiale e la sua concreta esteriorizzazione attraverso un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima e ad indurla alla dazione - segnatamente nello stillicidio dei rinvii, negli improvvisi irrigidimenti e nella drammatizzazione di presunte irregolarità formali, nonchè nelle minacce esplicite di attuare sistematicamente una condotta dilatoria nel rilascio del parere L. 2 febbraio 1974, n. 64, ex art. 13 nonchè di "stroncare la carriera" futura del G. quale geologo, circostanze che esattamente i decidenti di merito hanno stimato suscettibili di escludere l'esistenza di un rapporto di parità fra le parti integrante la meno grave fattispecie della corruzione -; quanto le avvenute dazioni di somme di denaro da parte della vittima ai pubblici ufficiali, correttamente osservando come a nulla rilevi la circostanza che il beneficiario delle somme fosse -
almeno in prima battuta - soltanto P., avendo il ricorrente pacificamente contribuito al conseguimento dell'ingiusto profitto e concorso nella mercificazione della funzione pubblica ricoperta.
3.6. Con considerazioni pertinenti ed immuni da vizi logico giuridici, il Collegio ha ritenuto destituita di fondamento l'ipotesi difensiva secondo la quale G. avrebbe agito al solo scopo di "incastrare" gli imputati C. e P., concordando le proprie mosse con gli inquirenti, là dove ha posto in luce come tale ipotesi sia smentita non solo dai diretti interessati e dai verbalizzanti, ma anche dal tenore delle conversazioni captate (v.
pagine 55 e 56 della sentenza impugnata).
4. La decisione in verifica deve essere nondimeno emendata con riguardo all'inquadramento giuridico della fattispecie, contestata dal pubblico ministero quale concussione, qualificata in detti termini dal primo giudice e sussunta nella previsione di induzione indebita dal Giudice d'appello.
4.1. A C.G. è contestato di avere, abusando dei propri pubblici poteri, costretto G.R. a consegnare somme di denaro dietro le minacce meglio delineate nei capi d'imputazione sub A) e B).
Mette conto rammentare come, secondo l'insegnamento ormai consolidato di questo Supremo Collegio, il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., nel testo modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, sia caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p. introdotto dalla medesima L. n. 190 del 2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 14/03/2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015 -
dep. 27/02/2015, Maiorana, Rv. 262503).
Si è ancora affermato che la minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato (Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014 - dep. 10/02/2015, Staffieri, Rv.
262332).
4.2. I tratti distintivi fra le due fattispecie incriminatrici poggiano dunque su due aspetti: sulla diversa intensità della pressione condizionante dispiegata dall'agente e sull'esistenza o meno di un vantaggio illegittimo della vittima. Mutuando il principio già in precedenza sancito da questo Giudice di legittimità, si deve pertanto ritenere che la minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integri il delitto di concussione e non quello di induzione indebita allorquando, per un verso, l'attività induttiva sia connotata da una particolare intensità; per altro verso, non sia ravvisabile un vantaggio indebito in capo alla persona offesa o comunque esso resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato.
4.3. Di tali coordinate non ha fatto buon governo la Corte siciliana allorchè, nel riqualificare il fatto da concussione a induzione indebita, ha concentrato la propria attenzione soltanto sul primo dei presupposti della fattispecie, in particolare, valorizzando la non particolare intensità della coazione, in quanto sostanziatasi, non nella prospettazione, in forma esplicita od implicita, di un male ingiusto alla vittima, bensì nella minaccia di un ritardo nel rilascio del parere L. 2 febbraio 1974, n. 64, ex art. 13. Il Collegio di merito ha invero trascurato di considerare un fondamentale elemento di fatto - oggetto di contestazione e, d'altronde, stimato dalla stessa Corte provato alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale -, e cioè che le intimidazioni rivolte al G. dai due pubblici ufficiali, in termini espliciti ed impliciti, non concernevano soltanto il parere funzionale ad ottenere le autorizzazioni edilizie, ma anche il sistematico ostacolo allo svolgimento dell'attività professionale ed alla futura carriera del geologo. Il che, per un tecnico che svolga la propria attività professionale nell'ambito di progetti edilizi soggetti ad autorizzazione da parte degli enti pubblici, non può che tradursi in una minaccia di conseguenze gravemente pregiudizievoli, suscettibili di incidere sensibilmente sulla libertà di determinazione della vittima e di tradursi pertanto in una vera e propria costrizione.
Sotto diverso aspetto, va notato come, nella specie, nella ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici della cognizione, non sia ravvisabile nessun illegittimo interesse della persona offesa, non potendo questo ravvisarsi nella conclusione nei termini di legge della procedura di rilascio del parere ai sensi della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 13. La fattispecie della induzione indebita risulta pertanto erroneamente ravvisata anche in relazione a tale aspetto.
4.4. Nè potrebbe escludersi la sussistenza di un'intimidazione di particolare intensità per il fatto che, almeno un segmento della condotta illecita, si svolgesse allorchè G. era già stato sentito dagli inquirenti ed aveva denunciato i fatti.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di concussione, non è sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che la parte lesa si sia rivolta alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato, perchè, nulla disponendo la norma sull'intensità del metus, non è possibile considerare tale solo quello estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza neppure avere l'animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato. Nel caso in cui la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale sia reale anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine valga a costituire fatto impeditivo dell'adempimento - l'originaria promessa (anche se legata ad una spesa contraria) ha consentito il perfezionamento del reato (Sez. 6, n. 15742 del 20/01/2003 - dep. 03/04/2003, De Angelis ed altro, Rv. 225427).
I fatti oggetto delle contestazioni di cui ai capi A) e B) devono pertanto essere riqualificati ai sensi dell'art. 317 c.p., fermo restando il trattamento sanzionatorio già irrogato dal Giudice d'appello.
4.5. Va rilevato come la facoltà di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, codificata nel nostro ordinamento giuridico nell'art. 521 c.p.p., comma 1, abbia una portata generale quale derivazione del principio di legalità ed indefettibile corollario dello ius dicere. In ossequio al principio generale del iura novit curia, il giudice è dunque tenuto a verificare che il fatto come contestato dal pubblico ministero - dominus esclusivo dell'azione penale - sia stato sussunto sotto la corretta fattispecie incriminatrice e, dunque, ad assicurare che fatto e schema legale coincidano.
Tale regola non può non valere nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte, nell'ambito dei propri poteri di cognizione officiosa costituenti diretta emanazione del principio di legalità, è legittimata a dare al fatto la corretta qualificazione giuridica anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato, senza che possa ritenersi violato il principio del divieto di reformatio in peius.
Ciò a condizione che la riqualificazione non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (v. da ultimo, Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, Racic Rv. 258538, fattispecie nella quale la S.C., nel riqualificare il fatto in estorsione, riteneva essere stato garantito il contraddittorio in quanto il fatto medesimo, già qualificato come estorsione in primo grado, era stato derubricato in truffa dai giudici dell'appello in adesione ad una tesi difensiva).
Pregiudizio dei diritti di difesa che, nella specie, non ha ragione di essere prospettato, là dove i fatti sub capi A) e B) sono stati in origine contestati quale concussione e qualificati in detti termini anche dal primo Giudice.
5. E' inammissibile il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Con considerazioni puntuali e conformi a condivisibili massime d'esperienza ed a diritto, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di un qualsivoglia elemento positivo utilmente valutabile in suo favore diverso dalla mera incensuratezza, ponendo - d'altra parte - in luce la gravità della condotta ed il ruolo fondamentale ricoperto da C. nella vicenda (v. pagine 58 e 59).
Giova rammentare come le circostanze ex art. 62-bis c.p. siano volte ad estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, G. e altri, Rv.
252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in questa Sede.
6. Al pari inammissibile è la doglianza concernente la denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p..
Secondo l'esegesi delineata da questa Corte regolatrice in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011 - dep. 10/01/2012, Lia, Rv. 251567).
A tali principi si allinea la negatoria della circostanza in parola, là dove i decidenti di merito hanno evidenziato, con motivazione congrua, come la condotta ascritta al C. presenti connotazioni di estrema gravità, anche a prescindere dal fatto che il ricorrente agisse al solo fine di favorire il coimputato, effettivo percettore delle somme indebite in contestazione (v. pagina 58). Nel ricostruire i fatti i Giudici del merito hanno invero posto in luce come C. esprimesse a chiare lettere nelle intercettazioni la volontà di attuare una tattica dilatoria per tenere sulla corda il G. ed indurlo a pagare la tangente; come fosse proprio l'imputato a convocare in camera caritatis i professionisti L. e Ca. per indurli a versare le somme nonchè, per quanto più rileva, a minacciare G. a fare il suo "dovere", atteso che altrimenti gli avrebbe "impedito di lavorare", condotta che condivisibilmente è stata ritenuta tale da non potersi qualificare come di modesto disvalore.
7. Come si è anticipato, colgono invece nel segno le censure che attengono alla disposta confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies c.d. allargata.
7.1. E' incensurabile in questa sede il rigetto della richiesta di acquisizione della consulenza tecnica di parte.
Alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, l'assunzione di nuove prove in appello è subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel qual caso il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1. Detto accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come appunto nel caso in oggetto - sia correttamente motivato.
7.2. E' infondato anche il secondo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente denuncia l'illegittimità della confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies (conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356) in quanto disposta in relazione ad un reato quello di cui all'art. 319-quater c.p. - per il quale essa non era prevista all'atto della commissione del fatto.
Trattasi invero di profilo assorbito dalla sopra disposta riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 317 c.p..
Ad ogni modo, non vi sarebbe ragione per discostarsi dall'insegnamento di questa Corte, secondo il quale la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p. (Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009 - dep. 16/06/2009, Nobis e altro, Rv. 244355; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012 - dep. 15/11/2012, Ascone, Rv. 254698).
In tema di confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-
sexies non trova pertanto applicazione l'invocato principio di irretroattività della sanzione penale.
7.3. Sono invece fondate le ulteriori deduzioni che attengono non all'an, ma al quantum della ablazione.
Va preliminarmente rilevato che il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, commi 1 e 2 nell'attuale formulazione all'esito delle novelle stratificatesi nel tempo, prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti previsti dalla stessa disposizione - fra cui è contemplato quello di cui all'art. 317 c.p. -, sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
La confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies ha, per definizione, ad oggetto beni che non sono legati da una correlazione diretta e provata con un determinato delitto, come invece accade nel caso dei beni strumentali o costituenti provento, prezzo o profitto del reato assoggettabili alla confisca classica prevista dall'art. 240 c.p., misura di sicurezza correlata all'ontologica pericolosità della res.
Ed invero, la confisca c.d. allargata presuppone, per un verso, che sia intervenuta condanna per taluno dei reati-presupposto previsti dalla norma; per altro verso, che i beni dell'imputato - in quanto a lui intestati o comunque al medesimo riconducibili - siano sproporzionati rispetto ai redditi denunciati o all'attività economica svolta.
Quanto al primo presupposto, il legislatore ha identificato una rosa di reati-spia, connotati da una particolare gravità e suscettibili di consentire l'accumulazione illecita di ricchezze, quali indici rivelatori di particolare pericolosità soggettiva e tali da rendere legittima l'alterazione e la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma tradizionale definito dall'art. 240 c.p. (come affermato, incisivamente, dalla C. Cost. nella sentenza n. 18 del 1996).
Quanto al secondo presupposto, il legislatore ha subordinato l'ablazione alla condizione che i beni abbiano un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o ai risultati dell'attività economica svolta dall'imputato e non siano giustificati da una provenienza lecita credibile, e che per tali ragioni possono ritenersi ragionevolmente ricollegati all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto, con conseguente allentamento del nesso di pertinenzialità fra res e reato, là dove si consente la confisca di beni che non derivano necessariamente da "quel reato" oggetto del procedimento e che non ne costituiscono il tantundem (Sez. U., n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226490). Come si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite, "il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.
Si conferma in tal modo quanto già queste Sezioni Unite hanno affermato (17 luglio 2001, Derouach). Vale a dire che ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575" (Sez. U., n. 920 del 17/12/2003, Montella, cit.; v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
7.4. Il fondamento logico e giuridico della confisca c.d. allargata poggia dunque, non sul rapporto di pertinenzialità rispetto allo specifico reato sub iudice, bensì sulla fondata presunzione di "derivazione" del bene dall'attività illecita posta in essere dall'imputato, "qualificata" nell'oggetto, là dove dipendente da specifici reati - presupposto (quelli appunto contemplati dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies), ed indefinita quanto all'ambito temporale, dal momento che la norma non circoscrive l'intervallo cronologico entro il quale i beni, per poter essere assoggettati ad ablazione, devono essere stati acquisiti.
Questo, nondimeno, non può significare che qualunque bene rinvenibile nel patrimonio del soggetto imputato di taluno dei reati-
presupposti avente un valore sproporzionato e non lecitamente giustificato possa essere confiscato. La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, seppure solo relativa (e dunque superabile dalla prova contraria fornita dall'interessato), come ogni presunzione, deve essere interpretata in conformità, oltre che alla ratio sottostante alla previsione, al principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. ed agli altri valori costituzionali che vengano in rilievo, in particolare, il diritto di proprietà. Ne discende che l'ablazione, in quanto giustificata dalla pericolosità sociale del soggetto espressa dalle imputazioni-spia e dagli altri indicatori di una provenienza illecita, non può colpire quei beni che risultino essere stati acquistati in un'epoca di gran lunga antecedente al momento di ragionevole emersione della pericolosità stessa e che, secondo l'id quoad plerumque accidit, non possono in nessun modo ricondursi ad una accumulazione illecita. 7.5. Deve pertanto essere ribadito il principio già affermato da questa Suprema Corte, alla stregua del quale sono passibili di confisca "estesa", in presenza dei presupposti delineati dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, anche i beni acquisiti in epoca antecedente alla commissione dei reati delineati dalla disposizione a condizione che l'acquisizione rientri in un ambito di "ragionevolezza temporale", nel senso che il "momento" dell'acquisto non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato/spia da determinare ictu oculi l'irragionevolezza della presunzione di derivazione, in ogni caso, da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014 - dep. 03/10/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013 - dep. 28/08/2013, D'Ettorre, Rv. 256882). 7.6. Il perimetro cronologico delle acquisizioni patrimoniali assoggettabili ad ablazione non è definibile secondo parametri fissi e predeterminati, essendo condizionato - secondo un criterio di ragionevolezza - dalle specifiche modalità della condotta fonte di pericolosità, di tal che il giudice è tenuto a considerare qualsivoglia circostanza oggettiva e/o soggettiva che possa illuminare il suo prudente apprezzamento nel delimitare l'ambito temporale delle acquisizioni assoggettabili ad ablazione, quali - ad esempio - l'occasionalità ovvero la sistematicità della condotta delittuosa, il contesto organizzato o monosoggettivo nel quale essa si sia sviluppata ovvero l'entità dei proventi illeciti da essa ricavati (ricostruiti anche in via presuntiva sulla base degli elementi oggettivi acquisiti al procedimento). 8. A tali coordinate ermeneutiche non si conforma la decisione in verifica, là dove, nel definire l'ambito dei beni assoggettabili ad ablazione in quanto di valore sproporzionato e privi di credibile giustificazione lecita, la Corte ha errato, per un verso, nel tenere conto anche di acquisizioni avvenute in epoca di gran lunga antecedente (segnatamente a partire dal 1981) rispetto al tempus commissi delicti ((OMISSIS)) o, comunque, delle trasformazioni subite nel tempo da dette acquisizioni nei beni che compongono nell'attualità il patrimonio dell'imputato nonchè dei frutti dei beni acquisiti nel passato remoto; per altro verso, nel considerare a tale fine cespiti, trasformazioni e/o frutti di beni acquisiti in epoca antecedente all'assunzione di C. presso la Regione Sicilia (1993), allorquando il medesimo esercitava un'attività libero professionale, dunque avulsa dal contesto ambientale nel quale venivano commessi i reati contro la P.A. oggetto del presente procedimento. 9. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riguardo alla disposta confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies (conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356). Nel definire il quantum dei beni da sottoporre a confisca, il Giudice di rinvio dovrà attenersi al c.d. principio della perimetrazione cronologica delle acquisizioni sopra delineato ed, in particolare, escludere i beni nonchè le loro trasformazione e frutti che siano stati acquisiti anteriormente all'assunzione del C. nella Regione Sicilia (1993) e comunque in un'epoca di gran lunga risalente rispetto alla commissione dei fatti reato e dunque non contaminate, secondo un giudizio ispirato a ragionevolezza, dalla pericolosità sociale dell'imputato come desumibile dallo specifico reato-spia per il quale ha riportato condanna.
PQM
P.Q.M.
Qualificati i fatti ai sensi dell'art. 317 c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile G.R., che liquida in complessivi 5.000,00 Euro, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2016 29-08-2016 16:18
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