Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Tentato omicidio: il nesso causale va valutato in base ad una prognosi postuma.
Tentato omicidio: il nesso causale va valutato in base ad una prognosi postuma.
Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46548 del 04/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:46548PEN), udienza del 14/10/2016, Presidente CORTESE ARTURO  Relatore CAIRO ANTONIO 
SENTENZA sul ricorso proposto da: B.A. avverso la sentenza n. 1036/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Uditi: - il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. - Avvocato Razzetto Laura che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova con sentenza in data 5-9-2013 dichiarava B. A. colpevole del tentato omicidio di C.M. , P.M. e L. F. e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante del motivo futile. La Corte d'appello di Genova confermava la decisione il 29-5-2014. In particolare l'imputato aveva colpito con un casco da moto e con un'accetta le vittime, provocando al L. una ferita da taglio al fianco sinistro; un trauma cranico e facciale al P.o M.; un trauma con ferita da taglio al fianco ed all'anca sinistra, con lesione della fascia muscolare per il C.M.. Riteneva la Corte d'appello che il mezzo usato, un'accetta, appunto, assumesse particolare rilevanza in funzione della valutazione della condotta posta in essere. Per valutare l'idoneità del tentativo si sarebbe dovuto considerare, secondo la Corte territoriale, il momento attuativo della condotta e non la pericolosità delle lesioni inferte. La valutazione del dolo, d'altro canto, prescindeva dal pericolo di vita delle vittime e si riferiva alla condotta tenuta dall'agente nella specifica congiuntura concreta. 2. Ricorre per cassazione B. A.o, a mezzo del difensore di fiducia, e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La Corte d'appello, lamenta il ricorrente, aveva fatto riferimento al dolo; non aveva, tuttavia, come sarebbe stato suo obbligo, motivato sugli altri elementi, anche acquisiti al processo e, in particolare, sulla circostanza che la perizia medico legale aveva escluso che vi fosse stato pericolo di vita e che i colpi avessero attinto aree corporee vitali. La ricostruzione del dolo alternativo, nella prospettiva a discarico, non risultava appagante tanto che uno degli aggrediti era stato colpito da un colpo di casco a dimostrazione che non vi fosse intenzione di ledere, al punto di causare lesioni mortali.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. A parte la sua intrinseca genericità ed il tentativo di chiamare questa Corte ad una rivalutazione dell'oggetto del dolo, attraverso una nuova e distinta valutazione del risultato della prova, si deve osservare come la motivazione resa dalla Corte territoriale sia immune dalle censure rivolte. Si osserva, invero e correttamente, che il tentativo e l'idoneità dell'azione debbano essere valutati con giudizio ex ante ed attraverso la cd. prognosi postuma. Si tratta di uno scrutinio a verifica anticipata rispetto all'evento che, nel caso di specie, per le caratteristiche intrinseche della vicenda, non risulta essersi concretizzato solo per cause indipendenti dall'azione del soggetto. E' pertanto conclusione corretta quella della Corte territoriale d'aver ritenuto ininfluente la conclusione del medico legale, che aveva annotato come non vi fosse stato pericolo di vita per le vittime in concreto. Ciò perché la mancanza di esso traeva scaturigine da una pura congiuntura del caso e non dalla caratteristica dell'azione valutata ex ante, che risultava, appunto, e contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, assolutamente idonea a produrre l'evento. In questa logica la Corte territoriale ha, ancora, valorizzato il contesto commissivo e la tipologia del mezzo lesivo impiegato per aggredire le vittime. Né sarebbe stato ammissibile un approccio distinto alla questione giuridica, approccio adombrato in ricorso e che, se ammesso, avrebbe indotto a giudicare dell'idoneità del tentativo ab exitu, secondo un percorso logico estraneo alla fattispecie del delitto punito dall'art. 56 cod. pen.. Infine, risultano corrette le considerazioni che la Corte territoriale ha svolto sul dolo, aspetto esattamente ricondotto alla figura alternativa e sulla cui motivazione nella parte relativa non ricorre alcuno dei vizi denunciati. Va solo rettificato il riferimento all'accettazione del rischio che figura incidentalmente nella motivazione del provvedimento impugnato e che potrebbe erroneamente indurre a postulare la natura indiretta del dolo stesso, recuperandolo alla forma cd. eventuale. La motivazione, invero, si richiama chiaramente al dolo alternativo e pone l'accento sulla reiterazione dei colpi, oltre che sulle modalità d'impiego dello strumento lesivo, rivolto ai corpi delle vittime, divenuti bersaglio dei colpi vibrati. Sulla scorta di questi particolari si è ritenuta la volontà diretta al conseguimento dell'obiettivo, non meramente rappresentato ed accettato come possibile, nel suo verificarsi, ma posto come epilogo alternativo della condotta e, dunque, come evento direttamente ed indifferentemente voluto dall'agente. Alla luce di quanto premesso, la manifesta infondatezza, per un verso, e la proposizione fuori dei casi consentiti, del ricorso, ne impone il rigetto. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali 
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza