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Sentenza

Tardività della costituzione di parte civile effettuata dopo l’integrazione probatoria disposta dal Giudice in sede di giudizio abbreviato, instaurato dopo la fase della convalida e giudizio direttissimo.
Tardività della costituzione di parte civile effettuata dopo l’integrazione probatoria disposta dal Giudice in sede di giudizio abbreviato, instaurato dopo la fase della convalida e giudizio direttissimo.
Corte appello Milano, sez. I, 18/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep.18/07/2016),  n. 5247
    
                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                    La Corte d'Appello di Milano                     
                         Sezione Prima Penale                        
Composto dai Signori:                                                
1.  Dott.ssa    DANIELA ANNA    FONTANA     Presidente Est.          
2.  Dott.ssa    SILVANA         ARBIA       Consigliere              
3.  Dott.       PAOLO ENRICO    CARFÌ       Consigliere              
ha pronunciato la seguente                                           
                               SENTENZA                              
nel procedimento penale                                              
nei confronti di                                                     
Sp. Fr. nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il --omissis--                
                                         - APPELLANTE LIBERO presente
residente  a  SESTO SAN GIOVANNI- VIA ARZABOTTO, 229 domicilio eletto
MONZA- VIA DANTE, 49 C/DIFENSORE domic. dich.                        
Imputato di : ARTT. 612 BIS CO 2 C.P., 99 C.P.                       
Difeso da: Avv. ALESSANDRO D'ADDEA Foro di MONZA -- presente         
PARTE CIVILE:                                                        
Ad. Ka. NON APPELLANTE - (non comparsa Difensore Avv. FRANCESCA NEGRI
Foro di MILANO presente                                              
                                                           APPELLANTE
avverso  la  sentenza del Tribunale Monocratico di MONZA 532/2013 del
17-06-2013 con la quale veniva___ condannat____, alla pena di:       
ANNI  1  DI  RECL.  -  GENERICHE EQUIVALENTI AD AGGRAVANTE E RECIDIVA
RISARCIMENTO    DANNI,   PROVVISIONALE   IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA E
RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE.                        
PER IL REATO DI ATTI PERSECUTORI AGGR.                               
IN SESTO SAN GIOVANNI, DAL 20/08/2012 ALL'08/02/2013                 
per i_ reati:                                                        
Sp. Fr. ARTT. 612 BIS CO 2 C.P., 99 C.P.                             
In esito all'odierna udienza dibattimentale                          
Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. FONTANA DANIELA ANNA 
Sentiti l'imputato Sp. Fr.                                           
il Pubblico Ministero Dott.ssa Omboni                                
il  Difensore  Avv.  Francesca  Negro  (per La P.C.)e Avv. Alessandro
D'Addea (per imputato)                                               
i quali concludono come da verbale d'udienza.                        


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello depositato in data 28.10.2013, la difesa di Sp. Fr. impugnava la sentenza n° 2247/13 emessa dal Tribunale di Monza, con la quale l'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva e riqualificato il fatto come commesso dal 20 agosto 2012 all'8 febbraio 2013, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, oltre pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con statuizione di provvisionale, perché ritenuto responsabile:

del reato p. e p. dall'art. 612 bis c. p. perché, con condotte reiterate, in molte occasioni si recava presso l'abitazione di Ad. Ka. e la insultava e minacciava anche di morte, le faceva moltissime telefonate nel corso delle quali la insultava e la minacciava di morte e inviava con il telefono cellulare moltissimi messaggi di analogo tenore ed in tal modo le cagionava un perdurante e grave stato di ansia ed ingenerava in lei un fondato timore per l'incolumità propria.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto contro persona legata da una precedente relazione affettiva.

In Sesto San Giovanni da dicembre 2011 all'08.02.2013.

Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata.

Con l'impugnazione la difesa dell'imputato, avverso l'impugnata sentenza deduceva due distinti motivi doglianza e più precisamente lamentava:

in via preliminare, la tardività della costituzione della parte civile, perché effettuata quando già era stata disposta l'integrazione probatoria;

nel merito, la pronunciata condanna per il contestato reato, avendo a suo giudizio il giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze istruttorie, la cui corretta lettura avrebbe evidenziato: - la sporadicità delle condotte nel periodo d'interesse ed in particolare riferite a due soli episodi, di cui un primo nel novembre 2012 ed un secondo il giorno dell'arresto (11.02.2013), poiché gran parte degli atti sarebbero stati pertinenti ad altro procedimento;

- l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ovvero di uno standard minimo di comportamenti idonei ad integrare la contestata fattispecie, per contro desunti dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra Ad., che peraltro aveva ella stessa affermato la reciprocità dei contrasti, sì da escludere, che la condotta dell'appellante possa aver ingenerato nella parte civile un fondato timore per la propria incolumità; 2) in via subordinata:

l'erronea qualificazione del reato, meglio riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 c.p., tenuto conto della sporadicità degli episodi per i quali era stata sporta querela;

l'eccessiva severità della pena, irrogata in misura pari al triplo del minimo edittale, senza adeguata motivazione, perché circoscritta alla generica affermazione della gravità dei fatti ed alla loro durata, peraltro inferiore a quella di cui all'originaria contestazione.

La difesa pertanto concludeva, per l'assoluzione dell'imputato ed in subordine nell'ipotesi di conferma della responsabilità, per la riqualificazione dei fatti ex artt. 612 e 660 c.p. ed in ulteriore subordine, per il contenimento della pena nei minimi edittali, previa esclusione della recidiva e con revoca e/o riduzione della provvisionale. La Corte all'udienza del 7.07.2016, previa discussione, decideva come in dispositivo, del quale veniva data pubblica lettura.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita limitato accoglimento.

Invero la difesa di Sp. Fr. ha dedotto più motivi di doglianza, dei quali il primo in rito ed avente ad oggetto la tardività della costituzione della parte civile ed restanti nel merito e relativi all'affermata responsabilità, alla qualificazione dei fatti ed infine all'entità del trattamento sanzionatorio.

Delle sopra elencate doglianze soltanto la prima è fondata.

È infatti pacifico, che la sig.ra Ad. si sia costituita in giudizio all'udienza dell'08.04.2013, ovvero dopo l'avvenuto esercizio da parte del giudicante del potere d'integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti e quindi oltre il limite stabilito a pena di decadenza dell'apertura della discussione (vedi Cass. Sez. 3 sentenza n° 35700 del 22.06.2010).

È vero, che non risulta, che la sig.ra Ad. fosse stata a conoscenza del processo a carico di Sp., in momento anteriore alla sua convocazione in giudizio, ai fini della sua escussione e che pertanto ella ben potrebbe non aver avuto tempestiva notizia del procedimento. Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dì primo grado, la tardiva conoscenza del processo non ha effetto sanante di quello che è un termine di decadenza, ma patisce le conseguenze del sistema processuale, che ha mantenuto inalterate le sommarie formalità del giudizio per direttissima, in ossequio alla celerità del rito.

D'altra parte, se è indubbio, che l'omessa previsione dell'obbligo di notifica alla parte offesa, usualmente avvertita del giudizio senza formalità, possa talvolta riverberarsi sull'interesse alla sua partecipazione al giudizio, il vulnus che ne deriva, è comunque compensato dal permanere del diritto della persona offesa all'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

L'eccezione di tardività della costituzione della parte civile deve pertanto essere accolta, con conseguente dichiarazione di estromissione dal giudizio della sig.ra Ad. Ka. e revoca delle statuizioni civili pronunciate in suo favore.

Sono invece infondate le residue doglianze.

La difesa dell'appellante lamenta infatti la sporadicità delle condotte a carico di Sp. nel periodo d'interesse, nonché la carenza degli effetti ansiogeni sulla persona offesa, che al contrario avrebbe tenuto testa all'ex marito, mantenendo un atteggiamento improntato alla reciprocità.

Osserva la Corte, che i fatti in oggetto, pur se correttamente ricondotti dal giudice di primo grado ad un lasso di tempo inferiore a quello in origine contestato, risultano iscritti in un annoso contesto di prevaricazione e vessazione messo in atto dall'imputato nei confronti della ex compagna, sì da aver ingenerato nella persona offesa quelle condizioni psichiche di ansia e di paura od anche quell'alterazione delle condizioni di vita, che integrano l'evento ex art.. 612 bis c.p.

Le dichiarazioni della parte offesa non lascino dubbi e del resto l'imputato non ha offerto una diversa lettura dei fatti, limitandosi a sostenere in questa sede l'episodicità, con riferimento alla presentazione di sole due denunce nonché la reciprocità della condotta, desunta dai messaggi e dalle parole d'esasperazione della donna, che l'imputato vessava anche a distanza, perché ristretto in regime di detenzione domiciliare.

A giudizio della Corte, sussistono pertanto tutti gli estremi per ritenere l'integrazione della contestata condotta, non diversamente qualificabile nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 660 c.p., né ex 612 c.p., non essendosi limitato Sp. alla consumazione di reiterate molestie o di generiche minacce, avendo per contro tenuto una vera e propria condotta da St. nei confronti della ex moglie, intimidendola sino a costringerla in un perdurante stato di ansia e di paura.

Del pari infondato è anche il residuo motivo d'appello, avente ad oggetto l'entità del trattamento sanzionatorio.

Ritiene infatti la Corte, che alla luce del perdurare della condotta persecutoria, la pena comminata all'appellante dal giudice di primo grado debba ritenersi del tutto adeguata e consona alla gravità dei fatti e che del pari, considerata l'intervenuta resipiscenza, sia stato correttamente operato il giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva, correttamente ritenuta alla luce dei precedenti di Sp.. La gravata sentenza è pertanto meritevole di riforma limitatamente alla sola pronuncia di estromissione della parte civile, con revoca delle statuizioni civili ed assorbimento della doglianza avente ad oggetto la disposta provvisionale ed il suo ammontare.
PQM
P.Q.M.

in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.06.2013 dal Tribunale di Milano nei confronti di Sp. Fr., estromette dal giudizio la parte civile sig. Ad. Ka. e revoca le statuizioni civili, confermando nel resto.

Milano 7.07.2016

Depositata in Cancelleria il 18/07/2016
Avv. Antonino Sugamele

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