Si presenta in albergo come funzionario dell'Agenzia delle Entrate in missione. Mostra un documento e paga con un falso assegno postale.
Cassazione penale, sez. V, 24/09/2015, (ud. 24/09/2015, dep.13/01/2016), n. 1110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. DE BERARDINIS S. - rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4744/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI
Felicetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/6/14 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale in data 14/5/13 a carico di M.A., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 640 c.p. e del reato di cui all'art. 468 c.p. e condannato alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione, Euro 300,00 di multa.
(reati ascritti per avere agito con artifici e raggiri, presentandosi in un albergo come funzionario della Agenzia delle Entrate in missione per conto della A.G., e dichiarando di chiamarsi " S. A.", mostrando un documento di identità apparentemente rilasciato dalla amministrazione pubblica, nel consegnare in pagamento un falso assegno postale, apponendo un falso timbro del Ministero delle Finanze sulla fattura a lui rilasciata, come descritto sub A).
In sede di appello l'imputato aveva chiesto la riduzione di pena per concessione delle attenuanti generiche, e l'esclusione della recidiva.
Inoltre vi era un motivo redatto per censurare l'applicazione della legge penale in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 497 ter c.p..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo:
1 - eccessiva entità della pena, e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle generiche.
2 - inosservanza della legge penale, evidenziando che il falso riguardava un tesserino del Ministero delle Finanze, mentre l'art. 497 ter, fa riferimento alla falsificazione di documenti appartenenti a corpi di Polizia.
3 - violazione dell'art. 486 c.p.p., rilevando che non era stato dato avviso di udienza all'istituto in cui l'imputato era ristretto, e non vi era stato ordine di traduzione.
4 - rilevava infine che il delitto di truffa risultava estinto per prescrizione, al tempo del giudizio di appello.
Diritto
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero la sentenza impugnata rende esaustiva motivazione in riferimento alle richieste avanzate dall'appellante, limitate alla riduzione della pena, evidenziando gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche (indicati nei numerosi e specifici, oltre che gravi precedenti penali), e parimenti risulta motivato il diniego di esclusione della contestata recidiva. Per quanto concerne il motivo inerente alla applicazione dell'art.497 ter CP risulta specificato correttamente in sentenza che la norma non risulta compresa nella contestazione.
Orbene, i predetti motivi di ricorso si presentano oltre che meramente ripetitivi di censure articolate nell'atto di appello, manifestamente infondati.
Anche il terzo motivo si rivela manifestamente privo di fondamento, dal momento che dagli atti che questa Corte ha preso in visione unicamente al fine di verificare un vizio di citazione, risulta che era stata trasmessa richiesta di traduzione del detenuto alla Direzione della Casa Circondariale di Padova in data 30/8/2012, per l'udienza del l3-3-2013., e che l'imputato aveva rinunciato a comparire.
Infine si osserva che il termine di prescrizione dei reati, avente scadenza alla data dell'11.11.2015, non risulta decorso.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016 20-02-2016 18:25
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