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Sentenza

Ritenzione di cose militari: art. 166 c.p.m.p
Ritenzione di cose militari: art. 166 c.p.m.p
La configurabilità del reato di ritenzione di cose militari previsto dall'art. 166 c.p.m.p., non è esclusa dalla mancata dimostrazione della sottrazione alle Forze Armate italiane dei beni oggetto della condotta, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non si identifica nel patrimonio, ma nell'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare, inteso come complesso di attività preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa del territorio nazionale.

    (Rigetta, App.Mil. Roma, 11/02/2015)
    Conformi e difformi:

    Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 03/04/1995, n. 5208

    Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 16/03/2000, n. 5982

    Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 30/01/2013, n. 6834
Avv. Antonino Sugamele

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