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Sentenza

Ricorso per cassazione – Tardività della querela  - Deducibilità per la prima volta in sede di giudizio di legittimità - Esclusione.
Ricorso per cassazione – Tardività della querela - Deducibilità per la prima volta in sede di giudizio di legittimità - Esclusione.
La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.

La pronuncia si conforma all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenze della Quinta Sezione, n. 19241/15, CED 264847, Terza Sezione, n. 39188/10, CED 248568 e Seconda Sezione, n. 32985/13, CED 256845).
Avv. Antonino Sugamele

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