Revisione – Mancata allegazione di atti e documenti a fondamento – Conseguenze - Inammissibilità.
La richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti su cui la stessa si basa, atteso il combinato disposto degli artt. 633 e 634 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad omessa produzione della sentenza di appello corredata di attestazione della irrevocabilità).
La pronuncia si conforma all'orientamento già espresso dalla Corte (tra le altre, Quinta Sezione, n. 32765/14, CED 261642 e Sesta Sezione, n. 25794/08, CED 241243).
30-01-2016 23:50
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