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Sentenza

Reati edilizi: L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza.
Reati edilizi: L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza.
Cassazione Penale TERZA SEZIONE (CC) 8 APRILE 2016,  N. 30406/16	 
La Corte ha già chiarito che l'assunto esposto dalla pronuncia qui segnalata si spiega in ragione del fatto che l'ordine di demolizione non ha natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria e quindi esso si sostanzia in un atto dovuto perché normativamente previsto in termini di obbligatorietà con riferimento ad opere edili abusivamente realizzate (Terza Sezione, n. 3861/2011, CED 249317). Ed infatti si è aggiunto che tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di una pena accessoria e neppure di una misura di sicurezza cosicché l'applicazione di detta sanzione non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale. Di qui, dunque, l'impossibilità di ipotizzarsi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 171 cod. pen..
Avv. Antonino Sugamele

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