Rapina. La vittima ha 80 anni e riconosce le due imputate con estrema lucidità.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 5684
Presidente Davigo – Relatore Sgadari
Ritenuto in fatto
Il ricorso è inammissibile.
1.Con il primo motivo si eccepisce genericamente la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, riveniente esclusivamente dalla mancata notifica alle ricorrenti dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello. Ma tale ipotizzato vizio, osserva la Corte, avrebbe potuto semmai avere effetto sulla decorrenza dei termini per proporre ricorso per cassazione da parte delle imputate, supportando una eventuale istanza di rimessione in termini, giammai per invalidare tutto il procedimento di appello che si era svolto prima della lamentata nullità e si era regolarmente concluso con l'emissione della sentenza. Le nullità, infatti, come è precisato dall'art. 177 cod. proc. pen., hanno carattere tassativo e riverberano i loro effetti, ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen. solo sugli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo; giammai su quelli precedenti.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti, altrettanto genericamente, sostengono che l'individuazione fotografica, effettuata dalla persona offesa, non sarebbe attendibile, avuto riguardo all'età avanzata della medesima, all'assenza di garanzie ed all'individuazione di tratti somatici molto comuni alla comunità di appartenenza delle stesse ricorrenti.
Ma la sentenza di secondo grado, sul punto, ha offerto una completa ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e con la quale le C. non si sono confrontate, essendosi precisato che la persona offesa aveva saputo individuare in fotografia entrambe le imputate senza esitazioni, assegnando anche a ciascuna di esse l'esatto ruolo tenuto nella fase esecutiva della rapina, confermando quanto aveva formato oggetto della denuncia, nella quale la vittima aveva raccontato il fatto in tutti i suoi particolari.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che già con quel primo atto, la persona offesa, dimostrandosi perfettamente in grado di ricordare e descrivere gli eventi e le persone coinvolte, così rendendo attendibile la successiva individuazione fotografica effettuata dopo dieci giorni (e dopo che le imputate erano state arrestate per identico fatto), aveva descritto le due ignote rapinatrici, assegnando loro gli stessi caratteri somatici risultanti dalle fotografie, come il colore della carnagione e dei capelli.
Deve, pertanto, escludersi che l'età della persona offesa, ottantenne all'epoca del fatto, ne avesse compromesso la lucidità mentale.
Inoltre, la sentenza ha dato atto che nel procedimento di primo grado tutti gli atti di indagine erano stati acquisiti sull'accordo delle parti, ivi compresa l'individuazione fotografica, sicché non si comprende il generico riferimento difensivo all'assenza di garanzie di tale atto investigativo. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato oltre che generico.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille/00 ciascuna alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa delle stesse ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
12-02-2016 22:13
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