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Sentenza

Prova - Prova documentale - Documenti anonimi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di sostanze stupefacenti.
Prova - Prova documentale - Documenti anonimi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di sostanze stupefacenti.
Corte cassazione, sezione VI, sentenza del 27 ottobre 2006 n. 36003 
Operano correttamente gli appartenenti alla polizia giudiziaria, i quali, a seguito di denuncia anonima, si recano sul luogo indicato e individuano un'autovettura parcheggiata con delle persone nei pressi, la sottopongono a perquisizione (ex articolo 103 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309), procedendo al sequestro della sostanza stupefacente occultata nell'imbottitura del sedile della stessa. Infatti, in tal caso, la segnalazione anonima viene utilizzata solo per avviare un'indagine sul posto, con acquisizione della notitia criminis, e, solo in seguito all'acquisizione di essa, vengono eseguiti la perquisizione dell'autovettura sospetta, il sequestro della sostanza stupefacente ivi occultata e il conseguente arresto in flagranza del titolare di essa, sicché perquisizione e sequestro vengono legittimamente utilizzati come mezzi di accertamento della prova e non della notizia del reato.
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Avv. Antonino Sugamele

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