Proprietario di un cane corso condannato insieme al detentore a 400 euro di multa.
Cassazione Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.43290 del 13/10/2016, udienza del 29/09/2016, Presidente BIANCHI LUISA Relatore PEZZELLA VINCENZO
La proposta impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Foggia del 22/7/2014 deve essere qualificata come appello, non condividendo il Collegio il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 5/2/2016 dichiarativa dell'incompetenza a decidere sull'impugnazione di quell'Ufficio e con la quale gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di legittimità. Va dunque disposta la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio di appello.2. Il Collegio ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento ormai di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorchè non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ci�, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugna- zione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015 dep. il 2016, El Hajji, Rv. 266059; sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094; sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011 - „ dep. il 2012, Calo', Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013 - dep. il 2014, Di Luca, Rv. 259625, in tema di rifusione delle spese processuali; sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009 Azzato, Rv. 245454; sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009, Sansalone, Rv. 242978; sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009, Sidoli, Rv. 243288; sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008, Iacoi e altro, Rv. 242024; sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006, Usai ed altro, Rv. 235226; sez. 5, n. 12609 del 2/03/2006, Dante, Rv. 234544; sez. 5, n. 9777 del 15/2/2006, Zuccaro, Rv. 234234; sez. 5, n. 45296 del 7/7/2005, Maggiani ed altro, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005, Longone ed altro, Rv. 231499; sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004, Parisi, Rv. 230205; sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004 - dep. il 2005, Tarlarini, Rv. 230929).
14-11-2016 22:30
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