Patteggiamento - Estinzione del reato per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Necessità – Esclusione.
Cassazione penale TERZA SEZIONE (UP) 12 APRILE 2016, N. 30141/16
In precedenza, nel senso che non è consentito all'interprete percorrere vie esegetiche che esulino dal dato testuale chiaro che subordina l'estinzione al verificarsi di una condizione giacché l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole", come recita testualmente, Quinta Sezione, n.20068/2014, CED 263503.
23-07-2016 23:04
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