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Sentenza

Ordinanza di trasmissione degli atti per diversità del fatto  – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni.
Ordinanza di trasmissione degli atti per diversità del fatto – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni.
QUINTA SEZIONE (UP)
7 MARZO  2016,  N.  22550/16

Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., comma secondo, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché la stessa non è ricorribile per cassazione, stante il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex art. 568, comma primo, cod. proc. pen.. Inoltre tale provvedimento non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe l'impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di un'ordinanza espressamente prevista dall'art. 521 cit., sicché la stessa non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, sebbene errato, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento quali condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi appunto come abnorme.

Nel senso che è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando la configurabilità di fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nell'imputazione, dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., qualora non emerga, dall'ordinanza, che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell'imputazione, perché tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello del fatto diverso, Sesta Sezione, n. 32600/15, CED 264475.
Avv. Antonino Sugamele

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