Non è deducibile nel giudizio di legittimita' il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Siffatto vizio di travisamento della prova è¨ comunque denunciabile con il ricorso per cassazione:
a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale"( Cass. pen. sez. 6, 8342/2011 Rv.249583);
b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto ( Cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623);
c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima ( Cass. pen. sez. 5", 933872013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).
In questo contesto normativo, assume così pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali o probatori, risultando valorizzati, oltre la tenuta "logico-argomentativa", anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta "informativa" della motivazione (Cass., Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti) e, nel contempo, rafforzato l'onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla "contraddittorietà processuale", già gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c).
La portata innovativa dello statuto del vizio di travisamento della prova trova conferma nelle coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma (v., ex plurimis, Cass., Sez. 6", 15/3/2006, Casula, rv. 233708; Sez. 2^, 23/3/2006, P.M. in proc. Napoli, rv. 233460; Sez. 2", 5/5/2006, Capri, rv. 233733-735;
Sez. 1", 2/5/2006, Scognamiglio, rv. 233781; Sez. 1", 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic, in Foro it. 2006, 2", 531), nelle quali, peraltro, si riconosce la sussistenza del vizio soltanto quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione.
26-11-2016 17:47
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