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Sentenza

Nomina depositata presso il GIP mentre il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.
Nomina depositata presso il GIP mentre il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile – 9 giugno 2016, n. 24053
Presidente Rotundo – Relatore Catena

Ritenuto in fatto

l. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza dei Tribunale di Pavia in composizione monocratica del 17/02/2011, con cui « G.S.G. era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 497 cod. pen. - perché, in concorso con altri, formava la carta di identità valida per l'espatrio emessa dal Comune di Broni (PV) ed intestata a N.C.A.; in Pieve Porto Morone (PV), il 07/07/2008.
2. G.S.G. ricorre a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Paolo Panucci, in data 18/06/2015 per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., 111 Cost., in quanto in data 16/07/2008, precedente l'avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen., era stata depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio dei Giudice delle indagini preliminari la nomina, quale difensore di fiducia dei ricorrente, dell'Avv.to Paolo Panucci, in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; detta nomina rendeva del tutto inefficace la precedente nomina di difensore d'ufficio, per cui erroneamente gli atti emessi successivamente dal pubblico ministero erano stati notificati al difensore d'ufficio, Avv.to Leonardo Guaiana; solo per caso il difensore di fiducia apprendeva dell'udienza fissata innanzi al giudice monocratico, ed eccepiva in udienza la nullità derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia sia dell'avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen., che del decreto di citazione a giudizio; il primo giudice, con ordinanza la cui motivazione è stata condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto inefficace la nomina a difensore di fiducia in quanto essa avrebbe dovuto essere resa o consegnata all'A.G. procedente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., ossia, nel caso in esame, al pubblico ministero, essendo detta nomina intervenuta nella fase delle indagini preliminari, per cui la nomina depositata presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari sarebbe rimasta inefficace fino all'invio della stessa agli atti del pubblico ministero; detta motivazione contrasterebbe con il principio del giusto processo, atteso che il pubblico ministero assume il ruolo di parte processuale e non può in alcun modo sostituirsi al giudice terzo, per cui la nomina ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., non può ritenersi debba essere depositata presso una parte processuale in assenza di una norma in tal senso; si dichiara di sollevare, inoltre, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 96 cod. proc. pen., nella misura in cui non preveda come obbligatoria la consegna della nomina ad ogni parte processuale o della comunicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell'avvenuto deposito ad ogni parte processuale, non potendosi ritenere inefficace il deposito di una nomina in assenza di norme in tal senso, né potendosi ritenere riferibile al pubblico ministero la locuzione "autorità procedente", ciò sia alla luce dei principi dei giusto processo che alla luce delle Sez. U. n. 19289 del 2004, che hanno stabilito come il giudice per le indagini preliminari sia il dominus della fase delle indagini preliminari, come dimostrato anche dalle norme dei codice di rito che regolano le scansioni processuali nella detta fase.
3. Con memoria depositata in data 25/03/2015 si chiede, in ogni caso, la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reato, maturata in data 07/01/2016.

Considerato in diritto

II ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
1.L'assunto su cui si basa il ricorso - secondo cui il pubblico ministero rappresenterebbe, processualmente, una parte non inquadrabile nel concetto di autorità procedente - appare in palese contrasto con le norme dei vigente ordinamento giudiziario e dei codice di rito, secondo cui la funzione di pubblico ministero è esercitata da magistrati appartenenti a tutti gli effetti all'ordine giudiziario, ed il cui ruolo di parte processuale nulla toglie a detto inquadramento, non a caso essendo il pubblico ministero tradizionalmente qualificato come parte pubblica, che, come tale, condivide con gli altri soggetti appartenenti all'ordine giudiziario l'interesse dello Stato all'accertamento della verità processuale. In tal senso basti pensare alla disposizione di cui all'art. 358 cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero svolge, nell'ambito delle indagini preliminari, non solo ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, ma anche gli accertamenti sui fatti e le circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.
Fatta questa premessa, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sin dalla sentenza della Sez. 4, n. 4257 del 20/12/1995, Rv. 204033, ha costantemente fornito un'interpretazione dell'art. 96 cod. proc. pen. basato sul principio di responsabilità e sull'onere di informazione, entrambi complementari alla rilevanza della nomina a difensore di fiducia in considerazione dei ruolo nevralgico ricoperto dal difensore medesimo nell'economia della dialettica processuale.
Conseguenza di detta impostazione è che la nomina del difensore di fiducia debba essere depositata innanzi all'Autorità Giudiziaria che procede nel momento in cui la nomina viene effettuata, essendo appena in caso di sottolineare che la nomina fiduciaria dei difensore, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell'ordinamento processuale, deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell'ufficio, sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta, incombendo sull'imputato l'onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l'autorità procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia (Sez. 5, sentenza n. 48088 del 08/11/2004, Rv. 230511, che ha sancito come l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza preliminare non sia causa di nullità qualora l'atto di nomina, intervenuto successivamente alla fissazione dell'udienza ma prima dell'emissione dell'avviso, sia stato presentato al pubblico ministero, ormai spogliatosi del procedimento anziché al giudice per l'udienza preliminare). E' stato, quindi, affermato che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente (Sez. 5, sentenza n. 2804 del 04/11/2014, Rv. 262585); analogamente è stato affermato che l'omesso avviso al codifensore di fiducia del condannato per l'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza non è causa di nullità qualora l'atto di nomina sia stato indirizzato ad una autorità giudiziaria (nella specie, il Procuratore della Repubblica) diversa da quella investita della cognizione della causa, in contrasto con le forme previste dall'art. 96 cod. proc. pen. che impongono che la relativa dichiarazione sia resa all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 1, sentenza n. 24096 del 26/05/2009, Rv. 244650).
Detto principio consolidato, quindi, deve trovare applicazione anche nel caso in esame.
Come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, all'udienza dibattimentale del 17/02/2011 il difensore aveva esibito la nomina effettuata in sede di istanza di gratuito patrocinio e depositata all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia in data 16/07/2008; il primo giudice aveva ritenuto che l'autorità procedente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., fosse il pubblico ministero in quanto il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui la nomina non aveva efficace fino a che non fosse giunta nel fascicolo delle indagini, anche su iniziativa del giudice per le indagini preliminari che, però, non aveva alcun obbligo in tal senso.
Nel caso di specie la nomina non era mai giunta nel fascicolo dei pubblico ministero, né, successivamente, in quello dei dibattimento, essendo stata depositata solo in udienza, come detto in data 17/02/2011.
Dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte risulta, inoltre, che l'avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen., risulta emesso in data 13/03/2009, per cui non vi è dubbio che al momento in cui la nomina del difensore di fiducia era intervenuta il procedimento fosse ancora nella fase delle indagini preliminari. Risulta altresì che in data 08/07/2008, allorquando era stato redatto verbale di elezione di domicilio ai fini delle notificazioni, il ricorrente aveva riservato la nomina del difensore di fiducia e, tuttavia, la nomina contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esibita all'udienza dei 17/02/2011, non risulta neanche depositata, atteso che dagli atti trasmessi a questa Corte risulta solo la notifica al difensore di fiducia del decreto di ammissione del Giudice delle indagini preliminari, datato 26/07/2008, con notifica effettuata in data 30/07/2008.
Né può avere rilevanza alcuna la circostanza che la nomina fosse stata depositata presso l'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, atteso che essa era allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cui provvedimento di ammissione ha indiscutibilmente natura giurisdizionale, con la competenza ad emetterlo da parte dell'autorità giurisdizionale anche nella fase delle indagini preliminari (Sez. U., sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Rv. 228666), senza che ciò possa in alcun modo far ritenere che la difesa fosse esonerata dall'onere di depositare comunque la nomina di difensore di fiducia anche presso l'A.G. procedente, che nel caso di specie era, senza alcun dubbio, il pubblico ministero. Ne discende, quindi, la palese e manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, peraltro del tutto genericamente formulata e, come tale, da ritenersi inammissibile (Sez. 5, sentenza n. 51253 del 11/11/2014, Rv. 262200).
2. Infondata appare altresì la richiesta di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, atteso che al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei - e che pertanto risulterebbe decorso alla data dei 07/01/2016 - vanno aggiunti mesi quattro e giorni ventisette a seguito della sospensione derivante dall'adesione della difesa, all'udienza del 01/12/2015, all'astensione di categoria; ne consegue, quindi, che il reato non è prescritto.
Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 6161 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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