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Sentenza

Misure cautelari reali. Obbligo di valutazione autonoma del GIP (rispetto a quella del pm) sancita dal novellato comma 9 dell’art. 309 c.p.p. secondo la quale il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
Misure cautelari reali. Obbligo di valutazione autonoma del GIP (rispetto a quella del pm) sancita dal novellato comma 9 dell’art. 309 c.p.p. secondo la quale il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
Tribunale di Catania, sez. V Penale, sentenza 10 – 25 febbraio 2016
Presidente Vagliasindi – Relatore Ferlito

Osserva

Con il decreto impugnato, emesso dal g.i.p. del Tribunale di Catania in data 28/12/2015 su richiesta del P.M. avanzata in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p. (capo a), 56, 110 e 640 bis c.p. (capo b), ascritti al p j in quanto Presidente del consiglio di amministrazione della Ediservice s.r.l., società editrice del Quotidiano di Sicilia, legale rappresentante della detta società e legale rappresentante della Imeservice s.r.l., nonché in relazione all'illecito p. e p. dagli artt. 5, 21 e 24 del d.lgs. 231/2001 per la responsabilità della Ediservice s.r.l. in relazione all'art. 640 bis c.p. (capo c), é stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle somme giacenti su conti correnti o altri rapporti bancari intestati agli indagati ed alla società.
Avverso tale decreto ha proposto riesame il difensore di preliminarmente eccependo la nullità del decreto impugnato, ai sensi degli artt. 125 co. 3 e 321. co. 1 c.p.p., per assoluta carenza della relativa motivazione.
I1 P.M innanzi al Tribunale del Riesame ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione difensiva sul rilievo della adeguatezza della motivazione con la quale il Gip ha recepito integralmente la richiesta del P.M. e le argomentazioni in essa contenute a sostegno della misura ablativa disposta.
Nell'ordinanza impugnata testualmente leggesi: “Ritenuto che avuto riguardo alla documentazione allegata al fascicolo del P.M., deve rilevarsi come emergono elementi per ritenere sussistente il reato indicato dal P.M. (alle cui argomentazioni si fa espresso rinvio per economia argomentativa, allegando la richiesta al presente provvedimento di cuti, quindi, diviene parte integrante)" e "ritenuto che, per quanto sopra, vi, è fondata ragione di. ritenere che sussistano i requisiti di legge per la confisca obbligatoria dei: beni che costituiscono il profitto del reato... ".
Nella sintetica esposizione, la cui stringatezza contenutistica viene indicata dal G.i.p. come rispondente ad una scelta mirata di "economia argomentativi'", non è contenuta alcuna autonoma valutazione critica delle ragioni poste a fondamento della selezione della misura cautelare reale.
Il rinvio recettizio per relationem alla richiesta del P.M. e l'allegazione dello stesso provvedimento nella sua interezza materiale senza alcuna aggiunta o commento o osservazione da parte del Gip esibisce una mera acritica adesione alla scelta dell'Accusa.
Sostanzialmente siamo in presenza di un modulo copiativo e ai runa motivazione apparente ma inesistente perché il Gip, senza procedere ad alcuna originale valutazione del compendio documentale, si è limitato a richiamare sbrigativamente (per un'asserita esigenza di economia argomentativa) la richiesta del Pm ricopiandola in tutto con la tecnica dell'incorporazione copiativa integralmente recettizia. L'unica giustificazione posta a fondamento del decreto impugnato è quella che rimanda alla scelta del Gip di ridurre al massimo il contenuto grafico della motivazione per esigenze di "economia argomentativa", laddove non può non rilevarsi. da parte del collegio, l'eccentricità di siffatta giustificazione, che rimanda piuttosto all'opzione censurabile per la tecnica del copia e incolla così sottraendo al controllo del giudice del riesame il contenuto del ragionamento del Gip, peraltro assai peculiare in sede cautelare reale perché calibrato sul condotte addebitate.
Sul punto il collegio non può esimersi dal rilevare che, se è pur vero che l'onere motivazionale non è direttamente proporzionale al numero di pagine da redigere, è anche vero che per ritenersi adeguata una motivazione occorre che il contesto giustificativo abbia la capacità di rendere anche in forma essenziale e sintetica le ragioni del decisum in rapporto alla natura e alle precipue caratteristiche del provvedimento.
Il giudice, anche quello della misura cautelare reale, deve rendere conto con le argomentazioni scritte, dimostrative e non meramente assertive, del risultato compendiato nel sintetico dispositivo che diventa il perno attorno al quale ruotano tutte le acquisizioni del procedimento.
La motivazione, senza inammissibili flessibilizzazioni nella materia cautelare reale, deve essere espressione di un risultato che sarà armonico quando il giudice è stato in grado di rendere conto di quel risultato in modo esaustivo, sufficiente, logico e, pertanto, persuasivo.
Nel caso che ci occupa manca del tutto la valutazione del Gip perché la valutazione riportata è quella del Pm, che il Gip richiama in tutto così sostanzialmente ricopiandola.
Quasi superfluo ricordare che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
Trattasi di principio, che data la sua portata generale, è senz'altro operante in materia di misure cautelari reali e che, come detto, è stato nella specie disatteso, quantomeno nella parte in cui si richiede al giudice che emette il provvedimento di dare conto del fatto di avere avuto effettiva contezza delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle quindi consapevolmente condivise.
Perché il Tribunale del riesame possa compiere un'eventuale opera di supplenza integrando la motivazione del primo giudice occorre che una motivazione vi sia, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argomentativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi di fatto allegati spiegando quale valenza dimostrativa essi posseggano e perciò quale sia la loro rilevanza ai fini della sussistenza dei presupposti della misura.
Postulare flessibilizzazioni dell' onere motivazionale del Gip con riferimento alle misure cautelaci reali sulla base di una differente gerarchia dei beni tutelati appare distonico, vieppiù, a parere del collegio, tenuto conto della ratio sottesa alla scelta del legislatore della novella che ha ridefinito normativamente lo statuto motivazionale delle misure cautelari.
Nella materia delle misure cautelari reali 1' art. 321 c.p.p., sotto la rubrica "Oggetto del sequestro preventivo", statuisce che, al ricorrere dei relativi presupposti, "il giudice competente dispone il sequestro dei beni oggetto della richiesta del P.M con decreto motivato".
L'art. 125 3° co. c.p.p. statuisce, a sua volta, che i decreti del giudice "sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge".
Il parametro normativo di riferimento nella disciplina vigente è tuttavia il novum introdotto dal comma 6 dell' art.11 legge 47/ 2015, che dispone testualmente "al comma. 7 dell art. 324 del codice di procedura penale le parole `articolo 309 coni ma 9" sono sostituite dalle seguenti "articolo 309 commi 9 e 9 bis".
La lettera della legge, a parere del collegio, è chiaramente nel senso che si sia trattato di un rinvio dinamico al novellato comma 9 comprensivo del periodo che enuncia l'effetto caducatorio connesso al carente onere motivazionale, militando in tal senso il richiamo per incorporazione sostitutiva ("sono sostituite dalle seguenti " articolo 309 commi. 9 e 9 bis'), laddove la mera incorporazione aggiuntiva sarebbe stata piuttosto compatibile con l'opzione linguistica di mero "inserimento'', in aggiunta al comma 9, del comma 9 bis (al comma 9 dell'art. 309 è aggiunto il comma 9 bis).
Viene, infatti, in rilievo l'ultimo inciso dell'art.309 co. 9 c.p.p., aggiunto dalla novella n. 47, laddove dispone che il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca, o non contiene l'autonoma valutazione, a nonna dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli. elementi forniti, dalla, difesa" Il tema cruciale è quello dell'operatività dell'effetto caducatorio conseguente alla carenza motivazionale anche con riferimento alle misure cautelare reali, questione connessa alla rilevanza dogmatica della natura statica o dinamica del rinvio agli artt 9 e 9 bis e 1.0 dell' art.309 c.p.p. e soprattutto alla centrale questione della diversità di disciplina tra misure cautelari personali e reali, eventualmente postulabile in ragione della ontologica differenza tra le differenti tipologie di misura e alla diversa rilevanza costituzionale dei beni rispettivamente protetti.
Sul punto giova ricordare che, a seguito della proposizione di ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame di Napoli confermativa di decreto di sequestro preventivo emesso dal locale G.i.p., la terza sezione della Corte di Cassazione - con recente sentenza n. 50581/2015 - ha rimesso alle Sezioni Unite, onde prevenire il probabile contrasto giurisprudenziale sul punto, il seguente quesito di diritto: "Se il rinvio all'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., contenuto nell'art. 324, comma 7,cod. proc. pen., debba intendersi, come recettizio, o statico, anche alla luce delle novità introdotte sulle stesse nonne dalla L. 16 aprile 2015, n.. 47".
Il giudice remittente, dopo aver ripercorso le ragioni poste a base della sentenza delle SSUU n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli (che, nell'affrontare analoga problematica con riguardo al termine di. trasmissione degli atti ed alle conseguenze della relativa inottemperanza, avevano concluso per la natura statica del rinvio operato sul punto dall'art. 324 co. 7° all' 309 co. 10), nel sottoporre la questione alle Sezioni Unite ha enucleato le ragioni che si potrebbero porre a fondamento sia della natura statica del rinvio in oggetto (ovvero al testo della norma di riferimento ante novella) sia di quella dinamica (ovvero al testo della norma di riferimento come modificata). A sostegno della natura statica del rinvio sono stati sviluppati i seguenti argomenti:
- il riferimento esclusivo della rubrica della legge 47 alle misure cautelari personali, dato formale che potrebbe ritenersi espressione di una precisa voluntas legis, rivolta a contingentare ed introdurre un maggior rigore contenutistico unicamente nelle ordinanze cautelaci incidenti sulla libertà personale. in quanto bene interesse dotato di massimo rilievo costituzionale;
- la certa riferibilità di una parte del novellato comma 10 dell'art. 309 c.p.p. alle sole misure personali, come rivelato dai riferimenti al numero degli arrestati quale indice di complessità del lavoro di stesura della motivazione, ed alla natura eccezionale delle esigenze cautelasi che sole possono sorreggere la rinnovazione della misura cautelare dichiarata inefficace;
- l'immutazione dell'art.325 c.p.p., a fronte, invece, della modifica dell'omologo art. 311, in materia di ricorso per cassazione;
- l'utilizzo, da parte del legislatore della novella, della medesima tecnica redazionale che i giudici della sentenza Cavalli avevano indicato quale espressiva del rinvio statico, ovvero la scelta del 1 legislatore, che con l'art. 11 della legge 47, nell'inserire nell'art. 324 il richiamo al comma 9 bis dell'art.309, anziché sostituire integralmente il contenuto del comma 7, si è limitato a sostituire le parole "art. 309 corrimi 9" con le parole art. 309 commi 9 e 9 bis", senza alcun richiamo al comma 10.
A sostegno della natura dinamica del rinvio i giudici. della 3° sezione hanno invece sviluppato le seguenti considerazioni:
- la natura non vincolante, ai fini dell'interpretazione di una legge, della sua rubrica, dimostrata nel caso di specie proprio dalla modifica, ad opera della legge 47, e a dispetto del suo titolo (come detto, richiamante le sole misure cautelari personali), anche dell'art. 324, relativo alla disciplina delle misure reali (mentre la legge 332 del 1995, il cui intervento di modifica aveva sollevato la questione poi risolta dalle SSUU Cavalli, effettivamente non conteneva alcun riferimento alle misure reali);
- la precisa scelta del legislatore della novella di estendere - con l'esplicito richiamo del nuova comma 9 bis - la possibilità del differimento dell'udienza al procedimento relativo ai riesami delle misure reali che potrebbe sottintendere la volontà di non differenziare la tutela delle esigenze difensive in base alla tipologia, personale o reale, della misura applicata, ciò che, in virtù della eadem ratio dei commi 9 e 10 rispetto al 9 bis, costituenti un corpo di norme unitario perché tutte rivolte, all'interno del procedimento di riesame, a garantire il concreto esercizio del diritto di difesa, comporterebbe un "trascinamento" dei commi 9 e 10 novellati in virtù del richiamo espresso al nuovo comma 9 bis;
- la conclusione appena esplicitata sarebbe, poi, avvalorata dalla stretta correlazione contenutistica esistente fra il comma 9 bis ed il comma 10, posto che il differimento dell'udienza ai sensi dell'uno comporterebbe il corrispondente slittamento dei termini per la decisione posti dall'altro, cosicché l'espresso inserimento nell'art. 324 comma 7 del comma 9 bis dell'art. 309 comporterebbe necessariamente il richiamo "dinamico' al comma 10, in assenza del quale non si comprenderebbe la portata del riferimento ai termini di cui al precedente;
- se è vero, poi, che una parte del novellato comma 10 dell'art. 309 c.p.p. fa riferimento esclusivo alle misure personali, ciò non può tuttavia ritenersi per quella parte della disposizione rinnovata che, nel far riferimento alle ragioni della particolare complessità della stesura della motivazione, richiama la gravità delle imputazioni, che ben può riguardare anche le misure reali;
- in ultimo si è rimarcata l'irrilevanza della non menzione del comma 10 dell'art. 309 da parte dell'art. 11 della legge 47, stante il preesistente richiamo ad esso nel corpo dell'art. 324 comma 7, che avrebbe reso non necessario un nuovo intervento sul punto, essendosi di contro reso necessario il riferimento al comma 9, pur se già richiamato nel testo non novellato dell'art.324 comma 7, sol per collegarvi l'immediatamente successivo comma 9 bis.
E' evidente che il nodo interpretativo in oggetto rileva in relazione al procedimento qui in delibazione, poiché, come dianzi già accennato, ove il rinvio operato dall'art. 324 co. 7 al testo dei commi 9 e 10 dell'art. 309 venisse inteso come dinamico, opererebbe anche nella materia dei provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il disposto dell'ultimo inciso del nuovo comma 9, nella parte in cui si prevede che "il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla, difesa"; previsione che, nel caso di specie, non potrebbe che condurre all'annullamento del decreto di sequestro preventivo, del tutto sfornito di autonoma valutazione del complesso compendio sul quale si fonda il costrutto accusatorio.
Orbene, nell'attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sul punto, ritiene questo tribunale di dover aderire alla tesi del rinvio dinamico operato dall'art. 324 co. 7 al 309 co. 9, deponendo in tal senso ragioni di natura sia formale che sostanziale.
Sotto il primo profilo, appare innegabile che la normativa di riforma sia intervenuta sia sulle misure personali che su quelle reali, non potendo, pertanto, il riferimento esclusivo della rubrica alle prime intendersi quale espressione di una voluntas legis che risulterebbe smentita dallo stesso contenuto della novella, chiaramente diretto anche alla riforma di una norma chiave in materia di misure reali, quale per l'appunto l'art. 324 c.p.p. Peraltro, proprio l'utilizzo, da parte del legislatore della novella, di quella medesima tecnica redazionale che i giudici della sentenza Cavalli avevano indicato quale espressiva del rinvio statico, indurrebbe a ritenere dinamico il rinvio al comma 9, proprio in quanto espressamente richiamato dall'art. 11, che ha innovato il comma 7 dell'art. 324; tale esplicito richiamo al comma 9, difatti non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere ove la riforma del comma 7 si fosse voluta limitare all'introduzione in esso del solo nuovo comma 9 bis dell'art. 309.
In altre parole, laddove il legislatore avesse voluto limitare la modifica del comma 7 dell'art. 324 alla introduzione del solo nuovo comma 9 bis dell'art. 309, mantenendo inalterato il richiamo della norma ai commi 9 e 10 dell'art. 309 ante novella, ben avrebbe potuto limitarsi a prevedere che tra l'indicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 309 venisse inserito il riferimento al comma 9 bis, ciò che avrebbe chiaramente limitato la portata innovatrice della norma dell'art. 324 comma 7 alla introduzione in essa del solo richiamo al comma 9 bis dell'art. 309.
Invece, l'espressa sostituzione delle parole "art. 309 commi 9" con le parole “art. 309 commi 9 e 9 bis" appare indicativa della scelta di operare un riferimento a tali due commi nel loro testo novellato, senza che rilevi il mancato riferimento al comma 10, già menzionato nell'art. 324 comma 7 e pertanto non necessitante di un nuovo richiamo.
Tale ultima conclusione relativa al rinvio dinamico anche al comma 10, seppur non espressamente richiamato, discenderebbe poi quale conseguenza immediata dell'espresso richiamo del comma 9 bis, in considerazione della stretta correlazione contenutistica fra le due disposizioni. Difatti, l'ultima parte del comma 9 bis, nel disporre la proroga del termine per la decisione e per il deposito della motivazione in caso di richiesta difensiva di differimento dell'udienza, fa riferimento ai termini stabiliti al comma 10.
Tanto ritenuto con riguardo alle specifiche ragioni per cui, a parere del tribunale, il rinvio in oggetto debba considerarsi dinamico, con conseguente estensione alla materia delle misure cautelari reali della previsione della necessità, da parte del giudice competente, dell'autonoma valutazione degli elementi fondanti la misura, deve evidenziarsi come in questo senso militi più in generale la concezione personalistica del patrimonio quale bene funzionale all'esplicazione delle esigenze dell'individuo, tutelato in funzione della dignità e dello sviluppo della persona umana, la cui ablazione deve pertanto essere accompagnata dalle garanzie del giusto processo, destinate a consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa.
Di tale assunto vi è, peraltro, ampia traccia nella più recente giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del fumus commissi delitti quale presupposto del sequestro preventivo, per la quale, proprio nell'intento di evitare immotivate compressioni del patrimonio, in un'ottica di sempre maggiore assimilazione rispetto al presupposto della gravità indiziaria, si richiede ai fini della verifica del fumus il puntuale esame delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (si veda, sul punto, Cass. Sez. 5 Sentenza n. 49596 del 16/09/2014; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28515 del 21/05/2014: "Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di rea-to; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delitti", non è sufficiente la mera “postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettato rispetto ai fatti. cui si riferisce la misura cautelare reale').
Postulare flessibilizzazioni - giova ribadirlo- dell'onere motivazionale con riferimento alle misure cautelari reali da parte del Gip sulla base di una differente gerarchia dei beni tutelati appare distonico rispetto alla ratio sottesa alla scelta del legislatore della novella.
Il comma 6 dell' art. 11 legge 47/ 2015 dispone testualmente "al comma 7 dell'art. 324 del codice di procedura penale le parole `articolo 309 comma 9" sono sostituite dalle seguenti "articolo 309 coni mi 9 e 9 bis".
La lettera della legge è chiaramente nel senso che si sia trattato di un rinvio dinamico al novellato comma 9 comprensivo del periodo che enuncia l'effetto caducatorio connesso al carente onere motivazionale, militando in tal senso il richiamo per incorporazione sostitutiva ("sono sostituite dalle seguenti `'articolo 309 commi 9 e 9 bis") laddove la mera incorporazione aggiuntiva sarebbe stata piuttosto compatibile con l'opzione linguistica di mero "inserimento" in aggiunta al comma 9 del comma 9 bis ("al comma 9 dell'art. 309 è aggiunto il comma 9 bis").
Dall'applicazione al caso in oggetto delle superiori considerazioni discende quindi che la natura meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato ed il conseguente vulnus all'esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa del ricorrente impongono l'annullamento del decreto impugnato.
Rimane riservata al Pm procedente la valutazione della sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della misura, condizionata, non diversamente da quanto previsto per le misure personali, all' intensità e rilevanza del periculum connesso alla dispersione dei beni.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.,
annulla il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al P.M. sede per l'esecuzione del dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avv. Antonino Sugamele

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