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Sentenza

Lancio di materiale pericoloso – Reato di pericolo concreto – Conseguenze.
Lancio di materiale pericoloso – Reato di pericolo concreto – Conseguenze.
La fattispecie di cui all'art. 6 bis della l. n. 401 del 1989 secondo cui  è punito chiunque , nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, ha natura di reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, per la sua configurabilità, non è richiesto che si cagioni un evento lesivo, posto che, peraltro, gli eventuali "eventi" del "danno alle persone" o del "ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva" costituiscono ipotesi di delitti aggravati dall'evento.
Avv. Antonino Sugamele

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