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Sentenza

La messa alla prova può essere concessa per reati con pena base massima di 4 anni.
La messa alla prova può essere concessa per reati con pena base massima di 4 anni.
La Suprema corte ricorda che l'articolo 168-bis del Codice penale delimita l'ambito operativo della messa alla prova (articolo 168-bis del codice penale) individuando un duplice criterio, nominativo e quantitativo. Da una parte ci sono i delitti indicati dall'articolo 550, comma 2 del Codice di procedura penale e, dall'altro, i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola congiunta o alternativa, alla pecuniaria non superiore ai 4 anni. La norma non puntualizza però se il tetto vada stabilito considerando le circostanze aggravanti o meno. Da qui sorge il contrasto: secondo la scuola di pensiero restrittiva si tratta di una “lacuna” che va colmata ricorrendo a un'interpretazione per analogia.

Il legislatore quando ha inteso delimitare lo spazio di applicazione di istituti processuali o sostanziali, attraverso il criterio quantitativo “edittale”, lo ha sempre fatto considerando le circostanze aggravanti (articolo 63 comma 3 del codice penale). Una strada seguita ad esempio per l'applicazione delle misure cautelari, per l'arresto in flagranza, per individuare i casi di citazione diretta a giudizio o per la prescrizione. Per questo, anche nel caso della messa alla prova, pur in assenza di una espressa previsione, la soluzione la soluzione deve essere in linea con la disciplina dettata per le altre ipotesi.
Avv. Antonino Sugamele

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