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Sentenza

La casa con le ruote è opera edilizia?
La casa con le ruote è opera edilizia?
Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.50767 del 30/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:50767PEN), udienza del 08/11/2016, Presidente FIALE ALDO  Relatore SCARCELLA ALESSIO 
 E' legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi?
La Corte cosi' argomenta "premesso che le opere edilizie di cui si discute consistono nella realizzazione abusiva di un battuto cementizio su cui veniva collocata una casa su ruote di 25 mq, con tubi di scarico collegati, nonchè di due manufatti in lamiera ed una struttura in ferro con tre lati tompagnati con pannelli coibentati e 
copertura - i giudici territoriali chiariscono con motivazione del tutto coerente con le emergenze processuali ed in maniera immune da vizi le ragioni per le 
quali non fosse accoglibile la tesi difensiva della natura precaria delle opere. 
Si legge, infatti, nell'impugnata sentenza che i manufatti realizzati non avevano il carattere della precarietà, atteso che, nonostante la loro struttura, gli stessi 
erano destinati a permanere sui luoghi essendo ciò dimostrato dal fatto che anche la casa su ruote fosse dotata di tubi di scarico collegati di guisa che, 
comportando una sensibile trasformazione edilizia dei luoghi, non avrebbero potuto certamente essere realizzati in assenza del preventivo rilascio della 
concessione edilizia e delle altre autorizzazioni previste dalla legge, essendo stati realizzati in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale; del 
resto, si aggiunge, i testi assunti in dibattimento nonchè quanto emergente dalla produzione fotografica in atti rendevano evidente che la casa mobile non era 
amovibile essendo dotata di tubi di scarico e quindi destinata a rimanere ancorata al suolo. 

Quanto, infine, alla censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di rimessione in pristino stato (da intendersi, 
evidentemente, come ordine di demolizione ex art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), la 
Corte territoriale afferma che detta subordinazione trova giustificazione ex art. 165 c.p. nella finalità  di garantire l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli 
delle condotte criminose. 
Trattasi, tuttavia, di affermazione non corretta in diritto. 
Ritiene il Collegio fondate le censure difensive svolte nel terzo motivo, dovendo infatti darsi continuità ad un principio, già  affermato da questa Corte, secondo 
cui in caso di condanna per reati edilizi, è correttamente esercitato il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena 
alla demolizione dei manufatti abusivamente realizzati quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi 
reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un 
obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 - dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587; Sez. 
3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non massimata).
Avv. Antonino Sugamele

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