L’amministratore di sostegno che si appropria del denaro di cui dispone per tale ruolo fa peculato
Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione penale - Sentenza 20 maggio 2016 n. 601
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SENTENZA (Artt. 544 e seg. c.p.p)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dr. Emilio Pocci, Presidente
Dr. Annalisa Giusti, Giudice
Dr. Enza Foti, Giudice rel.
alla pubblica udienza del 27.04.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
Ca.Lu. n. il (...) a Ascoli Piceno, (Italia) res: Ascoli Piceno via (...)
domic. eletto: C/O Avv. Gi.Bo.
Libera - assente
Imputata
all'art. 314 C.P. perché, In qualità di Amministratore di Sostegno dei congiunti Ca.Ru. e Ca.Se.,
si appropriava di somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio,
derivanti dagli assegni di accompagnamento e di pensione percepiti dai fratelli, destinate al
pagamento delle rette degli istituti di cura che ospitavano gli stessi, rispettivamente;
- Euro 15.457,60 pari alle rette non pagate all'Opera Pia Be., periodo febbraio 2010 -
settembre 2011, struttura presso la quale era ricoverata la sorella Ca.Ro.;
- Euro 6.345,61 pari alle rette non pagate alla Rs. di San Benedetto del Tronto, periodo
gennaio - settembre 2011, struttura presso la quale era ricoverato il fratello Ca.Se.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto che dispone il giudizio 29.09.2015 il GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il giudizio nei confronti di Ca.Lu. per i reati in
epigrafe indicati, fissando per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in
composizione Collegiale l'udienza del 27.04.2016.
Il Tribunale, compiuti gli accertamenti di rito, rigettava la richiesta di rito abbreviato proposta
dall'Avv. Bo., poiché tardiva.
Il difensore dell'imputato dava il consenso all'acquisizione del fascicolo del P.M. e rinunciava
ai propri testimoni. Veniva così acquisito il fascicolo del P.M. e le parti formulavano ed
illustravano le rispettive conclusioni come da verbale.
All'esito, il Collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare ed il procedimento veniva
deciso come da dispositivo in atti del quale si dava immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'imputata ha realizzato le condotte di peculato di cui all'imputazione in
qualità di amministratore di sostegno dei congiunti Ca.Ro. e Ca.Se. Entrambi gli incarichi
venivano assunti dall'odierna imputata il 18.12.2009, quando il giudice tutelare nominava
Ca.Lu. amministratore di sostegno dei propri congiunti, Ca.Ro. Ca.Se.. Ed infatti, il 30.12.2009
prestava il giuramento di rito davanti al giudice tutelare. In tale qualità ella avrebbe dovuto
provvedere - tra l'altro - alla riscossione della pensione al fine di soddisfare le esigenze della
loro vita quotidiana.
In particolare, le somme delle pensioni di entrambi gli amministrati confluivano in due distinti
conti ed erano destinate, quasi integralmente, al pagamento delle rette degli istituti di cura
che li ospitavano.
Tali rette mensili, tuttavia, non venivano versate così come risulta dalle dichiarazioni in atti
del responsabile dell'istituto Rs. che aveva in cura Ca.Se. e del responsabile dell'istituto "Opera
Pia Be." che aveva in cura Ca.Ro.
Per via di tale situazione di insolvenza, Ca.Lu., convocata avanti al giudice tutelare, all'udienza
del 3 maggio 2011 dichiarava "di non aver presenterò i rendiconti della beneficiaria Ca.Ro.,
avendo attraversato un periodo molto brutto della propria esistenza e di aver fatto scontare le
conseguenze anche ai propri familiari, dichiara di essersi impossessata delle somme della
beneficiaria spendendole in droga, alcool e videogiochi".
A seguito di tale dichiarazione venivano svolte indagini e l'imputata rinviata a giudizio per il
reato di cui all'imputazione commesso ai danni di Ca.Se. e Ca.Ro.
Ciò posto, l'ipotesi accusatoria va confermata relativamente all'appropriazione della somma
di Euro 15.457,60 di cui Ca.Lu. aveva disponibilità in forza della nomina ad amministratrice di
sostegno di Ca.Ro.
Come noto, il reato di peculato è un reato proprio essendo elemento costitutivo della
fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto
agente. Alcun dubbio può porsi in merito all'esistenza di tale qualifica in capo
all'amministratore di sostegno, così come chiarito, anche di recente dalla Suprema Corte.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha precisato che "la verifica della reale attività esercitata e
degli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consente di attribuirgli, negli stessi
termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme
a lui applicabili ed in particolare: a) la prestazione del giuramento prima dell'assunzione
dell'incarico (art. 349 Cod. civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350 - 353
Cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto
annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione (artt. 374 - 388 Cod. civ.); d)
l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere
per testamento (artt. 596, 599 Cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 Cod.
civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di
sostegno sullo stesso piano del tutore con obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di
pubblico ufficia e comporta" (Cass. Pen. sent. n. 50754 del 2014).
Ciò chiarito, la dichiarazione con la quale Ca.Lu. affermava di essersi appropriata di somme
che la stessa aveva a disposizione in qualità di amministratrice di sostegno di Ca.Ro. sono
state ampiamente confermate dai successivi atti di indagine.
Le somme di cui all'imputazione, infatti, sono riferite alle rette non pagate all'istituto "Opera
Pia Be." di Offida dal febbraio 2010 al settembre 2011. Tale circostanza è documentata dai
numerosi solleciti di pagamento dei responsabili del predetto istituto nonché dalla
dichiarazione resa con la missiva del 18 novembre 2011 dall'istituto (cfr. pag. 10 fascicolo
P.M.) ove si attesta, appunto, l'esistenza di un debito della Ca.Lu., in qualità di amministratrice
di Ca.Ro., pari ad Euro 15.457,60 ossia l'importo relativo a 20 rette mensili (ciascuna pari ad
Euro 772,88) non pagate.
La circostanza veniva altresì supportata dalle sommarie informazioni rese in data 3.7.2013 da
Tr.In., in qualità di responsabile ufficio tutele dell'Area Vasta 5 di Ascoli dell'ASUR Marche,
nominata amministratrice di sostegno di Ca.Ro. dopo la revoca dell'incarico all'odierna
imputata la quale confermava che la propria amministrata percepiva circa 850,00 a titolo di
pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, somme riscosse, fino al settembre del
2011 - pertanto anche dopo la revoca dell'incarico - da Ca.Lu. presso L'Ufficio Postale di Castel
di Lama Stazione.
Tali somme, tuttavia, non venivano versate, come dovuto, all'istituto "Opera Pia Be." né
confluivano nel conto intestato alla Ca.Ro.
Tale ultima circostanza, poi, è emersa chiaramente dagli atti del processo e, in particolare,
dall'estratto conto di Ca.Ro. dal quale, a settembre del 2011 risultava un debito di Euro 10,75.
Vi sono pertanto tutti gli elementi per affermare la condotta di appropriazione, quantomeno,
della somma che Ca.Lu., nell'esercizio della propria funzione si era impegnata a versare - e
non ha versato - all'istituto di cura presso il quale era collocata la propria congiunta
amministrata Ca.Ro.
Ed infatti, dovendo tale istituto provvedere a tutte le esigenze di quest'ultima non vi erano
altre spese da sostenersi da parte dell'amministratrice la quale, infatti, affermava di averle
spese "in droga, alcool e videogiochi".
Trattenendo le somme riscosse per conto della propria amministrata e utilizzandole per fini
personali, la stessa si è dunque volontariamente appropriata di tale denaro atteggiandosi uti
dominus nei confronti di tali somme.
Alla luce di tali univoci elementi, letti unitamente alla dichiarazione confessoria, resa avanti al
giudice tutelare, di Ca.Lu. non può dubitarsi della previsione e volontà della condotta di
appropriazione posta in essere nell'esercizio delle funzioni di amministratrice conferite dal
giudice tutelare.
Alle medesime conclusioni non può invece pervenirsi relativamente alla parte di imputazione
con la quale veniva altresì ascritta all'imputata la condotta di peculato ai danni del congiunto
Ca.Se.
Dagli atti d'indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento - con il consenso del difensore
dell'imputata - non sono infatti emersi elementi sufficienti ad affermare la penale
responsabilità della stessa relativamente all'appropriazione della somma di Euro 6.345,61
pari alle rette mensili non pagate all'istituto di cura presso cui risiedeva Ca.Se. Ed infatti, se, da
un lato, la predetta dichiarazione confessoria resa da Ca.Lu. era riferita esclusivamente alla
posizione di Ca.Ro., dall'altro alcuna prova è stata portata in dibattimento a supporto di tale
ipotesi accusatoria.
Innanzitutto, non vi è in atti alcuna documentazione relativa al conto corrente intestato a
Ca.Se. dal quale possa evincersi che tali somme non sono presenti né risulta da altra fonte che
l'imputata abbia posto in essere la condotta prevista e punita dall'art. 314 c.p.c. con la
conseguenza che la stessa deve essere assolta dal reato di peculato, limitatamente
all'appropriazione della somma di Euro 6.345,61 ai danni di Ca.Se.
Passando alla determinazione della pena occorre specificare che la pena base da cui partire
dovrà essere quella prevista dall'art. 314 c.p. prima della modifica apportata con la legge 190
del 2012 con la quale si è innalzato il limite edittale minimo ad anni quattro di reclusione. Ed
infatti la disciplina sanzionatoria applicabile non può che essere quella più favorevole vigente
al momento della consumazione della condotta che prevedeva un minimo edittale di anni tre
di reclusione. In considerazione, poi, delle concrete modalità della condotta,
dell'incensuratezza dell'imputata, della sua limitata pericolosità sociale e dei rapporti
intercorrenti con le persone offese si ritiene che alla stessa vadano applicate le circostanze
attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.c. In considerazione di quanto sopra, si ritiene
equa la pena complessiva di anni due di reclusione, cui si perviene applicando sulla pena base
di anni tre di reclusione (pari al minimo edittale) la riduzione di un terzo per la concessione
delle circostanze attenuanti generiche si da pervenire alla pena finale innanzi indicata.
La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena. L'assenza di
precedenti penali consente di formulare nei confronti dell'imputata un giudizio prognostico
favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; possono
dunque essere concesse alla stessa il beneficio della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Alla condanna penale consegue, poi, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., l'obbligo del pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 e ss c.p.p.
DICHIARA
Ca.Lu. colpevole del reato alla stessa ascritto con riferimento alla sola appropriazione della
somma di Euro 15.467,60 e, ritenuta più favorevole la disciplina vigente al momento del fatto
e concesse le circostanze attenuanti generiche, la
CONDANNA
alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 317 bis c.p.
DICHIARA
Ca.Lu. interdetta dai pubblici uffici per anni due
CONCEDE
All'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non condanna nel
certificato del casellario giudiziale.
Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
Ca.Lu. dal reato alla stessa ascritto limitatamente all'appropriazione della somma di Euro
6.345,61 per non aver commesso il fatto.
Trenta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ascoli Piceno il 27 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.
29-09-2016 09:25
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