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Sentenza

Invia messaggi a ripetizione alla ex amante: è stalking. Non ha rilevante che lei abbia qualche volta risposto.
Invia messaggi a ripetizione alla ex amante: è stalking. Non ha rilevante che lei abbia qualche volta risposto.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 marzo – 27 maggio 2016, n. 22549
Presidente Fumo – Relatore Caputo

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 24/11/2015, il Tribunale del riesame di Catania, in riforma dell'ordinanza del 03/11/2015 del Giudice delle indagini preliminari di Catania, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi di dimora e di lavoro della persona offesa nei confronti di C.S.M.A. in relazione all'imputazione provvisoria di atti persecutori in danno di V. Nunziatina.
Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C.S.M.A., attraverso il difensore avv. S. La Rosa, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non ha dato il giusto peso alla data di presentazione della querela, ossia due giorni prima l'udienza preliminare che coinvolgeva le parti, né ha valutato correttamente la produzione documentale della difesa concernente i messaggi scambiatisi reciprocamente tra i due fino al mese di ottobre 2015 (e non solo ad agosto), messaggi la cui lettura conduce ad escludere che V. abbia riportato alcun danno dalle conversazioni. Non possono essere considerate le dichiarazioni di G.E., marito di V., che nulla aggiunge a quanto dichiarato dalla moglie. Non sussiste alcun pericolo per la V., come dimostrato dalla querela presentata da C. nei confronti della stessa e di suo padre.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
L'ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito gli atti persecutori oggetto dell'imputazione provvisoria (appostamenti, telefonate, messaggi, minacce, nonché un'aggressione fisica), rimarcando la puntualità delle dichiarazioni della persona offesa e la conferma ad esse offerta sia dal racconto del marito, G.E., sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, sia dalla documentazione prodotta, riproducente numerosi messaggi dai quali è agevole evincere come V. esortasse l'indagato a desistere dalle sue insistenti richieste: dai messaggi dal contenuto minaccioso ricevuti dalla persona offesa emerge all'evidenza, secondo l'ordinanza impugnata, l'ossessione di C. per la donna e la sua gelosia nei confronti del marito e del personal trainer di una palestra. La serie continua di telefonate, messaggi, frasi allusivamente minacciose divulgate attraverso vari mezzi di comunicazione, appostamenti (seguiti anche da ingiurie e, in un'occasione, da un ceffone), risulta idonea a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, oltre che un fondato timore per la sua incolumità personale, costituendo un dato di comune esperienza che le minacce e le molestie, a lungo andare, possono trasmodare in atti di più grave impatto sulla persona.
A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le censure del ricorrente incentrate sull'epoca di presentazione della querela risultano all'evidenza inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516), tanto più che il ricorso, da un lato, omette di confrontarsi con i dati indiziari individuati dal giudice del riesame nella documentazione prodotta dalla persona offesa e, dall'altro, svaluta in modo del tutto ingiustificato la valenza delle dichiarazioni rese dal marito della vittima. Quanto allo scambio di messaggi intercorso in un certo periodo tra C. e V., la motivazione dell'ordinanza impugnata - non inficiata dal generico rilievo difensivo circa la durata di tale periodo, articolato in assenza di qualsiasi individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) - ha rilevato che, se dal tenore di alcuni sms si evince un tono accomodante e persino nostalgico della persona offesa, resta il fatto che la stessa è stata esplicita nel comunicare a C. la volontà di non cedere in alcun modo alle reiterate richieste di ripristinare il loro rapporto: nei termini indicati, il giudice del riesame ha esaminato i dati indiziari sottoposti al suo esame dalla difesa, disattendendo la valenza ad essi attribuiti con congrua motivazione, tanto più che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014 - dep. 04/02/2015, S, Rv. 262665; Sez. 5, n. 41040 del 17/06/2014 - dep. 02/10/2014, D'A, Rv. 260395). Le ulteriori doglianze (e, in particolare, quella incentrata sulla querela presentata dall'indagato) risultano del tutto generiche e, al più, deducono inammissibili questioni di merito.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00; in caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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