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Sentenza

Introduzione in un immobile abbandonato da 15 anni. Violazione di domicilio?
Introduzione in un immobile abbandonato da 15 anni. Violazione di domicilio?
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/10/2015) 03-12-2015, n. 48042
VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

nel procedimento nei confronti di:

P.M., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/07/2015 del Tribunale del riesame di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. MATTEI Giampiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento del 16/06/2015, veniva revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata nei confronti di P.M. per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. , ipotizzato nell'introduzione in uno stabile in (OMISSIS) di proprietà di G. e F.C. il (OMISSIS).

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge sulla configurabilità del reato; la stessa sarebbe stata esclusa per la mera assenza dall'immobile dei comproprietari, e per la sola dichiarazione di uno di essi in ordine all'essere l'edificio disabitato, risultanze non dimostrative di un abbandono definitivo del bene tale da escludere la sussistenza del reato, che presuppone l'attualità dell'uso dell'abitazione e non anche la continuità dello stesso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E' indubbiamente vero, come sostenuto dal ricorrente, che l'attualità dell'uso dell'abitazione, presupposto per la configurabilità del reato di violazione di domicilio, non implica la continuità di tale uso, e non viene pertanto a cessare per l'assenza più o meno prolungata dall'abitazione dell'avente diritto, in mancanza di ulteriori indici rivelatori della volontà di non tornare ad occupare l'abitazione o di abbandonarla (Sez. 5, n. 48528 del 06/10/2011, B., Rv. 252116; Sez. 5, n. 29934 del 16/06/2006, Minelli, Rv. 235151; Sez. 5, n. 21062 del 05/03/2004, Oliverii, Rv. 229190).

Il provvedimento impugnato era tuttavia congruamente motivato in questa prospettiva, laddove la sussistenza di uno stato di abbandono dell'edificio di cui all'imputazione era motivato in base non solo all'assenza dei proprietari ed alla dichiarazione di uno di essi, per la quale lo stabile era disabitato da quindici anni; ma anche alla comunicazione di notizia di reato, nella quale si confermava che l'immobile si trovava da anni in stato di abbandono.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

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