Il segretario comunale commette peculato continuato quando per conto dell'amministrazione riceve dai privati brevi manu somme di denaro senza riversarle tempestivamente all'ente locale.
Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 29 settembre 2016 n. 40754 L'imputato sosteneva di non aver commesso peculato anche per l'assenza di dolo in quanto aveva agito in modo difforme alla precedente gestione solo per favorire i privati contraenti attraverso la percezione diretta del denaro nel proprio ufficio. E sosteneva di aver ritardato per sovraccarico di lavoro al versamento del denaro nelle casse dell'ente locale. Al contrario i giudici e la Cassazione hanno risposto che il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice era insito nella condotta stessa. Stesse conclusioni sulla ritardata o mancata registrazione dei contratti per aver mantenuto senza alcuna giustificazione il possesso delle somme relative ai connessi adempimenti tributari. Inutilmente su questo punto, il segretario infedele aveva sostenuto che ciò non aveva alcuna rilevanza penale poiché l'assenza di registrazione non poneva nel nulla i contratti conclusi tra il Comune e i privati. L'introversione del possesso del denaro che l'imputato sosteneva non essere dimostrata dai giudici di merito visto anche il gesto della restituzione è, secondo la Cassazione, ampiamente dimostrato dalla piena disponibilità di esso da parte del segretario comunale e dalle circostanze da cui emerge che egli fosse l'unico a conoscenza dei tempi e dei luoghi dove fosse custodito.
01-10-2016 09:36
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