Il proprietario di un fondo è responsabile della costruzione di un'opera edilizia abusiva? Anche se realizzata da terzi?
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 50499 Anno 2016 Presidente: FIALE ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 08/11/2016
il proprietario o chi ha la disponibilità giuridica del bene è comunque responsabile della realizzazione; in particolare i giudici hanno confermato la sentenza osservando come la stessa aveva la disponibilità del suolo, era presente sui luoghi in occasione di ambedue gli accertamenti e in ambedue i sopralluoghi aveva accettato di essere nominata custode giudiziario dell'immobile senza nulla obiettare, così comprovando la non occasionalità della sua presenza.
Per il Supremo Collegio "deve qui ribadirsi che in tema di disciplina urbanistica ed edilizia, i reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa. Ne consegue che anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purchè risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato (v., tra le tante: Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007 - dep. 19/12/2007, Tartaglia, Rv. 238471).
Tanto premesso, deve tuttavia nel caso in esame evidenziarsi come l'affermazione di responsabilità non è stata esclusivamente fondata sulla presenza in loco della ricorrente in occasione dei due sopralluoghi o sulla nomina quale custode in occasione di ambedue gli accessi o, ancora, sulla semplice disponibilità giuridica e di fatto del suolo, ma anche, e soprattutto, valutando il mutamento della consistenza dell'opera abusivamente realizzata in zona vincolata paesaggisticannente, intervenuto tra il primo (15/01/09) ed il secondo (2/08/10) accertamento; tra i predetti accertamenti vi era stata una trasformazione dell'opera abusiva che, in occasione del primo sopralluogo, era costituita da una tettoia di 120 mq. e che, in occasione del secondo, era stata trasformata in un manufatto di 185 mq. tompagnato lateralmente, ciò che - evidenzia la Corte territoriale - dimostrava che l'opera abusiva presente alla data del 2/08/10 era stata realizzata allorquando il suolo era oramai nella disponibilità della ricorrente (nella cui detenzione a titolo di comodato ella era subentrata al padre), la quale era quindi l'unico soggetto che, in virtù di tale disponibilità , aveva l'interesse a realizzare l'opera abusiva e la possibilità materiale di realizzarla, conclusione, questa, avvalorata anche dalla sua presenza sui luoghi (fosse stata essa spontanea o provocata) in occasione di entrambi gli accertamenti.
Trova, pertanto, applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reati edilizi, l'individuazione del comproprietario non
committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale,
alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo,
dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo
svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (v., tra le tante: Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014 - dep.
15/12/2014, Langella e altro, Rv. 261522). E, sulla base degli elementi indicati, non v'è dubbio del diretto coinvolgimento della ricorrente nell'abuso, che,
peraltro, non ha fornito alcuna dimostrazione in senso contrario circa l'assenza di un suo interesse all'edificazione: ai fini del disconoscimento del concorso del
proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è infatti necessario escludere l'interesse o il
suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione (Sez. 3, n. 33540 del
19/06/2012 - dep. 31/08/2012, Pmt in prc. Grilli e altri, Rv. 253169).
04-12-2016 14:33
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