Il difensore ha la febbre: il certificato medico che attesta lo stato febbrile non basta al rinvio del giudizio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 maggio – 22 agosto 2016, n. 35258
Presidente Blaiotta – Relatore Cenci
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza 7 maggio 2015 la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la decisione dei Tribunale di Piacenza del 25 gennaio 2013 di condanna di G. V. per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, in ora notturna, fatto contestato come commesso il 13 maggio 2012.
2. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge.
Censura, in particolare, l'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio che era stata avanzata dal difensore, per proprie ragioni di salute, all'udienza in grado di appello del 7 maggio 2015, in cui, nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., si è tenuta la discussione, all'esito della quale è stata confermata la decisione di condanna emessa in primo grado. Si assume, infatti, che il provvedimento di rigetto, sinteticamente motivato in riferimento alla circostanza che il «certificato medico [...] parla esclusivamente di riposo per giorni due non evidenziandosi nessuna causa ostativa a partecipare all'udienza», avrebbe trascurato la patologia del difensore documentata mediante certificazione medica, in cui si legge «faringolaringite con tosse si consigliano due giorni di riposo e cure con astensione dal lavoro», determinandosi una nullità attinente all'assistenza dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che imporrebbe, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è infondato.
L'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per impedimento legittimo, seppure sinteticamente motivata, appare corretta.
Prendendo atto che il certificato attesta "faringolaringite con tosse" ma non fa cenno alla sussistenza di patologia assolutamente impediente l'allontanamento dell'abitazione, il provvedimento impugnato si pone in linea, infatti, con il consolidato insegnamento della S.C. dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, S., Rv. 247348: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento»; v. altresì Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita e altro, Rv. 262846: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute»).
2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
24-08-2016 11:54
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