Il detenuto che vuole partecipare all'udienza del Riesame deve richiederlo con l'istanza
L'indagato in vinculis che intende partecipare all'udienza davanti al tribunale della libertà deve farne richiesta contestualmente all'istanza di riesame. Pronunciandosi su una vicenda in cui il Tribunale del riesame rigettava l'eccezione di nullità dell'udienza camerale per omessa traduzione dell'indagato che ne aveva fatto richiesta non avendo questi presentato la richiesta di partecipare all'udienza camerale contestualmente all'istanza di riesame, la Corte di Cassazione con la Sent. n. 49882 del 2015 - nel rigettare la tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata nullità per la mancata partecipazione all'udienza camerale dell'indagato che ne aveva fatto richiesta -, ha affermato che il combinato disposto dei commi 6 e 8-bis del novellato art. 309 c.p.p. va interpretato nel senso che il soggetto detenuto (per via del provvedimento cautelare impugnato o per altra causa) o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, il quale in tenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, deve averne fatto richiesta nell'istanza di riesame.
09-01-2016 10:22
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