Furto venatorio - Requisiti.
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato si caratterizza per il fatto che l'apprensione o l'abbattimento della fauna avvengono ad opera di persona non munita di licenza di caccia, restando residuale l'ipotesi contravvenzionale ex art. 727 cod. pen., che sanziona con l'arresto o l'ammenda la “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette”, e che prevede, in esordio, la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, mentre la 1.n.157/92 circoscrive, all'art.30 comma 3, l'esclusione delle norme sul furto “comune” solo ai casi che riguardano “le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali”, cioè quelle che possono essere commesse dai titolari di licenza di caccia i quali, non rispettando gli specifici limiti, pratichino l'uccellagione o l'esercizio della caccia con mezzi vietati.
In precedenza, nel senso appunto che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia, Quinta Sezione, n. 48680/14, CED 261436 e 34352/04, CED 261436. In motivazione la Corte ha sottolineato che nel caso di condotta posta in essere da persona priva di licenza questi agisce nella più assoluta incontrollabilità, come persona ignota alle pubbliche autorità e che pure esercita attività venatoria nelle condizioni più propizie per non essere controllato, donde la pericolosità del suo comportamento che si concreta in vere e proprie azioni furtive ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.
19-06-2016 13:57
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