Estorsione aggravata dall'art. 7 della legge 203 del 1991 per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
Legittima per la corte dic assazione motivazione "per relationem" del decreto d'intercettazione di urgenza, non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata (Cass. sez. 4 n. 9439 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249807; Cass. sez. un., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668). Non si richiede, cioè, la materiale trascrizione dell'atto, ma solo il suo "richiamo" attraverso l'inserimento di riferimenti specifici, che consentano dì verificare che l'autorità giudiziaria lo abbia conosciuto e considerato nell'ambito della valutazione che è chiamato ad effettuare. Il collegio ritiene che il decreto di intercettazione d'urgenza essendo finalizzato alla immediata captazione di intercettazioni indispensabili a fini investigativi può essere supportato da una motivazione sintetica, in quanto lo
stesso è funzionale a fornire una risposta immediata ad esigenze investigative urgenti. Gli oneri motivazionali incombenti sul pubblico ministero possono pertanto essere assolti attraverso il ricorso alla motivazione per relationem, ovvero attraverso l'esplicito richiamo al contenuto di atti acquisiti al procedimento dei quali si evidenzi la rilevanza rispetto alla necessità di attivare immediatamente l'intercettazione. Tale forma di motivazione si profila infatti come idonea a contemperare l'assolvimento dell'onere motivazionale gravante sul pubblico ministero con le esigenze di celerità della procedura.
27-11-2016 12:48
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